Direttiva 2009/51
Direttiva 2009/51/CE della Commissione, del 25 maggio 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per adeguare la specifica di purezza del nicosulfuron agli standard FAO, abbassando il minimo da 930 g/kg a 910 g/kg. L’intervento consente l’allineamento con la prassi consolidata e l’accesso al mercato anche ad altri produttori conformi alla specifica FAO. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2009 e applicarle dal 1o luglio 2009.
Modifica della direttiva 91/414/CEE limitatamente alla specifica di purezza della sostanza attiva nicosulfuron, con riduzione del livello minimo da 930 g/kg a 910 g/kg.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’attuazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, e in particolare all’allegato I, riga 176, relativo alla sostanza attiva nicosulfuron. L’intervento riguarda il parametro di purezza della sostanza attiva ai fini dell’autorizzazione e dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non sono previste esclusioni espresse, ma la modifica opera nel quadro temporale già fissato dalla direttiva 2008/40/CE.
Modifica della specifica della sostanza attiva nicosulfuron
La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la specifica di purezza del nicosulfuron inserito nell’allegato I. L’adeguamento nasce dal confronto tra la specifica UE precedente e la specifica FAO, ritenuta più coerente con la prassi consolidata di definizione delle sostanze attive.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che, a seguito del riesame condotto dal Regno Unito come Stato membro relatore, la direttiva 2008/40/CE aveva già inserito il nicosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissando per la purezza un livello minimo di 930 g/kg. Tuttavia, la specifica FAO per il nicosulfuron indicava una purezza minima di 910 g/kg e tale dato era già confluito nella relazione di valutazione esaminata dagli Stati membri e dall’EFSA.
Contenuto della modifica
La modifica è esclusivamente tecnica e riguarda la riga 176 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:
- nella colonna 4 (purezza), il valore "930 g/kg" è sostituito da "910 g/kg".
L’obiettivo è allineare il requisito di purezza al livello FAO, consentendo così l’accesso al mercato anche ai produttori che rispettano tale specifica, senza alterare la facoltà dell’Unione di fissare il proprio livello di tutela di salute pubblica, salute animale e ambiente.
Effetti per gli Stati membri e termini di recepimento
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adattare l’ordinamento nazionale alla nuova specifica entro il 30 giugno 2009. In concreto, gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2009;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
- applicare le disposizioni nazionali dal 1o luglio 2009.
La direttiva precisa inoltre che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.
Entrata in vigore e coordinamento con la direttiva 2008/40/CE
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea l’urgenza dell’entrata in vigore anticipata per consentire l’applicazione della specifica modificata dal 1o luglio 2009, in coerenza con l’articolo 2 della direttiva 2008/40/CE, fatti salvi gli altri termini previsti dall’articolo 3 di tale direttiva.
Aspetti pratici rilevanti per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico e fitosanitario, il punto centrale è che il parametro di purezza del nicosulfuron diventa meno restrittivo rispetto alla precedente specifica UE. Ciò incide sulle condizioni tecniche di conformità dei prodotti contenenti la sostanza attiva e può ampliare il novero dei soggetti legittimati a commercializzarli, purché rispettino il nuovo valore di 910 g/kg e gli altri requisiti applicabili della disciplina sui prodotti fitosanitari.
Disposizioni principali
Modifica della specifica di purezza del nicosulfuron
All’allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga 176 (nicosulfuron), colonna 4 (purezza), il valore "930 g/kg" è sostituito con "910 g/kg". La modifica mira ad allineare la specifica UE alla specifica FAO e alla relazione di valutazione scientifica esaminata da Stati membri ed EFSA.
Motivazione dell’adeguamento tecnico
La Commissione richiama la prassi consolidata di basare la purezza minima sulle specifiche FAO per purezza e impurità delle sostanze attive. L’adeguamento è giustificato per consentire anche ad altri produttori che rispettano il livello FAO di commercializzare i propri prodotti, senza pregiudicare il livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell’ambiente scelto dalla Comunità.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2009 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate a partire dal 1o luglio 2009, in coerenza con la data già prevista dall’articolo 2 della direttiva 2008/40/CE.
Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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