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Direttiva 2009/55

Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (Versione codificata)

Normativa europea32009L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina sulle franchigie fiscali per l’introduzione definitiva di beni personali di privati da uno Stato membro all’altro. Mira a eliminare gli ostacoli fiscali alla mobilità delle persone nel mercato interno, prevedendo condizioni e limiti per l’esenzione. La disciplina è circoscritta a beni senza finalità commerciale, con specifiche regole per trasferimento di residenza, residenza secondaria, matrimonio e successione. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità su alcune condizioni, purché rispettino gli standard minimi fissati dalla direttiva.

Esenzioni fiscali per l’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro, in occasione del trasferimento della residenza, dell’arredamento di una residenza secondaria, del matrimonio o di una successione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono concedere un’esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all’atto dell’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro. Restano esclusi dall’ambito della direttiva l’IVA, i diritti d’accisa e i diritti/imposte specifici o periodici connessi all’utilizzazione dei beni all’interno del paese, come immatricolazione di autovetture, tasse di circolazione stradale e canoni televisivi. La disciplina riguarda beni destinati all’uso personale o familiare, non aventi carattere commerciale o speculativo; include anche gli strumenti necessari all’esercizio di arti meccaniche o professioni liberali.

Esenzioni fiscali per l’introduzione definitiva di beni personali da un altro Stato membro

La direttiva 2009/55/CE codifica la precedente disciplina sulle franchigie fiscali per i beni personali introdotti definitivamente da privati provenienti da un altro Stato membro. La finalità è quella di rimuovere gli ostacoli fiscali alla libera circolazione delle persone nel mercato interno, limitando l’applicazione dell’esenzione ai beni senza carattere commerciale o speculativo.

Finalità e contesto sistematico

I considerando chiariscono che la codificazione risponde a esigenze di chiarezza e razionalizzazione della normativa previgente. La direttiva si colloca nell’ambito del mercato interno e tiene conto dell’armonizzazione già intervenuta in materia di IVA e accise, che rende non pertinenti, per tali settori, le regole sulle franchigie all’importazione.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 impone agli Stati membri di concedere un’esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all’atto dell’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro. Restano esclusi dall’ambito della direttiva:

  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • i diritti d’accisa;
  • i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione dei beni all’interno del paese, come i diritti di immatricolazione delle autovetture, le tasse di circolazione stradale e i canoni televisivi.

Nozione di beni personali e condizioni generali

L’articolo 2 qualifica come beni personali quelli destinati all’uso personale dell’interessato o alle necessità della famiglia, purché per natura o quantità non rivelino finalità commerciali. Sono espressamente inclusi anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio dell’attività. L’esenzione è subordinata a due requisiti centrali:

  • i beni devono essere stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non devono aver beneficiato, in uscita dallo Stato di provenienza, di esenzioni o rimborsi di imposte sui consumi;
  • i beni devono essere stati effettivamente destinati all’uso dell’interessato prima del trasferimento della residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria.

Per alcuni beni, gli Stati membri possono richiedere che l’uso precedente sia durato almeno:

  • 6 mesi, in via generale;
  • 12 mesi, per veicoli stradali a motore, rimorchi, roulotte da campeggio, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo.

Le autorità competenti devono richiedere la prova del rispetto di tali condizioni per i beni mobili sopra indicati; per gli altri beni, la prova è richiesta solo in presenza di seri dubbi di frode.

Introduzione dei beni e obblighi successivi

L’articolo 3 ammette che i beni siano introdotti in una o più volte, purché entro i termini previsti dagli articoli 7-10. L’articolo 4 prevede un vincolo post-introduzione per una categoria di beni particolarmente rilevante: veicoli stradali a motore, rimorchi, roulotte, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati nei 12 mesi successivi all’introduzione in esenzione, salvo casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Trasferimento della residenza normale

L’articolo 5 collega l’esenzione per cavalli da sella e per i principali beni mobili di trasporto al trasferimento della residenza normale nello Stato di destinazione. L’articolo 6 definisce la residenza normale come il luogo in cui la persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno, in ragione di legami personali e professionali, oppure, in assenza di legami professionali, in ragione di legami personali che mostrino una stretta correlazione con il luogo di abitazione. Sono previste regole speciali per chi alterna la presenza in più Stati membri, per le missioni di durata determinata e per la frequenza di università o scuole. La prova della residenza normale può essere fornita con tutti i mezzi, in particolare tramite carta d’identità o altro documento valido; in caso di dubbi, le autorità possono chiedere ulteriori elementi di informazione o prove.

Trasferimento della residenza normale: formalità e termine

L’articolo 7 disciplina l’ipotesi di introduzione dei beni in occasione del trasferimento della residenza abituale. L’esenzione è concessa alle condizioni generali degli articoli 2-5 e richiede:

  • la compilazione, su carta libera, di un inventario dei beni;
  • se richiesto dallo Stato membro, la presentazione di una dichiarazione conforme al modello e al contenuto previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92;
  • l’assenza di indicazione del valore nell’inventario.

L’ultima introduzione deve avvenire entro 12 mesi dal trasferimento della residenza normale. Se i beni sono introdotti in più riprese, gli Stati membri possono richiedere un inventario globale utilizzabile anche per le successive introduzioni; tale inventario può essere completato d’intesa con le autorità competenti dello Stato di destinazione.

Residenza secondaria

L’articolo 8 disciplina l’introduzione di beni personali per arredare una residenza secondaria. L’esenzione è subordinata a due condizioni cumulative:

  • la persona interessata deve essere proprietaria della residenza secondaria o locataria per almeno 12 mesi;
  • i beni introdotti devono corrispondere al mobilio normale della residenza.

La disposizione si applica anche ai beni destinati alla residenza normale o a un’altra residenza secondaria in seguito all’abbandono della residenza secondaria, purché i beni siano stati effettivamente posseduti e destinati all’uso del soggetto prima dello stabilimento della seconda residenza. In tale ipotesi, l’ultima introduzione deve avvenire entro 12 mesi dall’abbandono.

Matrimonio

L’articolo 9 consente l’esenzione per beni personali acquistati o destinati a uso proprio in occasione del matrimonio, purché introdotti nello Stato membro in cui la persona intende stabilire la residenza normale in un arco temporale preciso:

  • da 2 mesi prima della data prevista per il matrimonio;
  • fino a 4 mesi dopo la celebrazione.

Il privato deve provare l’avvenuta celebrazione del matrimonio o l’avvio delle pratiche ufficiali. Sono inoltre ammessi i regali abitualmente offerti in occasione del matrimonio ricevuti da persone residenti in un altro Stato membro, con esenzione fino a 350 EUR per singolo regalo; gli Stati membri possono elevare la soglia fino a 1.400 EUR per singolo regalo. Se l’importazione avviene prima del matrimonio, gli Stati membri possono chiedere una garanzia adeguata. Se la prova del matrimonio non è fornita entro 4 mesi dalla data dichiarata, le imposte sono dovute dalla data di introduzione.

Successione mortis causa

L’articolo 10 prevede un regime speciale per chi acquisisce per successione la proprietà o l’usufrutto di beni personali del de cuius situati in uno Stato membro. In deroga ad alcune condizioni generali, tali beni possono essere introdotti in esenzione in un altro Stato membro in cui l’interessato ha residenza, a condizione che:

  • sia presentato all’autorità competente uno specifico attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato di provenienza, comprovante l’acquisizione per successione;
  • l’introduzione avvenga entro 2 anni dall’immissione nel possesso.

Discrezionalità degli Stati membri e principi di non regressione

L’articolo 11 contiene indicazioni rilevanti per la pratica applicativa. Gli Stati membri devono ridurre al minimo le formalità e evitare controlli che comportino rotture importanti del carico all’entrata nello Stato di destinazione. Possono inoltre mantenere o introdurre condizioni meno severe di quelle della direttiva, salvo il vincolo dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, per le importazioni intracomunitarie disciplinate dalla direttiva, non possono applicare esenzioni meno favorevoli rispetto a quelle previste per i beni personali importati da paesi terzi, fatta salva la medesima eccezione.

Cooperazione con la Commissione e monitoraggio

Ai sensi dell’articolo 12, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore, in particolare quelle derivanti dall’articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione informa gli altri Stati membri e presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva.

Abrogazione della direttiva previgente, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 13 abroga la direttiva 83/183/CEE, come modificata, mantenendo fermi gli obblighi di recepimento indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla direttiva codificata, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. L’articolo 14 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari. Trattandosi di direttiva, essa vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione nel rispetto dei termini di recepimento richiamati dalla disciplina previgente.

Disposizioni principali

Ambito e esclusioni

L’articolo 1 impone agli Stati membri di concedere un’esenzione dalle imposte sui consumi per l’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro. Sono espressamente esclusi IVA, accise e imposte/diritti specifici o periodici sull’uso interno dei beni. La direttiva non si applica quindi a prelievi collegati all’utilizzazione nazionale del bene, ma solo alle imposte normalmente esigibili all’introduzione.

Nozione di beni personali e condizioni di acquisto/uso

L’articolo 2 definisce i beni personali come quelli destinati all’uso personale o familiare, privi di connotazione commerciale o speculativa; sono ricompresi anche gli strumenti professionali necessari all’attività dell’interessato. L’esenzione richiede che i beni siano stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno e non abbiano beneficiato, nello Stato di provenienza, di esenzioni o rimborsi di imposte sui consumi. I beni devono inoltre essere stati effettivamente destinati all’uso dell’interessato prima del trasferimento di residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria; per taluni beni mobili “sensibili” gli Stati membri possono richiedere un periodo minimo di uso di 6 o 12 mesi. Le autorità possono esigere prova del rispetto di tali condizioni, mentre per gli altri beni la prova è richiesta solo in presenza di seri dubbi di frode.

Introduzione in più riprese e obblighi successivi

L’articolo 3 consente che l’introduzione avvenga in una o più volte entro i termini previsti dagli articoli 7-10. L’articolo 4 stabilisce che veicoli stradali a motore, rimorchi, roulotte, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo introdotti in esenzione non possano essere ceduti, locati o prestati nei 12 mesi successivi, salvo casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Condizioni specifiche per alcuni beni e residenza normale

L’articolo 5 subordina l’esenzione per cavalli da sella, veicoli stradali a motore, rimorchi, roulotte, abitazioni trasportabili, imbarcazioni da diporto e aerei da turismo al trasferimento della residenza normale nello Stato di destinazione. L’articolo 6 definisce la residenza normale come il luogo di dimora abituale per almeno 185 giorni all’anno per via di legami personali e professionali, con regole specifiche per soggetti con legami in più Stati membri, per missioni di durata determinata e per la frequenza di università o scuole. La prova della residenza può essere fornita con qualunque mezzo, mentre l’autorità può chiedere informazioni o prove supplementari in caso di dubbi.

Trasferimento della residenza normale

L’articolo 7 prevede l’esenzione per i beni personali introdotti in occasione del trasferimento della residenza abituale, alle condizioni degli articoli 2-5. È richiesto un inventario in carta libera e, se previsto dallo Stato membro, una dichiarazione secondo il modello del regolamento (CEE) n. 2913/92; nell’inventario non può essere pretesa l’indicazione del valore. L’ultima introduzione deve avvenire entro 12 mesi dal trasferimento della residenza normale; se l’introduzione avviene in più riprese, gli Stati possono esigere un inventario globale utilizzabile anche per i successivi traslochi.

Arredamento o abbandono di una residenza secondaria

L’articolo 8 disciplina l’esenzione per l’introduzione di beni personali destinati all’arredamento di una residenza secondaria, purché il soggetto ne sia proprietario o locatario per almeno 12 mesi e i beni corrispondano al mobilio normale della residenza. L’esenzione si applica anche ai beni destinati alla residenza normale o a un’altra residenza secondaria in seguito all’abbandono della residenza secondaria, a condizione che siano stati effettivamente posseduti e utilizzati prima dello stabilimento della seconda residenza. L’ultima introduzione deve avvenire entro 12 mesi dall’abbandono.

Introduzione in occasione di matrimonio

L’articolo 9 consente l’esenzione per beni personali acquistati o destinati a uso proprio in occasione del matrimonio, se introdotti in un periodo compreso tra i due mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla data prevista/celebrata del matrimonio e se ne è fornita la prova. Sono ammessi anche i regali abitualmente offerti per il matrimonio provenienti da persone residenti in un altro Stato membro, con esenzione fino a 350 EUR per regalo; gli Stati membri possono elevare il limite fino a 1.400 EUR per singolo regalo. Se l’importazione avviene prima del matrimonio, gli Stati membri possono chiedere una garanzia adeguata. Se la prova del matrimonio non è fornita entro quattro mesi dalla data dichiarata, le imposte diventano dovute dalla data di introduzione.

Introduzione di beni per successione mortis causa

L’articolo 10 prevede, in deroga ad alcune condizioni generali, l’esenzione per chi acquisisce per successione la proprietà o l’usufrutto di beni personali del de cuius situati in uno Stato membro e li introduce in un altro Stato membro in cui ha residenza. L’interessato deve presentare un attestato rilasciato da un notaio o altra autorità competente dello Stato di provenienza che provi l’acquisizione per successione, e l’introduzione deve avvenire entro due anni dall’immissione nel possesso.

Margini di discrezionalità degli Stati membri e cooperazione

L’articolo 11 invita gli Stati membri a ridurre al minimo le formalità e ad evitare controlli che provochino rotture importanti del carico all’entrata. Gli Stati membri possono mantenere o prevedere condizioni meno severe di quelle della direttiva, salvo il vincolo dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Inoltre non possono applicare, per i casi intracomunitari disciplinati dalla direttiva, esenzioni meno favorevoli di quelle che concedono per le importazioni da paesi terzi, fatta salva la regola dell’articolo 2, paragrafo 2.

Comunicazioni alla Commissione e relazioni periodiche

L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore, in particolare quelle derivanti dall’articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione informa gli altri Stati membri e, previa consultazione degli Stati, presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva.

Abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 13 abroga la direttiva 83/183/CEE, come modificata, salvando gli obblighi relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato I, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e l’articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari. Trattandosi di direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento nazionale entro i termini storici richiamati dagli allegati per la direttiva codificata sostituita.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàlibera circolazione delle personeunione doganalemercato interno

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