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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8941/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Stefano Traldi ha impugnato la sentenza d'appello che, riformando il primo grado, aveva accolto gli appelli del Ministero e di Ligestra (liquidatrice dell'ENCC) e aveva rigettato la domanda di Traldi volta a ottenere il saldo di onorari riferiti a cinque parcelle (applicazione della misura intermedia della tariffa ex D.M. 585/1994). Traldi sosteneva l'applicabilità dei valori medi della tariffa (convenzionale e/o normativa) e deduceva vizi processuali collegati alla legittimazione di Ligestra ad appellare e alla preclusione derivante da precedenti giudicati e atti di transazione. In cassazione ha proposto 18 motivi, in massima parte diretti a censurare la legittimazione degli appellanti, la preclusione dei giudicati panprocessuali e la valutazione del merito circa la rinuncia/accettazione di importi già corrisposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Traldi per carenza di attualità dell'interesse a impugnare e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo di Ligestra. La Corte ha confermato i principi applicati in valutazione di merito dalla Corte d'appello: Ligestra non è successore dei debiti contrattuali derivanti dalle convenzioni di patrocinio del 2000/2002, e comunque l'eventuale difetto di legittimazione di Ligestra non produce la perdita della legittimazione del MEF né rileva dopo che il gravame del MEF è stato accolto. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'avvocato avesse precedentemente agito per la liquidazione ai minimi e che l'aver qualificato congruo un importo su azione anteriore comporti rinuncia a pretese maggiori per le stesse parcelle; conseguentemente le censure relative a giudicati panprocessuali e nuova liquidazione sono inammissibili. Traldi è stato condannato alle spese di cassazione: Ligestra liquidata in complessivi € 3.200,00 oltre accessori; MEF € 3.000,00 oltre spese prenotate. È inoltre stata disposta l'eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 14 del 2009

    La legge ha regolato la successione limitata dell'ente disciolto e ha determinato che la Ligestra, in quanto liquidatrice, è successore nei rapporti relativi all'attivo/debito già facenti capo all'ENCC nei limiti previsti dalla norma; tuttavia non comporta la successione sui debiti contrattuali derivanti da atti stipulati con organi statali (convenzioni di patrocinio del 2000/2002).

  • D.M. 585/1994

    Fonte tariffaria invocata dall'avvocato per la liquidazione degli onorari (tariffa e misura intermedia). La Corte ha rilevato che, anche quando applicabile, la valutazione del giudice della congruità può collocare la liquidazione nel range tra minimo e massimo e non impone automaticamente il valore medio invocato.

  • L. 794/1942 (artt. 28 e 29)

    Norma richiamata per azioni di liquidazione degli onorari al minimo tariffario. La Corte ha considerato decisivo che Traldi avesse già agito e ottenuto un pagamento ai minimi, ritenendolo implicitamente congruo e impeditivo di successiva domanda maggiorata per le stesse parcelle.

  • art. 111 c.p.c. (commi 3 e 4)

    Regole sulla legittimazione ad impugnare in capo al successore processuale e sull'estromissione: la Corte ha osservato che, in assenza di estromissione dall'originario processo, il MEF ha mantenuto la propria legittimazione e la condivisione dell'iniziativa processuale da parte del MEF non comporta automaticamente perdita della sua legittimazione.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    Norme relative all'autorità del cosa giudicata e all'inammissibilità per acquiescenza: la Corte ha ricordato che il giudicato ha efficacia limitata ai medesimi soggetti, petitum e causa petendi; l'acquiescenza riguarda specifico rapporto/pretese e non si estende automaticamente a rapporti diversi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamata insieme agli artt. 324 e 329 c.p.c. in tema di preclusione da giudicati e acquiescenza; la Corte ha precisato che la preclusione opera solo se identici sono petitum e causa petendi.

  • art. 366 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 6)

    Regole formali sul contenuto del ricorso per cassazione e sui documenti allegabili; la Corte ha svolto il controllo di ammissibilità rispetto ai singoli motivi, richiamando la necessità di specificità e completezza.

  • art. 334 c.p.c. (comma 2)

    Dispone l'inefficacia del ricorso incidentale se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma dichiarando inefficace il ricorso incidentale di Ligestra.

  • art. 327 c.p.c.

    Termini di decadenza per la proposizione dell'appello incidentale; la Corte ha ritenuto tardivo il ricorso incidentale di Ligestra notificato oltre tale termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che, in caso di declaratoria di inammissibilità, possono sorgere obblighi integrativi del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • legge 80/2005 (modifica art. 167 c.p.c.)

    Ha introdotto il principio della decadenza del convenuto per contestazioni generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente su questo punto, trattandosi di valutazione non decisiva e di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Regola l'onere della prova e la specificità delle contestazioni; la Corte ha confermato che la valutazione sulla non genericità delle contestazioni è apprezzamento di merito non rivedibile in Cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite; invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa censura poiché attiene a conseguenze ipotetiche non realizzatesi.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dall'attore per la liquidazione equitativa di danni ma la Corte ha escluso la responsabilità risarcitoria in assenza del riconoscimento del diritto principale agli onorari maggiori.

Massime di principio

  • La legittimazione del liquidatore di un ente disciolto a succedere nei rapporti processuali e nei debiti/crediti è limitata dalla normativa di devoluzione: non sempre si estende ai debiti contrattuali stipulati con organi statali salvo previsione normativa o provvedimento che trasferisca espressamente quella posizione.
  • Il giudicato ha efficacia solo quando causa petendi e petitum coincidono: sentenze favorevoli su rapporti o pretese diverse non impediscono automaticamente soluzioni diverse su altre singole parcelle anche se derivano dalla stessa convenzione.
  • La previa domanda giudiziale che ottiene una liquidazione qualificata come congrua costituisce, di regola, rinuncia a successive pretese maggiorative sulle medesime voci (divieto di frazionamento della tutela).
  • In cassazione ogni motivo va valutato singolarmente rispetto ai requisiti formali e all'attualità dell'interesse; motivi privi di utilità concreta o basati su conseguenze ipotetiche sono inammissibili.
  • La condivisione processuale dell'iniziativa tra due soggetti (es. alienante e avente causa) non determina automaticamente la perdita di legittimazione dell'altro; l'estromissione formale è la misura prevista se si contesta la legittimazione di chi agisce.

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