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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15425/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello contestando: (1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riferimento al delitto di danneggiamento, sostenendo che la condotta era episodica, di scarsa gravità e accompagnata da immediata offerta di risarcimento; (2) il rifiuto di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività invece che all'integrale risarcimento del danno (art. 635 c.p.); in qualità di parte civile, inoltre, deduce la nullità del dispositivo per incompletezza (art. 546 c.p.p., comma 3) e censura la mancata affermazione di responsabilità degli altri imputati per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi per essere manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha confermato il giudizio dei giudici di merito che hanno escluso la particolare tenuità del fatto, richiamando le modalità e la pericolosità della condotta, la reiterazione del contrasto e il contesto complessivo (lancio di oggetti, minacce e danni). Sul punto della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto legittimo il criterio del Tribunale che ha subordinato il beneficio all'integrale risarcimento: il ricorso per sostituire tale condizione con lavori di pubblica utilità è risultato generico e privo di una manifestazione di non opposizione e di una motivazione concreta atta a superare la valutazione del primo giudice. Le censure della parte civile sul dispositivo e sulla responsabilità degli altri imputati sono state ritenute infondate o non consentite (ripetizione della valutazione di merito). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità ritenendo prevalenti elementi oggettivi (modalità esecutive, gravità e pericolosità delle condotte, contesto di reiterazione) rispetto agli elementi soggettivi richiamati dal ricorrente

  • art. 635 cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose operative del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

    Il giudice può subordinare la sospensione condizionale a misure riparatorie private (risarcimento) o, se non vi è opposizione, a prestazioni a favore della collettività; la scelta spetta al giudice e richiede motivazione; l'istanza generica dell'imputato non è sufficiente a imporre la conversione della misura

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come norma affine alla disciplina della sospensione condizionale e delle modalità obbligatorie quando previste

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la formula "conferma nel resto" sia idonea a recepire anche l'appello proposto dalla parte civile, escludendo la nullità del dispositivo per carenza di elementi essenziali

  • art. 612 e art. 612-bis cod. pen.

    I reati contestati (minaccia, atti persecutori e relative ipotesi) sono stati valutati alla luce delle modalità esecutive e del contesto: la Corte non è intervenuta su valutazioni di merito già effettuate dai giudici di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di valutazione della tenuità del fatto: non è necessario valutare tutti gli elementi elencati, ma indicare quelli ritenuti rilevanti; tuttavia la valutazione compiuta dai giudici di merito è risultata coerente e congrua

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale di sintesi dei motivi in cassazione, richiamata per l'ammissibilità e formulazione dei motivi; alcuni motivi sono stati ritenuti generici e quindi non consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in ragione dell'impugnazione ritenuta infondata e colpevole

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazioni che privilegiano elementi oggettivi: gravità della condotta, modalità esecutive, pericolosità e contesto temporale; la mera ammissione di colpa o l'offerta di risarcimento immediato non sono sufficienti se la condotta ha caratteristiche di pericolosità o reiterazione
  • Le attenuanti generiche e la particolare tenuità sono valutazioni distinte: è possibile riconoscere attenuanti soggettive pur rifiutando la non punibilità per tenuità quando prevalgono elementi oggettivi di gravità
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice al risarcimento integrale del danno o, in alternativa e salvo opposizione, a lavori per la collettività; la scelta rimane discrezionale e va adeguatamente motivata: il ricorrente deve proporre richieste specifiche e fondate per ottenere una diversa modulazione del beneficio
  • In cassazione non sono ammessi motivi generici o meri riesami dei fatti: le doglianze devono essere fondate su profili di diritto o su vizi della motivazione individuabili e specifici
  • La formulazione sintetica del dispositivo (es. "conferma nel resto") è in linea di principio valida e non determina automaticamente la nullità quando il contenuto dell'appello sia altrimenti comprensibile
  • Chi propone istanze alternative (es. preferire lavoro di pubblica utilità al risarcimento) deve dimostrare concretamente l'assenza di opposizione e fornire argomentazione sui motivi per cui il giudice dovrebbe discostarsi dalla soluzione adottata in primo grado

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