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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01791/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR Campania e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito rigettando l'originario ricorso della banca contro l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate, in considerazione del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio ha richiesto imposta di registro, per euro 26.448,75, in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro il debitore principale e il garante. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della banca annullando l'avviso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici di merito, la fideiussione richiamata nel decreto ingiuntivo, essendo accessoria a un rapporto soggetto a IVA, non doveva essere tassata autonomamente, sicché l'imposta di registro andava applicata solo in misura fissa al decreto ingiuntivo. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la fideiussione enunciata nel provvedimento giudiziario è soggetta a autonoma tassazione in registro e non resta attratta nel regime IVA per il solo fatto che il rapporto garantito sia soggetto a IVA.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    La fideiussione enunciata in un provvedimento giudiziario, se riconducibile ad atto soggetto a registrazione in termine fisso, è autonomamente tassabile ai fini dell'imposta di registro per la funzione antielusiva della norma, a prescindere dalla natura esecutiva o meno del decreto ingiuntivo.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    Si applicano le sanzioni previste per l'omessa registrazione del contratto quando l'atto enunciato sia assoggettabile a registrazione e non sia stato registrato.

  • artt. 1939 e 1941 c.c.

    La natura civilistica accessoria della fideiussione non si trasferisce sul piano tributario, dove opera il principio dell'autonomia dei singoli negozi.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non impedisce la tassazione proporzionale della fideiussione enunciata nel provvedimento giudiziario, perché la relativa disciplina non resta attratta nel regime IVA per il solo fatto che il creditore sia soggetto IVA.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    art. 384, primo comma, ultima parte

    Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, num. 3

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la fideiussione enunciata in un provvedimento giudiziario tra le stesse parti del negozio di garanzia è autonomamente imponibile, perché l'art. 22 TUR ha funzione antielusiva e consente di colpire anche l'atto non registrato richiamato in giudizio.
  • Ai fini tributari non si applica in modo riflesso la natura accessoria della fideiussione propria del diritto civile: l'autonomia dei singoli negozi impone di valutare separatamente il contratto di garanzia rispetto al rapporto principale.
  • La soggezione a IVA del rapporto garantito non comporta, per ciò solo, che anche la fideiussione enunciata nel provvedimento giudiziario sia assorbita dal regime IVA; in presenza dei presupposti dell'art. 22 TUR, la tassazione resta dovuta in misura proporzionale.
  • Quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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