Cassazione Civile, Ordinanza n. 29232/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite nasce da un'aggressione subita da un proprietario mentre si trovava nel giardino della sua casa di campagna, confinante con il fondo dei convenuti: tre cani di grossa taglia, appartenenti a un terzo ma detenuti liberi nel terreno dei coniugi proprietari del fondo confinante, scavalcarono la recinzione e lo ferirono gravemente. In primo grado era stata affermata la responsabilità del proprietario dei cani ex art. 2052 c.c. ed esclusa quella dei proprietari del fondo. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto responsabili anche i proprietari del fondo ex art. 2043 c.c., valorizzando la mancata adozione di una recinzione idonea a impedire la fuoriuscita degli animali, salvo prova contraria non fornita sulla disponibilità del fondo e sulla loro inconsapevolezza della presenza dei cani. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c., ultrapetizione e violazione del divieto di nova in appello, sostenendo che l'attore avesse chiesto solo la responsabilità ex art. 2052 c.c. e non quella ex art. 2043 c.c.; 2) violazione dell'art. 2052 c.c., perché, non essendo stata provata la custodia degli animali in capo ai convenuti, la domanda andava rigettata senza poter mutare il titolo di responsabilità; 3) omesso esame e omessa motivazione per non avere considerato una sentenza penale assolutoria che, a dire della ricorrente, dimostrava che il fondo era nella disponibilità esclusiva del genero e proprietario dei cani; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost. per mancata ammissione e valutazione di prove testimoniali dirette a dimostrare che il fondo era nella disponibilità esclusiva del terzo proprietario dei cani; 5) ulteriore omesso esame di fatti decisivi relativi alla disponibilità del fondo; 6) violazione dell'art. 2043 c.c., sia per asserita ultrapetizione, sia perché non sarebbero stati provati gli elementi dell'illecito aquiliano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c., a fronte di fatti storici invariati, non attiene alla qualificazione della domanda ma all'individuazione della norma applicabile secondo il principio iura novit curia; ne consegue che il giudice può applicare una disciplina diversa da quella invocata, senza ultrapetizione e senza violare il divieto di nova, purché i fatti costitutivi restino immutati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza penale richiamata non era idonea a fondare un vizio di omesso esame, trattandosi al più di elemento istruttorio e non di fatto storico decisivo, oltre a non essere stata dedotta la questione dell'efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p. Ha reputato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, sia perché non risultava adeguatamente dimostrata la riproposizione dell'istanza istruttoria in appello, sia perché la censura mirava in sostanza a rivalutare il merito probatorio, precluso in cassazione. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte processuale, perché esclusa l'ultrapetizione; inammissibile nella parte sostanziale, perché la doglianza contestava soltanto l'apprezzamento di merito sulla sussistenza del nesso causale e della colpa ex art. 2043 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
La responsabilità per danni cagionati da animali costituisce un criterio speciale di imputazione; la sua eventuale applicazione, rispetto all'art. 2043 c.c., dipende dalla fattispecie accertata e non dalla sola formulazione della domanda.
art. 2043 c.c.
La norma generale sull'illecito aquiliano è applicabile quando, dai fatti accertati, emergano condotta omissiva, nesso causale e colpa; il giudice può applicarla anche se la parte abbia invocato una disciplina diversa, purché i fatti restino invariati.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice attribuisce ai fatti allegati una diversa disciplina giuridica senza alterare il petitum sostanziale e i fatti costitutivi della pretesa.
art. 345 c.p.c.
Non integra domanda nuova l'invocazione in grado di appello di una diversa regola di responsabilità a fatti invariati.
art. 2909 c.c.
Il giudicato si forma sulla fattispecie accertata, non sulla specifica norma astrattamente richiamata; la diversa individuazione della disciplina applicabile non è impedita dal giudicato se i fatti restano immutati.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta nel merito.
art. 24 Cost.
La censura sul diritto di difesa è stata respinta perché diretta in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, non la concreta possibilità di difendersi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e discusso, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori o di una prova documentale già valutata nel complesso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale di ultrapetizione richiede uno scostamento reale tra chiesto e pronunciato, non essendo integrato dalla sola diversa qualificazione giuridica della fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.
art. 530, secondo comma, c.p.p.
L'assoluzione penale richiamata non è stata ritenuta munita di efficacia vincolante nel giudizio civile.
art. 652 c.p.p.
Non è stata dedotta e, comunque, non risulta invocabile nel caso concreto l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel processo civile.
Massime di principio
- Quando i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria restano invariati, la scelta tra una disciplina di responsabilità e un'altra è questione di individuazione della norma applicabile, non di mutamento della domanda.
- Il giudice può applicare d'ufficio la regola di responsabilità ritenuta corretta in base ai fatti allegati e provati, anche se diversa da quella indicata dalla parte, senza incorrere in ultrapetizione o in violazione del divieto di nuove domande in appello.
- Il giudicato si forma sugli elementi fattuali della fattispecie accertata, non sulla singola norma astrattamente richiamata: la diversa sussunzione giuridica è possibile se i fatti non cambiano.
- La censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per lamentare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori, ma solo l'omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia errato nella ripartizione dell'onere probatorio, non quando si contestino le valutazioni di merito sulle prove raccolte.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di deduzione di vizi processuali o di violazione di legge, se la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
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