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Sentenza

Sentenza del 23/02/2017 n. 720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Litisconsorzio - Socio accomandante di sas - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la propria partecipazione necessaria al giudizio relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della sas, sostenendo, in sostanza, che la qualità di socio accomandante, caratterizzata dalla responsabilità limitata alla quota conferita, escludesse il litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci. La questione riguardava se l'accertamento del reddito della società di persone dovesse coinvolgere anche il socio accomandante, indipendentemente dal limite della sua responsabilità patrimoniale.

La decisione

La sentenza ha affermato che, in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, sussiste un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, compreso il socio accomandante. Ciò deriva dall'unitarietà dell'accertamento e dalla conseguente imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla concreta percezione del reddito e dal regime di responsabilità del socio. Pertanto, la posizione del socio accomandante deve essere trattata unitariamente insieme a quella della società e degli altri soci.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    La norma comporta l'imputazione automatica e proporzionale del reddito accertato della società ai soci, rendendo unitaria la controversia sull'accertamento societario e sui redditi imputati ai singoli soci.

  • Principio giurisprudenziale sul litisconsorzio necessario nelle società di persone

    Il litisconsorzio necessario originario sussiste tra la società e tutti i soci in ragione dell'unitarietà dell'accertamento.

    Il giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci, inclusi gli accomandanti, perché la decisione sul reddito societario incide necessariamente sulla posizione fiscale di ciascun socio.

  • Cassazione n. 27337/2014

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui anche il socio accomandante è parte necessaria nel giudizio relativo alla rettifica del reddito della società in accomandita semplice.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione rettifica il reddito di una società di persone, il giudizio deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci, perché il reddito viene imputato automaticamente a ciascuno di essi.
  • Il litisconsorzio necessario opera anche nei confronti del socio accomandante di una sas: la responsabilità limitata non esclude il suo interesse e la sua partecipazione necessaria al giudizio tributario.
  • La partecipazione al giudizio dipende dall'incidenza dell'accertamento sulla posizione fiscale del socio, non dal fatto che il reddito sia stato effettivamente percepito né dall'estensione della responsabilità patrimoniale per i debiti sociali.
  • Un accertamento notificato o deciso senza il coinvolgimento di tutti i soggetti necessari può determinare vizi processuali e richiedere l'integrazione del contraddittorio o la rimessione della causa al primo giudice.

Testo integrale

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