Corte di giustizia, Ordinanza C-28/16
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2017. — Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 – Detrazione dall’imposta versata a monte – Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche – Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate. — Causa C-28/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che la gestione centralizzata e gratuita delle controllate da parte di una holding non basta a integrare un’attività economica ai fini IVA. L’IVA a monte sui servizi acquistati per tale gestione non è quindi detraibile se i costi si riferiscono ad attività fuori campo IVA. Resta solo la verifica, demandata al giudice nazionale, di un eventuale nesso diretto e immediato con altre attività economiche imponibili della holding o dell’inclusione dei costi nelle sue spese generali.
Detrazione IVA da parte di una holding che gestisce gratuitamente le controllate: assenza di attività economica e negazione del diritto a detrazione per i servizi acquistati nell’interesse del gruppo
La questione giuridica
Se l’ingerenza di una società holding nella gestione delle controllate, quando non addebita loro né i servizi acquistati nell’interesse del gruppo né l’IVA, possa qualificarsi come attività economica ai sensi della direttiva IVA e consentire la detrazione dell’IVA assolta a monte sui servizi utilizzati; in particolare, se e in quale misura sia detraibile l’IVA sui servizi direttamente collegati alle attività imponibili delle controllate o alle attività del gruppo.
Principio di diritto
Una società holding che intervenga nella gestione delle controllate senza fatturare a queste ultime i servizi acquistati né l’IVA corrispondente non svolge, per tale sola ingerenza, un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112; di conseguenza, l’IVA assolta a monte sui servizi riferiti a tale ingerenza non è detraibile, salvo che il contribuente dimostri un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili o, in mancanza, che tali costi rientrino nelle spese generali dell’attività economica imponibile del soggetto passivo, secondo verifiche rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 26 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 173 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Detrazione IVA da parte di una holding che gestisce gratuitamente le controllate
La pronuncia è resa in forma di ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, in un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in materia di IVA. La questione riguarda il diritto di una società holding alla detrazione dell’IVA assolta a monte su servizi acquistati nell’interesse delle controllate o dell’intero gruppo, quando tali servizi non sono stati ribaltati alle società del gruppo.
Fatti e procedimento principale
La MVM Magyar Villamos Művek Zrt., società energetica di proprietà statale, svolgeva da un lato attività imponibili di locazione di centrali elettriche e reti di fibra ottica e, dall’altro, deteneva partecipazioni in società controllate attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica. Nel periodo 2008-2010, essa gestiva strategicamente il gruppo e acquistava servizi giuridici, imprenditoriali e di relazioni pubbliche utilizzati sia nel proprio interesse sia nell’interesse del gruppo e delle controllate.
La MVM aveva detratto l’IVA relativa a tali servizi, ma non aveva in linea di massima fatturato alle controllate i servizi ricevuti né i costi di gestione, svolgendo la gestione strategica a titolo gratuito. L’amministrazione fiscale ungherese ha negato la detrazione per i servizi utilizzati nell’interesse di altri membri del gruppo o per la gestione aziendale collegata alle partecipazioni societarie. Il giudice di primo grado ha confermato il diniego; la Kúria ha quindi adito la Corte.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se una holding che svolge un ruolo attivo nella gestione di alcune o di tutte le controllate, senza addebitare loro i servizi prestati né l’IVA, sia un soggetto passivo IVA per tali servizi;
- se, in caso affermativo, possa detrarre l’IVA sui servizi direttamente collegati all’attività economica imponibile di alcune controllate;
- se possa detrarre l’IVA sui servizi utilizzati nell’interesse dell’intero gruppo;
- se le risposte mutino qualora la holding fatturi tali servizi alle controllate come servizi intermediari.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE.
In sintesi:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l’articolo 9, paragrafo 1, definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
- l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), assimila a prestazioni a titolo oneroso alcune prestazioni gratuite per fini estranei all’impresa;
- gli articoli 167 e 168 disciplinano il diritto a detrazione;
- l’articolo 173 riguarda il prorata in caso di impiego misto dei beni e servizi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’IVA colpisce solo le attività aventi carattere economico e che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, ma opera solo se i beni o servizi a monte sono impiegati per operazioni soggette a imposta.
Viene ribadito che una holding che si limiti ad acquisire e detenere partecipazioni non è soggetto passivo IVA; lo diventa solo se interviene direttamente o indirettamente nella gestione delle controllate mediante operazioni soggette a IVA, come servizi amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici resi a queste ultime.
Nel caso di specie, tuttavia, la MVM non addebitava di norma alcun corrispettivo per la gestione centralizzata del gruppo. Per questa ragione, la sua ingerenza nella gestione delle controllate non poteva essere qualificata come attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, restando quindi fuori dall’ambito di applicazione della direttiva.
La Corte aggiunge che l’IVA a monte sulle spese riferite ad attività non economiche non è detraibile. L’esistenza di altre attività economiche imponibili della MVM, come la locazione di centrali e reti di fibra ottica, non basta automaticamente a fondare il diritto alla detrazione: occorre verificare se i servizi acquistati abbiano un nesso diretto e immediato con tali attività imponibili oppure, in alternativa, se costituiscano spese generali dell’attività economica complessiva. Tale verifica è rimessa al giudice nazionale.
La Corte osserva inoltre che il fatto che la società, in ipotesi, realizzi dal 2015 un margine di profitto sulla gestione strategica non incide sulle spese sostenute negli anni 2008-2010. Quanto all’argomento secondo cui i servizi sarebbero stati acquistati nell’interesse del gruppo, la Corte precisa che la mancata detrazione deriva dalla scelta della MVM di non addebitare i servizi: il principio di neutralità fiscale non consente di avvalersi degli effetti di un’operazione diversa da quella effettivamente posta in essere.
Infine, se alcuni servizi risultassero promiscui, riferibili sia ad attività economiche sia ad attività non economiche, spetterebbe agli Stati membri stabilire metodi e criteri di ripartizione, purché il calcolo del prorata rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a ciascuna categoria di attività.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che l’ingerenza di una società holding nella gestione delle controllate, quando non comporti l’addebito di corrispettivi e dell’IVA per i servizi acquistati, non costituisce un’attività economica. Ne deriva che la holding non può detrarre l’IVA a monte sui servizi acquistati nella misura in cui tali servizi si riferiscono ad operazioni fuori campo IVA.
Principio affermato
La gestione gratuita delle controllate da parte di una holding non è, di per sé, un’attività economica rilevante ai fini IVA; la detrazione dell’IVA a monte è ammessa solo per spese che presentino un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili o che rientrino nelle spese generali dell’attività economica del soggetto passivo, con verifica concreta rimessa al giudice nazionale.
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