Cassazione Civile, Ordinanza n. 04063/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica che non esponeva redditi e non aveva indicato l'opzione prevista dalla l. n. 389/1991; l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito sulla base delle fatture emesse verso terzi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, con compensazione delle spese; il contribuente aveva poi appellato il capo sulle spese e l'Ufficio aveva proposto appello sui capi a sé sfavorevoli, con riunione dei gravami. In appello, la decisione aveva ritenuto tardivo l'appello dell'Ufficio assumendo come termine finale la data di notifica al destinatario (3 agosto 2016) anziché la data di spedizione dell'atto (29 luglio 2016). Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 e 113 c.p.c., nonché dell'art. 53 Cost., lamentando l'erroneo calcolo del termine di impugnazione e la confusione tra spedizione e consegna dell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, ai fini della tempestività dell'appello, rileva il momento in cui l'atto è stato portato alla notifica e non quello in cui è stato consegnato al destinatario. Poiché dagli atti risultava che l'appello dell'Ufficio era stato spedito il 29 luglio 2016, la declaratoria di inammissibilità per tardività è stata cassata. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché svolga gli ulteriori accertamenti in fatto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e alle norme del codice di rito per censurare l'erroneo computo del termine di notifica dell'appello
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita tardività
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per vizio di motivazione/struttura della decisione impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura processuale proposta
art. 113 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura processuale proposta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per la dedotta violazione dell'art. 53 Cost.
art. 53 Cost.
richiamato nella prospettazione difensiva per sostenere la censura sul termine di proposizione dell'appello
l. n. 389/1991
menzionata come opzione non indicata dall'associazione contribuente ai fini della ricostruzione induttiva del reddito
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando la notificazione è perfezionata mediante spedizione, occorre distinguere il momento della spedizione dell'atto da quello della sua consegna al destinatario; per il notificante rileva la prima di tali date.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è erronea se il giudice di merito ha computato il termine facendo riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte del notificatario anziché alla data in cui l'atto è stato spedito per la notifica.
- In sede di legittimità, quando il vizio denunciato attiene a un errore processuale sulla tempestività dell'impugnazione, la Corte può verificare direttamente dagli atti processuali la data di spedizione della notificazione e cassare la decisione che abbia confuso spedizione e consegna.
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