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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16226/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna (15/09/2025) con cui le era stata applicata, in sostituzione della pena principale, la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Denunciava errata qualificazione del lavoro di pubblica utilità come "pena sostitutiva" rilevante ai fini dell'inappellabilità (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), richiamando anche il rinvio all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 e deducendo violazioni di norme sostanziali e processuali; inoltre sosteneva che il giudice d'appello, ricevuto l'atto di impugnazione, avrebbe dovuto limitarsi a verificarne l'impugnabilità e trasmettere gli atti senza ulteriori provvedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse un mero atto di trasmissione (conversione del gravame e invio degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.) privo di autonomo carattere decisorio e dunque non soggetta a impugnazione separata. Ha richiamato il principio di tassatività delle impugnazioni e la mancanza di interesse dell'imputata all'impugnazione dell'atto di trasmissione, precisando che la qualificazione data dal giudice mittente non vincola la Corte di Cassazione, la quale potrà effettuare autonoma verifica e riqualificazione nel procedimento principale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    Norma che prevede la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della sanzione principale per certe violazioni stradali; la Corte d'appello aveva considerato tale istituto come "pena sostitutiva" ai fini dell'art. 593 c.p.p., questione contestata dalla ricorrente.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina delle sanzioni amministrative e delle misure alternative; citata nel ragionamento sulla natura del lavoro di pubblica utilità e nel rinvio utilizzato dalla Corte d'appello per qualificare la misura come sostitutiva.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte d'appello ha fatto leva su questa norma per escludere l'appello, mentre la ricorrente contestava l'applicazione della stessa.

  • art. 568, commi 1, 2 e 5, cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando il giudice ritiene che l'impugnazione debba essere qualificata come ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordinanza di trasmissione non è autonomamente impugnabile e che la Cassazione stessa potrà procedere a autonoma e piena verifica della qualificazione del mezzo di gravame.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di compiti del giudice chiamato a valutare l'impugnazione; la ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificarne l'impugnabilità e trasmettere gli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al requisito dell'interesse all'impugnazione: la mancanza di interessse è stata ritenuta motivo per escludere l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di trasmissione.

Massime di principio

  • Un'ordinanza che limita la sua funzione a convertire un gravame e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione è un provvedimento meramente procedimentale e non è autonomamente impugnabile; eventuali contestazioni vanno sollevate nel procedimento principale davanti alla Corte destinataria.
  • La tassatività delle impugnazioni impone che solo gli atti espressamente qualificati dalla legge come impugnabili possano essere oggetto di impugnazione autonoma; atti non decisori e non lesivi non danno titolo a rimedi immediati.
  • La determinazione della natura dell'atto di impugnazione (appello vs ricorso per cassazione) è suscettibile di autonoma verifica da parte della Corte di Cassazione e la qualificazione operata dal giudice mittente non è vincolante.
  • Chi propone impugnazione deve avere un interesse concreto e immediato all'impugnazione dell'atto; la mancanza di tale interesse può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Se si contesta la qualificazione sostanziale di una misura (es. se il lavoro di pubblica utilità costituisca o meno una pena sostitutiva rilevante ai fini dell'inappellabilità), tale questione è più efficacemente dedotta e risolta nell'ambito del giudizio di merito o nel procedimento di cassazione sul provvedimento finale, e non tramite impugnazione di un mero provvedimento di trasmissione.
  • Anche quando un provvedimento di trasmissione non sia impugnabile autonomamente, la posizione della parte non resta priva di tutela: la validità della qualificazione e la legittimità della trasmissione possono essere esaminate nel corso del procedimento davanti alla Corte destinataria.

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