Sentenza del 16/10/2019 n. 42522 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Responsabilità penale dell'amministratore - Omesso versamento IVA - Certezza della volontà del reo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna aveva assolto B.M. dal reato di omesso versamento IVA previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, contestando l'errata applicazione della norma e dell'art. 43 c.p. e lamentando l'assenza di una motivazione rafforzata in seguito alla riforma della condanna di primo grado. Il Procuratore Generale sosteneva che fosse sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di omettere il versamento di un'imposta dovuta, senza che rilevassero le ragioni della scelta. La Corte ha però rilevato che il ricorso non si confrontava concretamente con la motivazione assolutoria, che aveva escluso la certezza della volontà omissiva e ritenuto non esigibile il pagamento in ragione della crisi aziendale e delle iniziative intraprese per salvaguardare la continuità dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per genericità e carenza di specificità intrinseca ed estrinseca. È rimasta quindi ferma l'assoluzione di B.M., pronunciata dalla Corte d'appello perché il fatto non costituiva reato. La decisione di merito aveva ritenuto che l'amministratore avesse destinato le risorse al pagamento di dipendenti e fornitori nella convinzione, non illogica, di poter mantenere operativa l'impresa, generare ricavi e successivamente adempiere all'obbligazione IVA. In tale prospettiva non risultava provata né la consapevole volontà di omettere il versamento né, secondo la motivazione richiamata, l'esigibilità concreta della condotta tributaria.
Norme richiamate
Art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000
Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
Il reato richiede il dolo generico: la consapevolezza dell'omesso versamento di un'imposta dovuta. Non è necessario uno specifico fine di evasione. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha confermato l'assoluzione perché il ricorso non aveva adeguatamente contestato l'accertamento di merito relativo all'assenza della sicura volontà omissiva.
Art. 43 c.p.
Elemento psicologico del reato
La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la sufficienza del dolo generico. La decisione evidenzia però che occorre verificare in concreto la consapevolezza e volontarietà dell'omissione, non potendosi presumere automaticamente dal mancato pagamento.
Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale
Il ricorso è stato proposto denunciando un errore di diritto, ma è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per l'omesso versamento IVA è normalmente sufficiente il dolo generico, ma il giudice deve accertare concretamente che l'amministratore fosse consapevole sia dell'obbligazione sia dell'impossibilità o della scelta effettiva di non adempiere alla scadenza.
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità penale: può assumere rilievo se dimostra l'assenza di una reale volontà omissiva, la non esigibilità della condotta o l'impossibilità concreta di adempiere non imputabile all'agente.
- La destinazione delle risorse a dipendenti, fornitori e continuità aziendale può essere valutata favorevolmente solo se inserita in un piano ragionevole e documentato di superamento della crisi, fondato sull'aspettativa concreta di reperire liquidità e pagare successivamente il tributo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne errori, lacune o illogicità; il semplice richiamo a principi generali sul dolo generico non è sufficiente.
- La decisione non stabilisce che il pagamento di altri debiti prevalga sull'IVA, ma conferma che, nel caso concreto, la prova dell'elemento soggettivo e dell'esigibilità dell'adempimento deve essere valutata alla luce delle circostanze effettive della crisi aziendale.
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