Sentenza n. 3674/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 348/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 14.03.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione professionale per due annualità scolastiche, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto l’accredito della somma, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il titolo esecutivo era stato notificato telematicamente al Ministero presso la sede reale e il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, la regolare notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ordinato di dare piena esecuzione al giudicato, mediante l’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché tale posta non era stata riconosciuta nel titolo giudiziale e il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare con un nuovo accertamento cognitorio il contenuto di un giudicato civile, riconoscendo componenti del credito non oggetto di pronuncia. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 120 giorni per l’esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari per ordinare l’adempimento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende azionabile in sede di ottemperanza il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche quando l’obbligazione riconosciuta abbia natura pecuniaria.
art. 14 d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; decorso inutilmente tale termine, il creditore può promuovere l’esecuzione giudiziale.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Anche ipotizzando l’applicabilità della disciplina sugli accessori dei crediti di lavoro, la mancata statuizione espressa sugli interessi nella sentenza civile non può essere colmata dal giudice amministrativo dell’ottemperanza, che non può integrare il giudicato mediante un’attività cognitoria.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina normativa e attuativa richiamata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per dare esecuzione a un giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non adempie a un’obbligazione pecuniaria risultante dal titolo, purché siano provati il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, si applica anche all’azione di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un giudicato civile relativo al pagamento di somme di denaro.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato e non può integrarlo mediante un nuovo accertamento cognitorio, riconoscendo interessi o altre componenti del credito non espressamente comprese nella pronuncia da eseguire.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, definendone preventivamente poteri, termini e modalità di intervento, anche mediante delega a funzionari.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato nei compiti istituzionali propri dell’ufficio non ha diritto a un compenso aggiuntivo; in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, può essere utilizzato il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →