Cassazione Penale, Sentenza n. 21275/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, della condanna per reati tributari (art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000). I principali motivi denunciavano: 1) difetto assoluto di motivazione circa la condotta di occultamento contestata (art. 606 c.p.p., lett. e)); 2) errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 perché la presunta condotta di occultamento sarebbe invece stata un mero comportamento omissivo (mancata istituzione/ostensione della contabilità) integrativo al più di illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997) e non di occultamento penale; 3) insufficienza e illogicità della motivazione circa la prova dell'occultamento delle fatture specificate in imputazione (tre fatture emesse alla Dimar S.p.a.); 4) mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e della conseguente diminuzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi e ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione al reato contestato al capo c) (art. 10 d.lgs. n. 74/2000, occultamento di documentazione contabile). Motivo: carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto alla specifica contestazione di occultamento di tre fatture (nn. 2, 4 e 5) emesse verso Dimar S.p.a.; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a documenti e rapporti relativi ad altre fatture e ad altri soggetti senza spiegare in che modo ciò dimostrasse l'emissione e il successivo occultamento delle fatture indicate nell'imputazione. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente a quel capo e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Le altre statuizioni non sono state annullate (il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato assorbito).
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Il reato di occultamento di documentazione contabile richiede prova dell'esistenza delle specifiche fatture e del loro occultamento/distruzione con dolo fiscale; tale prova può derivare anche da elementi indiziari (es. rinvenimento di copie presso terzi), ma gli indizi devono essere direttamente collegati agli specifici documenti contestati e adeguatamente motivati.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata nell'impianto accusatorio originario per altre condotte evasive; non oggetto di annullamento in questa sentenza, ma contesto fattuale rilevante per il quadro probatorio complessivo.
art. 9 d.lgs. n. 471/1997
Rilevata dal ricorrente quale norma che sanziona l'omessa istituzione della contabilità come illecito amministrativo; la Corte di Cassazione sottolinea la necessità di distinguere tra comportamento omissivo/amministrativo e condotta commissiva di occultamento penale.
art. 606, primo comma, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Gli articoli disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto fondati motivi fondati su carenza/insufficienza della motivazione e su errata qualificazione giuridica dei fatti.
Massime di principio
- Per configurare penalmente l'occultamento di documenti contabili è necessario provare: 1) l'esistenza delle singole fatture contestate; 2) che tali fatture erano nella disponibilità dell'imputato; 3) che vi sia stata distruzione o occultamento volontario con dolo finalizzato all'evasione. Non basta la mera omissione di tenuta della contabilità.
- Il rinvenimento di esemplari di fatture presso terzi può costituire indizio valido di occultamento, ma la giurisprudenza richiede un concreto nesso logico e probatorio tra quei rinvenimenti e le singole fatture indicate nell'imputazione; la Corte deve spiegare in modo specifico come gli elementi indiziari provino l'esistenza e l'occultamento dei documenti contestati.
- Una condotta meramente omissiva (es. mancata istituzione della contabilità o mancata esibizione di documenti) può integrare un illecito amministrativo (d.lgs. 471/1997) se non emerge in modo chiaro la volontà e l'azione di occultamento finalizzata all'evasione fiscale; la qualificazione penale richiede prova del comportamento commissivo o di un occultamento attivo.
- In sede di motivazione, la Corte d'appello deve rispondere puntualmente alle censure di parte e non può limitarsi a conclusioni generiche o a riferimenti a documenti/rapporti non collegati alle specifiche contestazioni; la carenza di risposta a rilievi specifici può determinare annullamento con rinvio.
- Richieste processuali relative al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, continuazione, ecc.) devono essere esaminate e motivate dalla Corte: se la dichiarazione di responsabilità viene modificata o revocata, occorre rivalutare anche il profilo sanzionatorio nel nuovo giudizio.
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