Cassazione Civile, Ordinanza n. 17746/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo relativo a lavoratori impiegati nell'esecuzione di servizi di trasporto affidati dalla società committente a un'impresa terza. In primo grado era stata respinta la domanda della società volta all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e la stessa era stata condannata a versare contributi, sanzioni e accessori all'ente previdenziale, sul presupposto che i lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori di una cooperativa fossero in realtà utilizzati in una somministrazione illecita di manodopera e che operasse la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello, invece, ha qualificato il rapporto tra committente e terzo come contratto di trasporto e non di appalto, escludendo codatorialità, eterodirezione e qualsiasi ingerenza organizzativa del committente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 29. Con il ricorso per cassazione l'ente previdenziale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 6 d.lgs. n. 251/2004, dell'art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, degli artt. 1655 e 1678 c.c. e dell'art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo in sintesi che la responsabilità solidale del committente non sarebbe limitata all'appalto in senso tecnico, ma opererebbe anche in presenza di schemi negoziali diversi quando vi sia esternalizzazione di una parte del processo aziendale e una situazione di codatorialità. La società resistente ha replicato insistendo sulla corretta qualificazione del rapporto come trasporto e sull'assenza dei presupposti fattuali della responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il rapporto era di trasporto, privo di esternalizzazione del processo aziendale, privo di codatorialità e privo di ingerenza organizzativa del committente. Il ricorrente, invece, si era limitato a proporre un'astratta tesi di estensione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 a schemi negoziali diversi dall'appalto, senza confrontarsi con gli accertamenti di merito e senza dedurre un vizio nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza nel senso che la tutela speciale dell'art. 29 non si applica al contratto di trasporto e che, in ogni caso, grava sull'ente previdenziale l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003
la responsabilità solidale del committente presuppone un appalto o subappalto rientrante nell'ambito applicativo della norma; non opera quando il rapporto sia qualificato come trasporto e manchino i fatti costitutivi dell'esternalizzazione rilevante
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
richiamato dal ricorrente come norma contributiva generale, ma ritenuto non idoneo a superare il necessario presupposto dell'esistenza di un appalto
art. 1, comma 911, l. n. 296/2006
richiamato dal ricorrente come disposizione generale in materia contributiva, ma non incidente sul presupposto dell'obbligazione solidale
art. 1655 c.c.
utilizzato per sostenere la diversa qualificazione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice di merito tra trasporto e appalto
art. 1678 c.c.
richiamato in relazione al contratto di trasporto; la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse correttamente ricondotta a tale schema negoziale
art. 14 disp. prel. c.c.
invocato nel tentativo di estendere l'interpretazione della norma speciale; la Corte ha escluso che ciò valesse a superare l'accertamento di fatto compiuto in appello
art. 366, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale della decisione impugnata e della sua ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il ricorrente non ha dedotto specificamente un vizio di omesso esame di fatti decisivi, né può ottenere una rivalutazione del merito in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione camerale e la memoria difensiva
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 presuppone la ricorrenza di un appalto o subappalto rientrante nell'ambito applicativo della norma; non è sufficiente il mero richiamo a un'esternalizzazione in senso economico se il giudice di merito ha escluso, in fatto, codatorialità e ingerenza organizzativa.
- Quando la decisione di merito qualifica il rapporto come contratto di trasporto e accerta l'assenza di poteri organizzativi del committente sul personale impiegato, la diversa qualificazione invocata in cassazione integra una censura di merito non consentita se non nei limiti del vizio di motivazione tipizzato.
- In tema di responsabilità solidale per contributi, l'ente previdenziale deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, compreso il presupposto negoziale e fattuale che consente di applicare la disciplina speciale.
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