Cassazione Penale, Ordinanza n. 21027/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha confermato la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa per una condotta illecita accertata in Senigallia il 17 marzo 2022, avente ad oggetto 8 grammi di eroina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge. In sostanza, la difesa ha sostenuto che la sentenza di merito avrebbe erroneamente valutato gli indici della destinazione allo spaccio della sostanza, proponendo una lettura alternativa delle prove e contestando la ricostruzione dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che esso mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata adeguata e razionale, poiché fondata su plurimi indici della destinazione allo spaccio: confezionamento della droga in un involucro termosaldato di forma ovulare, tentativo dell'imputato di disfarsene alla presenza degli operanti, rinvenimento di euro 385 non giustificati e quantità di eroina sequestrata, modesta ma ritenuta sproporzionata rispetto all'uso di un consumatore saltuario. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
è stata applicata la qualificazione del fatto nella forma di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma la decisione valorizza la valutazione degli indici probatori compiuta dai giudici di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da plurimi indici fattuali, tra cui modalità di confezionamento, tentativi di disfarsi della droga, disponibilità di denaro non giustificato e quantità del narcotico sequestrato.
- La modesta quantità di stupefacente non è di per sé incompatibile con la finalità di spaccio, se gli ulteriori elementi di contesto ne confermano la destinazione illecita.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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