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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03789/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda un buono fruttifero postale della serie AA2 del valore di 5.000 euro, emesso nel 2001. I sottoscrittori avevano agito sostenendo che, al momento dell’acquisto, non fosse stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico previsto dal d.m. 19 dicembre 2000, contenente le caratteristiche del titolo, in particolare la durata e la scadenza. Secondo la loro prospettazione, la mancata informazione avrebbe impedito di conoscere il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al rimborso, con conseguente perdita del credito per prescrizione e danno risarcibile. La società resistente in giudizio di merito aveva invece sostenuto di aver assolto agli obblighi informativi tramite la pubblicazione del d.m. in Gazzetta Ufficiale, che i risparmiatori avrebbero potuto consultare, e aveva contestato anche l’onere probatorio sulla mancata consegna del foglio. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che non vi fosse un obbligo informativo ulteriore rispetto alla pubblicazione in G.U. e che incombeva sui sottoscrittori attivarsi per conoscere scadenza e prescrizione; 2) violazione dell’art. 3, comma 1, e art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che fosse onere dei risparmiatori provare la mancata consegna del FIA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria proposta dai sottoscrittori. La Corte ha affermato che la mancata consegna del FIA non fa sorgere un diritto al risarcimento del danno avente ad oggetto il credito non esercitato tempestivamente per prescrizione, perché l’omissione informativa, anche se inadempiente, non integra un impedimento giuridico all’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c. e non determina la sospensione della prescrizione, che la legge collega solo all’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. La disciplina dei buoni fruttiferi deve essere ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e la scadenza del titolo e il termine prescrizionale erano desumibili da tali fonti e dal codice civile. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soccombenti in misura compensata/disciplinata secondo quanto indicato nella parte finale dell’ordinanza, qui non integralmente riportata.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l’ignoranza delle modalità di esercizio o una difficoltà informativa non equivalgono a impedimento giuridico all’esercizio del diritto.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto al rimborso dei buoni era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione è ricollegata solo all’occultamento doloso del debito da parte del debitore, non a mere omissioni colpose.

  • art. 2943 c.c.

    L’atto interruttivo richiede un esercizio inequivoco del diritto; la norma conferma che, in mancanza di atti interruttivi, rileva la mera inerzia.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione estingue il diritto per il solo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Era stato invocato in ricorso per sostenere l’onere probatorio dei sottoscrittori sulla mancata consegna del FIA.

  • art. 3 d.m. 19 dicembre 2000

    Prevede la consegna al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

  • art. 6 d.m. 19 dicembre 2000

    Imponeva a Poste Italiane di esporre un avviso e rinviare a fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori.

  • art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

    Stabilisce la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284

    Attribuisce ai decreti ministeriali la determinazione delle caratteristiche e condizioni dei buoni fruttiferi postali.

  • art. 2, art. 1339 c.c.

    I decreti ministeriali integrano ab externo il contenuto del rapporto e del titolo.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, solo un impedimento giuridico all’esercizio del diritto può impedire il decorso del termine; la mera difficoltà di conoscere il contenuto del rapporto o la sua scadenza non basta.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un occultamento doloso del debito; non è sufficiente una condotta colposa o un’omissione informativa del debitore.
  • Per i buoni fruttiferi postali, la disciplina sostanziale del rapporto va rinvenuta nei decreti ministeriali istitutivi della serie e nella normativa codicistica richiamata; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale come forma legale di conoscenza delle relative condizioni.
  • La mancata consegna del foglio informativo analitico, pur potendo integrare un inadempimento dell’obbligo informativo, non consente di trasformare il credito non esercitato entro il termine di legge in un autonomo diritto al risarcimento corrispondente al valore del credito prescritto.
  • Non è configurabile il nesso causale tra omissione informativa e perdita del diritto per prescrizione quando le informazioni decisive erano comunque ricavabili dalle fonti normative pubblicate e conoscibili dal sottoscrittore tramite ordinaria diligenza.
  • In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare la domanda originaria dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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