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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21033/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (studentessa)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di una lista studentesca presentata per le elezioni universitarie di rappresentanza, perché ritenuta identica o confondibile con un altro simbolo/denominazione già utilizzati in precedenza da una diversa associazione studentesca. La candidata esclusa aveva caricato per prima sul portale dell'ateneo logo e denominazione della lista e sosteneva che, nel testo del regolamento elettorale, il richiamo alla lista "presentata in precedenza" dovesse essere inteso in senso meramente cronologico, con prevalenza della prima domanda caricata nella specifica tornata elettorale. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto legittimo considerare anche il preuso storico del simbolo e della denominazione in precedenti competizioni, valorizzando la funzione della norma di evitare confusione nell'elettorato e di tutelare la libertà di voto. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travalicato i limiti della giurisdizione, sostituendosi all'ateneo nell'integrare il regolamento elettorale con un criterio storico non scritto e nel dettare i parametri operativi per accertare il preuso, quindi invadendo una sfera discrezionale riservata all'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, dopo il deposito dell'atto di rinuncia da parte della ricorrente, non accettato dalle controparti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, con attribuzione al difensore antistatario per la controinteressata Caporusso, e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    è invocato come parametro del sindacato per eccesso di potere giurisdizionale dinanzi alle Sezioni Unite

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata nella gestione della procedura elettorale

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro di censura

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato nel motivo come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 34, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata

  • art. 69, comma 7, lettera a), decreto del Rettore n. 56046 del 15 giugno 2022

    norma regolamentare interpretata dal Consiglio di Stato nel senso di evitare contrassegni identici o confondibili anche in rapporto al preuso storico

  • art. 390 c.p.c.

    base normativa della rinuncia al ricorso che determina l'estinzione del giudizio se non accettata

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, escluso nel caso concreto per l'estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale norma sul raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso di estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è rinunciato e la rinuncia non è accettata dalle controparti, il giudizio si estingue senza pronuncia sul merito.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, salvo diverse statuizioni consentite dalla legge.
  • Non può essere utilizzato il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito amministrativo; la censura di eccesso di potere giurisdizionale richiede invece la dimostrazione di un reale sconfinamento del giudice nell'ambito riservato alla discrezionalità amministrativa.
  • Nel disciplinare la presentazione di liste o contrassegni elettorali, la tutela dell'elettorato e della libertà di voto può giustificare un'interpretazione che consideri non solo l'ordine cronologico di deposito, ma anche il preuso storico di simboli e denominazioni, ove il testo regolamentare lo consenta o lo presupponga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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