Cassazione Civile, Ordinanza n. 21033/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (studentessa)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una lista studentesca presentata per le elezioni universitarie di rappresentanza, perché ritenuta identica o confondibile con un altro simbolo/denominazione già utilizzati in precedenza da una diversa associazione studentesca. La candidata esclusa aveva caricato per prima sul portale dell'ateneo logo e denominazione della lista e sosteneva che, nel testo del regolamento elettorale, il richiamo alla lista "presentata in precedenza" dovesse essere inteso in senso meramente cronologico, con prevalenza della prima domanda caricata nella specifica tornata elettorale. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto legittimo considerare anche il preuso storico del simbolo e della denominazione in precedenti competizioni, valorizzando la funzione della norma di evitare confusione nell'elettorato e di tutelare la libertà di voto. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travalicato i limiti della giurisdizione, sostituendosi all'ateneo nell'integrare il regolamento elettorale con un criterio storico non scritto e nel dettare i parametri operativi per accertare il preuso, quindi invadendo una sfera discrezionale riservata all'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, dopo il deposito dell'atto di rinuncia da parte della ricorrente, non accettato dalle controparti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, con attribuzione al difensore antistatario per la controinteressata Caporusso, e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
è invocato come parametro del sindacato per eccesso di potere giurisdizionale dinanzi alle Sezioni Unite
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata nella gestione della procedura elettorale
art. 110 c.p.a.
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata
art. 113 Cost.
richiamato nel motivo come parametro di censura
art. 362 c.p.c.
richiamato nel motivo come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 34, comma 2, d.lgs. n. 104/2010
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata
art. 69, comma 7, lettera a), decreto del Rettore n. 56046 del 15 giugno 2022
norma regolamentare interpretata dal Consiglio di Stato nel senso di evitare contrassegni identici o confondibili anche in rapporto al preuso storico
art. 390 c.p.c.
base normativa della rinuncia al ricorso che determina l'estinzione del giudizio se non accettata
art. 391 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, escluso nel caso concreto per l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale norma sul raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è rinunciato e la rinuncia non è accettata dalle controparti, il giudizio si estingue senza pronuncia sul merito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, salvo diverse statuizioni consentite dalla legge.
- Non può essere utilizzato il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito amministrativo; la censura di eccesso di potere giurisdizionale richiede invece la dimostrazione di un reale sconfinamento del giudice nell'ambito riservato alla discrezionalità amministrativa.
- Nel disciplinare la presentazione di liste o contrassegni elettorali, la tutela dell'elettorato e della libertà di voto può giustificare un'interpretazione che consideri non solo l'ordine cronologico di deposito, ma anche il preuso storico di simboli e denominazioni, ove il testo regolamentare lo consenta o lo presupponga.
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