Ordinanza n. 8803/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; del D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e decreto dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 relativo alla quantificazione degli oneri di ripiano
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché del decreto dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e degli atti connessi. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità collegato all'art. 48 c.p.a.: non risulterebbe depositato in Segreteria, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio relativo alla controversia. Il deposito del 28 febbraio 2023 risulterebbe infatti riferito a un diverso ricorrente, Laborclinic S.r.l., mentre non risulterebbe presente agli atti il ricorso relativo alla società ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato un possibile difetto di giurisdizione sulle censure rivolte contro il provvedimento regionale nella parte in cui quantifica gli oneri di ripiano gravanti sulla società, ritenendo che tale profilo possa riguardare un mero accertamento tecnico di presupposti economico-aziendali-contabili concernenti il quantum debeatur e quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato d'ufficio due possibili questioni ostative: l'inammissibilità derivante dal mancato deposito tempestivo dell'atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a., considerato che il deposito individuato riguarderebbe altro ricorrente e che non risulterebbe agli atti il ricorso della società; e il possibile difetto di giurisdizione amministrativa sulle contestazioni concernenti la quantificazione regionale degli oneri di ripiano, in quanto riferite a un accertamento tecnico-contabile del quantum dovuto e a una posizione di diritto soggettivo patrimoniale. È stato assegnato alle parti un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie su tali questioni, con riserva di ogni successiva determinazione. Nessuna statuizione definitiva sulle spese o sulla domanda di annullamento è stata adottata.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione
Il Collegio prospetta che il mancato deposito in Segreteria dell'atto di costituzione in giudizio entro il termine previsto possa determinare l'inammissibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento nell'ambito della trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di assumere la decisione definitiva.
- Il mancato deposito tempestivo dell'atto di costituzione in giudizio entro il termine previsto dall'art. 48 c.p.a. può comportare l'inammissibilità del ricorso, ove sia effettivamente accertato che il deposito si riferisca a un diverso ricorrente e che l'atto relativo alla causa non risulti agli atti.
- Le controversie relative alla quantificazione degli oneri di ripiano, quando richiedono soltanto l'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur e incidono su una posizione patrimoniale qualificabile come diritto soggettivo, possono ricadere fuori dalla giurisdizione amministrativa.
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