Cassazione Penale, Sentenza n. 27150/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento davanti al giudice di pace per il delitto di minaccia, in cui l’imputato era stato condannato a una multa di 500 euro. In cassazione deduceva due motivi: primo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto che la persona offesa avesse rifiutato ogni definizione bonaria della controversia, mentre in realtà si era solo rifiutata di rimettere la querela; secondo, il difetto di motivazione e la violazione di legge per non avere applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di limitata offensività, che l’imputato si fosse scusato e avesse offerto un risarcimento di 2.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel corso del giudizio davanti al giudice di pace, la persona offesa era stata sentita proprio sulla possibile definizione ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e aveva dichiarato di non voler rimettere la querela "perché mi sento minacciato", manifestando così la volontà di proseguire il processo e opponendosi implicitamente alla declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non era stata neppure invocata in sede di merito e, comunque, non è applicabile ai procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, essendo operante nel relativo sistema speciale l’istituto di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto può condurre a improcedibilità/proscioglimento solo nei presupposti previsti dalla norma e con possibilità di valutare anche una opposizione implicita della persona offesa desumibile da atti o comportamenti processuali univoci.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, in ragione della specialità del sistema introdotto dal d.lgs. n. 274/2000.
d.lgs. n. 274/2000
Regola il rito e il sistema sostanziale-processuale dei reati di competenza del giudice di pace, nel quale la tenuità del fatto ha una funzione anche conciliativa.
Massime di principio
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla definizione ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 può essere desunta in modo implicito da comportamenti processuali univoci, non essendo necessario un rifiuto espresso in termini formali.
- La sola mancata comparizione della persona offesa, se regolarmente citata o irreperibile, non consente di desumerne un’opposizione alla declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
- Quando la persona offesa, sentita in udienza sulla possibile definizione del procedimento, dichiara di non voler rimettere la querela perché si sente minacciata, tale affermazione può costituire manifestazione implicita della volontà di proseguire il processo e quindi opposizione alla definizione agevolata.
- Nei reati di competenza del giudice di pace, la disciplina speciale dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 prevale sull’istituto generale della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che non trova applicazione in tale ambito.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito.
- Per escludere l’operatività dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non occorre che l’opposizione della persona offesa sia espressa in formule sacramentali, essendo sufficiente una volontà contraria desumibile in modo non equivoco dagli atti del procedimento.
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