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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01442/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo del D.A.P. contro l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto, sottoposto al regime ex art. 41-bis, a utilizzare fornelli e pentolame oltre gli orari fissati dall'Amministrazione penitenziaria. Viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis della legge n. 354/1975 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato le ragioni del D.A.P. e si sarebbe limitato ad avallare le sue argomentazioni circa la scelta di ritirare gli oggetti alle ore 20.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione che imponeva l'impossibilità assoluta di cuocere cibi per i detenuti 41-bis) e ha affermato che le fasce orarie stabilite dall'Amministrazione per la cottura non sono automaticamente inidonee: sono sindacabili in sede giurisdizionale se prive di adeguate giustificazioni e finalizzate ad aumentare l'afflittività del regime. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la differenziazione oraria fosse giustificata da esigenze di sicurezza e logistiche (camere individuali per i 41-bis vs. spazi comuni per i detenuti ordinari; rischio di concentrazione di fumi e odori), non ledendo il diritto ad una sana alimentazione. Conseguentemente si è rigettato il ricorso e si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina il regime detentivo speciale; non può essere interpretato come autorizzazione a misure che ripristinino maggiore afflittività vietata dalla Corte Costituzionale; le regolamentazioni sull'esercizio di diritti (es. cottura) sono ammissibili se adeguatamente giustificate.

  • art. 35-bis, Legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)

    Richiamato come parte della normativa rilevante sul trattamento penitenziario; la sua applicazione va interpretata alla luce del principio di non eccessiva afflittività per i detenuti sottoposti a misure speciali.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni: la diversificazione di trattamento deve avere giustificazioni ragionevoli per non risultare discriminatoria.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute: le limitazioni all'esercizio di attività (es. cottura) devono rispettare il diritto ad una sana alimentazione e la salubrità degli ambienti.

  • d.P.R. n. 230/2000, art. 13, comma 4

    art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000

    Riferimento normativo sulle modalità di riscaldamento e preparazione dei cibi in cella; serve come parametro tecnico per valutare se le misure amministrative sono nel giusto contemperamento con esigenze organizzative.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che imponeva l'assoluta impossibilità per i detenuti 41-bis di cuocere cibi, affermando che il divieto assoluto eccede i limiti consentiti dal regime speciale; apre alla possibilità di consentire cottura entro limiti giustificati.

Massime di principio

  • Il diritto dei detenuti, anche in regime 41-bis, ad accedere a modalità minime di preparazione o riscaldamento dei cibi non può essere escluso in modo assoluto: eventuali limitazioni devono essere giustificate e proporzionate.
  • La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi può essere legittima se fondata su ragioni concrete di sicurezza, logistica o salubrità; non è perciò inammissibile in sé.
  • Il parametro di raffronto per valutare la legittimità della differenziazione è il trattamento dei detenuti comuni nello stesso istituto: una regolamentazione che renda il regime 41-bis più afflittivo rispetto ai comuni senza giustificazioni appare discriminatoria.
  • La magistratura di sorveglianza ha potere di sindacare le scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria quando queste incidono su diritti fondamentali; l'Amministrazione deve fornire motivazioni adeguate e specifiche.
  • Motivazioni plausibili che giustificano limitazioni orarie possono comprendere esigenze di sicurezza (es. prevenzione di rischi), organizzazione degli spazi (camere individuali vs. spazi comuni) e tutela della salute (evitare concentrazione di fumi/odori).
  • In assenza di adeguate giustificazioni, la misura amministrativa può essere annullata come eccessivamente afflittiva o discriminatoria; pertanto l'onere probatorio circa le ragioni organizzative è rilevante a carico dell'Amministrazione.

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