Cassazione Civile, Ordinanza n. 03786/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una discarica concessa a una società in liquidazione, tenuta a sostenere interventi emergenziali di asportazione e trattamento del percolato e, per la fase post-chiusura, a versare una quota della tariffa RSU su un conto corrente vincolato all'ordine della Provincia. Dopo il mancato pagamento dei lavori urgenti eseguiti dalla concessionaria, questa otteneva decreto ingiuntivo contro il Comune. Il Comune, opponendosi, chiamava in causa la Provincia sostenendo che, in base agli accordi tra Regione, Provincia e Comune, il fondo dovesse essere svincolato per pagare la concessionaria. Il Tribunale respingeva l'opposizione del Comune e ordinava alla Provincia di disporre lo svincolo delle somme, ritenendo verificate le condizioni previste dal protocollo integrativo. In appello il Comune censurava la mancata inclusione di interessi e spese nell'importo da svincolare; la Provincia proponeva appello incidentale contestando il verificarsi delle condizioni per lo svincolo. La Corte d'appello accoglieva in parte l'appello principale e condannava la Provincia a pagare al Comune gli interessi e le spese dell'ingiunzione, rigettando l'incidentale. In cassazione la Provincia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la Corte d'appello avrebbe trasformato una domanda di svincolo/facere infungibile in una condanna al pagamento di somme; 2) violazione degli artt. 112, 132, 183 e 189 c.p.c., assumendo che non vi fosse ultrapetizione perché il Comune aveva chiesto lo svincolo comprensivo di interessi e spese; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato la Provincia anche alle spese in favore della società concessionaria, pur in assenza di soccombenza nei suoi confronti; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. quanto al mancato svincolo del fondo, con richiesta sostanziale di rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo: ha ravvisato la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva pronunciato una condanna al pagamento di somme diversa dalla domanda di condanna allo svincolo formulata dal Comune; ha inoltre censurato la regolazione delle spese, esclusa la soccombenza della Provincia nei confronti della società concessionaria. Ha invece respinto il secondo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente interpretato gli atti processuali del Comune e che, sotto il profilo degli interessi e delle spese, non vi fosse stata ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre la domanda né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; la domanda di svincolo/facere infungibile non può essere trasformata in condanna diretta al pagamento di somme.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato insieme alle censure di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma regola decisoria oltre al tema dell'ultrapetizione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla corretta delimitazione del thema decidendum; la Corte non vi fonda una ratio autonoma.
art. 189 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto processuale; non assume rilievo autonomo nella decisione.
art. 91 c.p.c.
Le spese possono essere poste a carico solo della parte soccombente nei confronti della parte che le sopporta; in assenza di contrapposizione processuale non è legittima la condanna alle spese.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo fondato sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il motivo deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una richiesta di riesame del compendio probatorio.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base della trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- Viola l'art. 112 c.p.c. la sentenza che, a fronte di una domanda di condanna allo svincolo di somme o di un facere infungibile, pronunci invece una condanna diretta al pagamento di denaro, poiché muta il petitum sostanziale e attribuisce un bene diverso da quello richiesto.
- Ai fini del controllo sull'ultrapetizione, il giudice di legittimità può esaminare gli atti processuali per verificare il contenuto della domanda effettivamente proposta; tuttavia, se la domanda risultava chiaramente orientata allo svincolo delle somme comprensive di capitale, interessi e spese, non sussiste pronuncia extra petita su tali accessori.
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. richiede una reale soccombenza nei confronti della parte favorita; se tra due parti non vi è contrapposizione processuale sul punto deciso, la parte non può essere condannata a rifonderle le spese.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
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