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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto religioso ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis. In particolare, ha affermato che spettasse al Comune provare i presupposti della pretesa tributaria e che la norma del 2005 avesse natura di interpretazione autentica, quindi applicabile retroattivamente agli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002. L'ente sosteneva inoltre di avere diritto all'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati da enti religiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività agevolate e non svolte con modalità commerciali. La prova concreta del requisito oggettivo grava sul contribuente che invoca l'esenzione e non può essere desunta soltanto dalla destinazione formalmente dichiarata dell'immobile. La norma introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, è stata ritenuta innovativa e non interpretativa, pertanto non applicabile retroattivamente alle annualità controverse. Gli avvisi ICI sono quindi rimasti validi. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto.

    L'esenzione opera solo quando l'immobile è destinato in via esclusiva ad attività agevolate e, in concreto, tali attività non sono esercitate con modalità commerciali.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis

    L'esenzione è estesa alle attività indicate dall'art. 7, comma 1, lett. i), anche a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, nella versione originaria, e successivamente alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    La disposizione ha natura innovativa e non di interpretazione autentica; di conseguenza non è retroattiva e non può disciplinare automaticamente le annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso dell'esenzione tributaria, il contribuente che la invoca deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, in particolare l'effettivo utilizzo agevolato dell'immobile.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Individua le attività di religione o di culto rilevanti ai fini dell'ordinamento degli enti ecclesiastici.

    La qualifica religiosa dell'ente non è sufficiente da sola: l'attività concretamente svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle di religione o culto previste dalla norma.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis

    Prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitano prevalentemente attività commerciale, con specifiche esclusioni per gli enti ecclesiastici.

    La disposizione incide sulla qualificazione soggettiva dell'ente, ma non elimina la necessità di verificare oggettivamente la natura dell'attività svolta nell'immobile.

Massime di principio

  • Chi invoca un'esenzione tributaria deve provare concretamente tutti i requisiti previsti dalla legge; la semplice natura religiosa o non commerciale dell'ente non è sufficiente.
  • Per le agevolazioni sugli immobili occorre distinguere tra requisito soggettivo, riferito all'ente proprietario o utilizzatore, e requisito oggettivo, riferito all'uso effettivo dell'immobile.
  • La destinazione catastale, statutaria o dichiarata dell'immobile non dimostra da sola l'uso agevolato: è necessario provare come l'attività venga realmente svolta.
  • Un'attività può rientrare astrattamente tra quelle assistenziali, sanitarie o religiose, ma perdere l'agevolazione se in concreto è esercitata con modalità commerciali.
  • Le norme che ampliano un'esenzione sono normalmente innovative e non retroattive, salvo che il legislatore o il giudice riconoscano con chiarezza una genuina natura interpretativa.
  • La destinazione degli eventuali utili a finalità sociali o religiose non esclude, da sola, il carattere commerciale dell'attività da cui gli utili derivano.

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