Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (associazione di tipo mafioso ex art. 74 d.P.R. 309/90 e singoli episodi ex art. 73 d.P.R. 309/90). Le doglianze principali erano: (I) vizio di motivazione e uso illegittimo del rinvio per relationem da parte del giudice del riesame; (II) carenza nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) e art. 275 c.3 c.p.p.); (III) omissione del controllo sulla possibile applicazione di misure meno afflittive e indebita automatizzazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che il Tribunale del riesame aveva svolto un adeguato percorso logico-argomentativo: ha riportato e interpretato ampi stralci delle intercettazioni, desunto "facta concludentia" (contatti continui, disponibilità di luoghi per occultare la droga, canali di approvvigionamento, suddivisione dei proventi) e motivato la qualificazione dell'intraneità e del ruolo organizzativo del ricorrente. Sul punto delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. per i reati in materia di stupefacenti e ha confermato che la difesa non ha fornito elementi specifici capaci di superare tale presunzione o dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposti gli adempimenti di legge (art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 art. 74

    Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: occorre vincolo associativo continuativo fra tre o più persone con struttura e programma criminoso; la Corte ha ritenuto che, a livello indiziario, sussistessero gli elementi del "pactum" e della permanenza del vincolo, desunti anche da facta concludentia.

  • d.P.R. 309/90 art. 73

    Prevede i delitti relativi agli stupefacenti che costituiscono i 'reati fine' dell'associazione; la presenza di più episodi ha rafforzato la valutazione della contitolarità del programma criminoso.

  • cod. proc. pen. art. 309

    Regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale ha confermato il provvedimento del GIP e la Cassazione ha valutato la correttezza del controllo svolto dal riesame.

  • cod. proc. pen. art. 274 lett. c)

    Indica le esigenze cautelari (in particolare tutela dell'ordine pubblico); la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione, in presenza della presunzione relativa di pericolosità.

  • cod. proc. pen. art. 275 comma 3

    Prevede presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli in materia di stupefacenti); la Corte ha confermato che tali presunzioni restano valide salvo prova contraria e che la difesa non ha fornito elementi specifici per scalfirle.

  • cod. proc. pen. art. 273 comma 1 e 1-bis

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Cassazione ha ricordato che, nella fase cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi (con criteri meno rigorosi rispetto al giudizio di merito).

  • cod. proc. pen. art. 192 comma 2

    Richiede precisione e concordanza degli indizi per il giudizio di colpevolezza; la Corte ha osservato che tale requisito non si applica nello stesso modo nella fase cautelare richiamata da art. 273/1-bis.

  • disp. att. cod. proc. pen. art. 94 co. 1-ter

    Prevede adempimenti successivi al rigetto del ricorso; la sentenza dispone l'esecuzione delle formalità previste.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati di stupefacenti l’intervento della Cassazione sul vizio di motivazione del giudice del riesame è limitato: controlla la coerenza logica e l'adeguatezza delle ragioni addotte ma non sostituisce la valutazione di merito sugli elementi indiziari.
  • Nella fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273 c.1) e non si richiedono gli stessi requisiti di precisione e concordanza richiesti nel giudizio di colpevolezza (art. 192 c.2); ciò rende più agevole per il giudice la conferma della misura se gli indizi sono gravi e coerenti.
  • Per i reati indicati nell'art. 275 c.3 c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione e dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
  • Le intercettazioni e il loro significato (anche se criptico) sono valutazioni di merito: la Corte di legittimità sindaca la logica e l'accettabilità dei criteri interpretativi adottati dal giudice, non la scelta interpretativa in sé, salvo evidenti errori logici o applicazioni di criteri inaccettabili.
  • Nel difendere un assistito contro la custodia cautelare per reati associativi è efficace proporre elementi concreti che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione o la fattibilità di misure meno afflittive (es. mutamento di contesti, rottura dei canali di approvvigionamento, prova di lauti impegni lavorativi o controllo giudiziario efficace).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.