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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03530/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per ottenere l’inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della locatrice, a titolo di canoni di locazione di un negozio. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto inefficaci, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., i pagamenti ricevuti tra il 19.12.2019 e il 3.2.2020 per euro 55.000,00, escludendo il resto. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria e violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che i canoni di locazione, funzionali alla prosecuzione dell’impresa e pagati secondo una prassi di ritardi tollerati, sarebbero stati esenti da revocatoria perché effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso; (2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., nonché dell’art. 67, comma 2, l.fall., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la scientia decoctionis valorizzando la corrispondenza tra le parti e trascurando che la locatrice si era limitata a solleciti, senza azioni giudiziali, e per avere considerato anomali alcuni pagamenti e ritenuto in re ipsa l’eventus damni; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto provato un pagamento di euro 4.570,34 sulla base di documenti non attendibili secondo la ricorrente; (4) violazione degli artt. 115 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento solo parziale della domanda. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e comunque perché l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. richiede non solo che il pagamento sia inserito nell’attività d’impresa, ma anche che sia corrispettivo di forniture di beni o servizi riferibili all’oggetto tipico dell’impresa e conforme a consolidate prassi commerciali tra le parti; il secondo e il terzo perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; il quarto perché la scelta sulle spese, in caso di accoglimento parziale, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società locatrice. Ha confermato, senza entrare nel merito delle censure, la decisione della Corte d’appello che aveva parzialmente accolto l’azione revocatoria fallimentare, limitatamente a euro 55.000,00 di pagamenti di canoni di locazione. La Corte ha ritenuto non autosufficiente la doglianza sulla omessa pronuncia e infondata la lettura estensiva dell’esenzione revocatoria per i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’impresa; ha inoltre ribadito che non è possibile in cassazione chiedere una rivalutazione delle prove o censurare il merito dell’apprezzamento istruttorio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    disciplina la revocatoria fallimentare dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto, quando ricorrano i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, tra cui la conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    l’esenzione da revocatoria è eccezionale e richiede non solo che il pagamento avvenga nell’esercizio dell’attività d’impresa, ma anche che sia eseguito nei termini d’uso, intesi come modalità concrete e stabilmente praticate tra le parti; non basta la mera funzionalità dell’operazione alla prosecuzione dell’impresa.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indichi in modo puntuale la domanda o eccezione dedotta in giudizio e riporti gli atti rilevanti, consentendo la verifica della rituale devoluzione della questione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    l’apprezzamento delle prove e la selezione di quelle ritenute più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti il merito della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a contestare il giudizio di merito sulle prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso che fosse configurabile un errore di diritto, trattandosi di censura sulla valutazione degli indizi.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi consentiti; l’accoglimento solo parziale della domanda non impone la compensazione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha qualificato le doglianze come inammissibili perché dirette a rimettere in discussione il merito o prive di autosufficienza.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    richiamato a fondamento dell’inammissibilità del motivo sulle spese, poiché la censura non superava l’orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa opera solo se il pagamento è inserito in una prassi commerciale stabile e consolidata tra le parti e se costituisce il corrispettivo di beni o servizi riferibili al ciclo produttivo dell’impresa; non basta che il pagamento sia solo funzionale alla continuazione dell’attività.
  • L’espressione "nei termini d’uso" riguarda le concrete modalità di pagamento normalmente praticate tra creditore e debitore; se il pagamento avviene dopo un inadempimento già consolidato e in base a un successivo accordo di rientro, l’esenzione non opera automaticamente.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive puntualmente la domanda o eccezione asseritamente non esaminata e non indica specificamente gli atti processuali in cui essa è stata proposta.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi sotto la veste della violazione di legge: la scelta delle fonti di convincimento e la loro ponderazione spettano al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errata la regola di riparto dell’onere probatorio, non quando si contesti che il giudice abbia tratto dalle prove un convincimento non condiviso dalla parte.
  • La compensazione delle spese nei casi di accoglimento solo parziale della domanda non è obbligatoria, ma rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti fissati dall’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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