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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17420/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso IRPEF presentata da un ex dirigente, già iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale (inizialmente PIA e poi Fondenel), il quale sosteneva che sulle somme percepite in capitale dovesse applicarsi, almeno in parte, la ritenuta del 12,5% prevista per i rendimenti dei fondi ex art. 6 l. n. 482/1985, anziché la tassazione separata applicata dal sostituto d'imposta nella misura del 33,45%. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la CTR Toscana, quale giudice di rinvio, ha accolto l'appello dell'Ufficio e negato il rimborso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione delle norme tributarie sulla tassazione delle prestazioni dei fondi pensione integrativi e del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di rinvio; violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del dictum della Corte; violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme processuali tributarie, sostenendo che l'Ufficio non avesse contestato il rendimento e che la certificazione ENEL provasse il quantum; omesso esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e alla quantificazione del rendimento; violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 384 e 392 c.p.c. per avere la CTR rimesso in discussione l'an debeatur anziché limitarsi al quantum. Il ricorrente ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla tassazione del rendimento e sul preteso mancato rispetto del giudizio di rinvio, affermando che, per il fondo in questione, la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre non è sufficiente il richiamo alla redditività dell'intero patrimonio societario né una certificazione aziendale priva di indicazione dei criteri di calcolo del rendimento. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto coerente con la giurisprudenza consolidata, e ha ritenuto corretto che il giudice del rinvio verificasse preliminarmente l'an debeatur e poi il quantum debeatur. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta agevolata si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto, cioè ai proventi derivanti da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente come base del regime fiscale invocato per i redditi di capitale.

  • artt. 16 e 17, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 si applica la tassazione separata alla sorte capitale; per quelle maturate dal 1° gennaio 2001 si applica interamente la tassazione separata.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma ritenuta rilevante dal contribuente.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nella specie la CTR è stata ritenuta conforme al dictum.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fondamento del rimborso incombe sul contribuente, quale attore in senso sostanziale.

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove e l'asserita mancata contestazione dell'Ufficio.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudice può disporre i necessari poteri istruttori, ma ciò non esonera la parte dall'onere probatorio.

  • art. 63, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola il giudizio di rinvio nel processo tributario; il rinvio non esime il giudice dall'accertare i presupposti di fatto della pretesa.

  • art. 163, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, senza incidenza decisiva sull'esito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituiscono i parametri dei motivi di ricorso; il vizio di motivazione è limitato all'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. comporta il sindacato sul 'minimo costituzionale' della motivazione.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale erogate da fondi pensione integrativi aziendali iscritti prima del d.lgs. n. 124/1993, la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo alle somme che derivino da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; la semplice capitalizzazione interna o il rendimento calcolato sull'intero patrimonio dell'impresa non è sufficiente.
  • In sede di domanda di rimborso d'imposta, il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, e quindi di dimostrare quale quota della prestazione sia effettivamente riferibile a rendimenti di mercato; certificazioni aziendali o consulenze che non indichino i criteri di calcolo del rendimento non assolvono da sole tale onere.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di verificare i presupposti di fatto della domanda e, se necessario, di accertare prima l'an debeatur e poi il quantum debeatur.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è circoscritto alle sole anomalie motivazionali che integrano una violazione costituzionalmente rilevante, non essendo sufficiente lamentare un mero difetto di completezza o di persuasività della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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