Sentenza del 24/01/2023 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Riscossione - Dal 1 ottobre 2006 il servizio nazionale della riscossione è affidato alla Riscossione S.p.a. che la esercita in termini di delega organizzativa - Sussiste - Di competenza territoriale - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso originario di D. contestava una cartella di pagamento per presunta illegittimità dell'atto; la CTP di Chieti aveva accolto il ricorso ritenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva notificato la cartella. L'Agenzia della Riscossione ha impugnato sostenendo che, con la legge di riordino della riscossione (legge 248/2005 e norme successive), il servizio è affidato a un unico soggetto nazionale (Riscossione S.p.A.) le cui articolazioni territoriali hanno carattere organizzativo e non costituiscono autonoma competenza territoriale; ha altresì dedotto l'inapplicabilità dell'eccezione di novità della domanda ai fini dell'appello avanzando che l'Amministrazione può difendersi anche per ragioni diverse rispetto all'atto originario quando la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso per motivi non indicati nell'atto impugnato.
La decisione
La CTR d'Appello ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte contribuente e, sul punto centrale, ha ritenuto che l'assetto introdotto dall'art. 3 del d.l. 203/2005 convertito nella l. 248/2005 abbia abolito il precedente sistema di concessioni con competenze territoriali distinte. Ne consegue che Riscossione S.p.A. è agente della riscossione nazionale e le sue articolazioni territoriali esercitano funzioni in termini organizzativi: pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio di Chieti non è fondata. L'appello dell'Agenzia è stato pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso di D. respinto. Le spese di lite sono compensate a favore dell'Agenzia della Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi 1.200,00 euro per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 203/2005 convertito nella l. 248/2005
a decorrere dal 1 ottobre 2006 e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societa'... Riscossione S.p.A....
La norma ha accentrato in un unico soggetto la titolarita' della riscossione nazionale, trasformando la precedente logica di concessioni territoriali in un modello con un unico agente nazionale; le articolazioni locali sono riconosciute come strutture organizzative dell'unico soggetto.
DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, capo II e Titolo II)
Individua i poteri e le disposizioni operative della riscossione mediante ruolo che la Riscossione S.p.A. deve esercitare; richiamato per definire il regime giuridico degli atti di riscossione.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4
Richiamato come parte del quadro normativo delle funzioni di riscossione che la societa' esercita.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Limita l'introduzione di nuove eccezioni in appello da parte del convenuto; tuttavia la giurisprudenza e la Corte hanno precisato che tale divieto riguarda le eccezioni tecniche e non impedisce all'Amministrazione di difendersi in appello anche su temi non espressi nell'atto originario quando la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso per ragioni diverse dall'atto impugnato.
Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito nella L. 1 dicembre 2016 n. 225, art. 1
Conferma la qualifica dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione quale ente pubblico economico che svolge l'attivita' di agente della riscossione sull'intero territorio nazionale, rafforzando la lettura centralizzata del servizio.
Statuto di Riscossione S.p.A. (DPCM 5/6/2017) e Regolamento di Amministrazione (Comitato di Gestione 26/3/2018)
Definiscono l'articolazione in strutture centrali e periferiche e l'assetto organizzativo interno; utilizzati per dimostrare che le sedi locali sono uffici interni e non concessionari territoriali autonomi.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito Riscossione S.p.A. il sistema delle concessioni territoriali e la relativa competenza territoriale autonoma dei precedenti concessionari sono venuti meno: gli atti notificati dalle articolazioni locali di Riscossione S.p.A. vanno considerati validi in quanto espressione di un unico agente nazionale.
- Per eccepire efficacemente incompetenza territoriale oggi occorre dimostrare che l'atto non sia riconducibile a Riscossione S.p.A. ovvero che sia stato compiuto da soggetto estraneo all'agente nazionale; le difese fondate sul regime delle vecchie concessioni sono generalmente inidonee dopo la riforma.
- Nel processo tributario l'art. 57 d.lgs. 546/1992 limita le nuove eccezioni tecniche in appello, ma non impedisce all'Amministrazione di sostenere in appello argomentazioni diverse rispetto all'atto originario quando la sentenza di primo grado e' stata resa su basi non indicate nell'atto impugnato.
- Se la CTP accoglie il ricorso per incompetenza territoriale occorre verificare il quadro normativo e l'organizzazione dell'ente emittente l'atto: la centralizzazione della riscossione trasforma molte questioni di competenza in questioni organizzative interne.
- In casi analoghi, il contribuente che intenda impugnare una cartella per presunta incompetenza territoriale dovrebbe valutare anche la documentazione che prova l'appartenenza dell'ufficio notificante alla struttura nazionale di Riscossione S.p.A. e, in alternativa, focalizzarsi su vizi formali o sostanziali dell'atto stesso.
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