Sentenza del 24/01/2023 n. 2109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Lombardia che, in relazione a un avviso di liquidazione per maggiore imposta di successione (Euro 52.037,56) derivante dalla rettifica del valore della partecipazione nella "Clar Srl" da Euro 961.972,00 a Euro 1.750.420,80, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione. Con unico motivo si denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: secondo l'Agenzia il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere determinato in misura proporzionale rispetto al patrimonio netto della società risultante dal bilancio al 31/12/2011, tenendo conto del depauperamento dell'immobile sociale fino all'apertura della successione (16/12/2012).
La decisione
Nel corso del giudizio i resistenti hanno presentato ed ottenuto la definizione agevolata ai sensi della L. 31/08/2022, n. 130, art. 5, commi 1, 7 e 8, provvedendo all'integrale pagamento degli importi dovuti. In seguito, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere (D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 46, comma 3). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo venuta meno la necessità di decidere nel merito; le spese giudiziali sono state assegnate a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto il cosiddetto "doppio contributo unificato" in ragione della definizione agevolata.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che la partecipazione deve essere valutata proporzionalmente al patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata; il motivo di ricorso denunciava errata applicazione di tale articolo da parte del giudice d'appello. La Cortesuprema non si è pronunciata sul merito della questione avendo dichiarato l'estinzione del procedimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato quale mezzo di cassazione (vizio di motivazione o erronea applicazione della legge). Anche questo motivo non è stato esaminato nel merito a causa della cessazione della materia del contendere.
L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, commi 1, 7 e 8
Normativa sulla definizione agevolata della controversia tributaria: i resistenti hanno utilizzato tale procedura e hanno effettuato l'integrale pagamento richiesto, circostanza che ha determinato la perdita di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la dichiarazione di estinzione del procedimento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Norma processuale che consente la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il giudizio dopo la definizione agevolata e il pagamento.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dalla L. 31/08/2022, n. 130, se perfezionata con il pagamento integrale, estingue la controversia e rende improcedibile la decisione di merito: la Corte dichiarerà la cessazione della materia del contendere senza esaminare i profili sostanziali.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le parti perdono l'interesse al proseguimento del gravame e la Cassazione normalmente non entra nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate.
- Le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice.
- La definizione evita l'applicazione del "doppio contributo unificato" che si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non nelle ipotesi di definizione agevolata.
- Quando si contesta la valutazione di partecipazioni societarie per imposte di successione, è strategico documentare tempestivamente eventuali perdite di valore (es. degrado di immobili sociali) con perizie, bilanci e documentazione probatoria aggiornata in modo da poter sostenere una rettifica del valore al momento dell'apertura della successione.
- Se si vuole ottenere una pronuncia di principio sulla corretta metodologia di valutazione (es. bilancio vs. depreciamento successivo), non conviene estinguere la controversia mediante definizione, perché ciò impedisce qualsiasi pronuncia di merito e quindi la formazione di un precedente favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 798 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 2044 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 2095 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 gen 2023Sentenza del 24/01/2023 n. 2201 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →