Sentenza del 24/01/2023 n. 2044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente A.A. aveva impugnato un'intimazione di pagamento (nove cartelle relative a tributi) deducendo omessa notificazione delle cartelle prodromiche, vizi dell'intimazione e la prescrizione breve dei crediti (quinquennale per tributi erariali e triennale per tassa automobilistica). L'Ufficio proponeva ricorso per cassazione sostenendo, in tre motivi, che: (1) i crediti erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale una volta che la cartella diventi definitiva anche senza formazione del giudicato; (2) le sanzioni fiscali iscritte a ruolo contestualmente all'atto di recupero sono soggette al medesimo regime prescrizionale del tributo e non al termine quinquennale generale delle sanzioni (d.lgs. n. 472/1997, art.20); (3) gli interessi accessori al tributo dovrebbero seguire la prescrizione della sorte capitale (decennale) e non la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948 n.4 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Ufficio, ritenendo che la definitività della cartella di pagamento senza giudicato non converte i termini prescrizionali: i crediti erariali che non sono originariamente soggetti a prescrizione breve mantengono il termine prescrizionale ordinario (decennale). Ha invece rigettato i secondo e terzo motivi: (i) le sanzioni tributarie iscritte a ruolo sono soggette alla disciplina speciale del d.lgs. n. 472/1997, art.20 con prescrizione quinquennale; (ii) gli interessi sono obbligazioni autonome soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata limitatamente ai profili indicati e la causa è stata rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione per riesame e per la liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Riferimento alla disciplina generale della prescrizione: la Corte osserva che la prescrizione ordinaria del credito erariale permane quando il credito non è originariamente soggetto a prescrizione breve; la mera definitività della cartella senza giudicato non estende né modifica il termine prescrizionale.
art. 2953 c.c.
Norma relativa all'allungamento della prescrizione breve per effetto del passaggio in giudicato (actio iudicati). La Corte chiarisce che tale principio si applica solo quando vi è giudicato e non alla semplice definitività dell'atto di riscossione.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento"
Norma speciale che disciplina in modo unitario decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie; la Corte interpreta che il termine quinquennale vale per la riscossione delle sanzioni anche quando l'atto sanzionatorio è contestuale all'atto di recupero, salvo diverso titolo giudiziale.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 24
Prevede che, in fase esecutiva, per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; tuttavia non disciplina espressamente il termine di prescrizione delle sanzioni, che resta regolato dall'art. 20.
art. 2948 n. 4 c.c.
"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
La Corte conferma che l'obbligazione degli interessi è autonoma rispetto al capitale e soggetta al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 n.4 c.c.; la natura o la fonte tributaria degli interessi non muta tale regime in assenza di norma speciale.
Massime di principio
- La mera definitività della cartella di pagamento (scaduto il termine per opporsi/impugnare) non trasforma automaticamente in prescrizione ordinaria termini originariamente brevi: il passaggio in giudicato è condizione rilevante per l'allungamento previsto dall'art. 2953 c.c.
- I crediti erariali che non sono originariamente soggetti a prescrizioni brevi conservano il termine prescrizionale ordinario (decennale) anche dopo l'emissione della cartella, salvo giudicato che accerti definitivamente il credito.
- Le sanzioni tributarie sono regolate da una disciplina speciale (d.lgs. n. 472/1997, art.20) e, in assenza di sentenza passata in giudicato, la riscossione delle sanzioni iscritte a ruolo soggiace al termine quinquennale.
- Gli interessi accessori ai tributi costituiscono obbligazioni autonome man mano che maturano e, in mancanza di una norma speciale, soggiacciono alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n.4 c.c., indipendentemente dalla natura della sorte capitale.
- Nel valutare un ricorso contro cartelle è essenziale distinguere la natura del credito (tributo principale, sanzione, interessi) e verificare quali norme speciali si applichino al termine prescrizionale di ciascuna componente.
- Se si contesta la prescrizione, bisogna verificare: (a) se il credito originario era sottoposto a prescrizione breve; (b) se esiste titolo giudiziale passato in giudicato; (c) la natura delle voci iscritte a ruolo (capitale, sanzione, interessi) per applicare correttamente i diversi termini prescrizionali.
- In assenza di norma speciale che disponga diversamente, prevale la disciplina di diritto comune per la prescrizione degli interessi; per le sanzioni, invece, prevale la disciplina speciale tributaria.
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