Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2023 n. 2095 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento per due cartelle, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche e la prescrizione quinquennale dei crediti erariali (interessi e sanzioni). L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che, confermando parziale accoglimento della CTP, aveva ritenuto prescritti interessi e sanzioni. In Cassazione l'agente ha prospettato tre motivi: (i) illegittima applicazione del termine quinquennale alle sanzioni (dovendo applicarsi il termine decennale del credito tributario), (ii) errata applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi da ritardato pagamento, (iii) rilevanza della sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013 (sospensione dei termini di prescrizione fino al 15 giugno 2014) che avrebbe prolungato i termini prescrizionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (confermando che: le sanzioni tributarie soggiacciono al termine quinquennale previsto dal d.lgs. n. 472/1997, art. 20; gli interessi sono obbligazione autonoma soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.). Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo applicabile la sospensione dei termini disposta dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 623, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per la valutazione della incidenza della predetta sospensione e per la liquidazione delle spese. Pertanto la decisione di merito viene annullata e rimessa al giudice d'appello per il corretto conteggio dei termini di prescrizione alla luce della sospensione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 20

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento"

    La norma disciplina in via speciale la prescrizione delle sanzioni tributarie in termini unitari e quinquennali; si applica anche alle sanzioni iscritte a ruolo o richieste con cartella di pagamento, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata irrogata contestualmente all'atto impositivo.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 24

    La norma dispone che, in fase di riscossione, per le sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi; non modifica il regime prescrizionale delle sanzioni previsto dall'art. 20.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    "si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Gli interessi costituiscono obbligazione autonoma e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex codice civile, indipendentemente dalla natura tributaria della prestazione principale e dalla fonte normativa degli interessi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla prescrizione; la Corte ha esaminato l'applicazione delle sospensioni e dei termini prescrizionali sulla base di questa disciplina di diritto comune in combinazione con le norme speciali.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 623

    "per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione"

    La sospensione dei termini prevista dalla norma (1 gennaio - 15 giugno 2014, per ruoli affidati fino al 31 ottobre 2013) interrompe il decorso della prescrizione e deve essere computata nel calcolo dei termini di prescrizione delle somme iscritte a ruolo; la sua applicazione può modificare l'esito della valutazione sulla tempestività delle intimazioni di pagamento.

  • D.L. n. 18/2020, art. 83, comma 2

    Ha previsto la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza COVID-19; la Corte ha confermato la possibilità di cumulare tale sospensione con la sospensione feriale quando i periodi non si sovrappongono e, in ogni caso, ha ritenuto compatibile la sospensione con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie sono regolate da una disciplina speciale (d.lgs. n. 472/1997, art. 20) e, di regola, si prescrivono in cinque anni: tale termine si applica anche quando la sanzione viene riscossa con cartella e non è fondata su sentenza passata in giudicato.
  • Gli interessi (anche quelli tributari) sono obbligazioni autonome soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; la natura o la fonte tributaria non modificano, in assenza di norma speciale, questo termine prescrizionale.
  • Le sospensioni legislative dei termini (per es. L. n. 147/2013, art.1, comma 623) devono essere computate nel calcolo della prescrizione dei carichi affidati alla riscossione: una sospensione riconosciuta può far venire meno la maturazione della prescrizione e rendere tempestiva una intimazione di pagamento altrimenti tardiva.
  • Le sospensioni straordinarie (es. per COVID-19) possono, secondo la giurisprudenza della Cassazione, cumularsi con la sospensione feriale con le modalità e limiti esplicitati dalla legge e dalla giurisprudenza: occorre verificare cronologicamente i periodi rilevanti per evitare 'doppie sospensioni' non previste.
  • In caso di controversia sulla prescrizione è necessario verificare tutte le sospensioni e interruzioni normative e processuali applicabili (normative speciali, sospensioni legislative, impugnazioni che interrompono la prescrizione) e ricalcolare il dies a quo e il dies ad quem prima di decidere sulla legittimità della riscossione.
  • Se la Corte di merito non ha correttamente applicato una sospensione normativa dei termini, la Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per il corretto computo dei termini e la valutazione conseguente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.