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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 2123 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Elementi costitutivi - Sottoscrizione - Relata notifica - Validità.Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva, da un lato, la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente e, dall'altro, l'invalidità della relata di notifica eseguita tramite posta, poiché collocata in testa anziché in calce all'atto. Contestava inoltre la tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio, ritenendo che essa determinasse l'invalidità o la nullità dell'atto impugnato.

La decisione

Le contestazioni sono state respinte. La mancata sottoscrizione non invalida la cartella quando l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. La relata predisposta dall'agente postale non è nulla per il solo fatto di essere collocata in testa all'atto, soprattutto quando la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo, con sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La tardiva costituzione dell'Ufficio non comporta nullità o annullabilità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa, ma può determinare esclusivamente la decadenza da attività processuali ormai precluse.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Le irregolarità formali della notificazione non determinano automaticamente la nullità: se l'atto è giunto validamente a conoscenza del destinatario e ha realizzato la propria funzione, il vizio può ritenersi sanato. Inoltre, le nullità processuali sono soggette al principio di tassatività e non possono essere desunte in assenza di una specifica previsione.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione leggibile o l'assenza di un particolare elemento formale non rende automaticamente invalido un atto amministrativo, se l'atto è comunque chiaramente riconducibile all'autorità competente.
  • Nelle notifiche postali occorre verificare soprattutto che l'attività notificatoria sia stata svolta dall'agente postale e che l'atto abbia raggiunto il destinatario; la collocazione della relata non è di per sé decisiva.
  • Un vizio formale della notificazione può essere sanato quando il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
  • La costituzione tardiva dell'amministrazione nel processo non determina automaticamente la nullità dell'atto impugnato: produce soltanto le decadenze processuali espressamente previste o derivanti dalle regole sulle preclusioni.
  • Le nullità processuali richiedono una base normativa o la concreta dimostrazione che l'irregolarità abbia impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto o leso il diritto di difesa.

Testo integrale

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