Sentenza del 10/04/2015 n. 2123 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Elementi costitutivi - Sottoscrizione - Relata notifica - Validità.Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva, da un lato, la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente e, dall'altro, l'invalidità della relata di notifica eseguita tramite posta, poiché collocata in testa anziché in calce all'atto. Contestava inoltre la tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio, ritenendo che essa determinasse l'invalidità o la nullità dell'atto impugnato.
La decisione
Le contestazioni sono state respinte. La mancata sottoscrizione non invalida la cartella quando l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. La relata predisposta dall'agente postale non è nulla per il solo fatto di essere collocata in testa all'atto, soprattutto quando la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo, con sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La tardiva costituzione dell'Ufficio non comporta nullità o annullabilità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa, ma può determinare esclusivamente la decadenza da attività processuali ormai precluse.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Le irregolarità formali della notificazione non determinano automaticamente la nullità: se l'atto è giunto validamente a conoscenza del destinatario e ha realizzato la propria funzione, il vizio può ritenersi sanato. Inoltre, le nullità processuali sono soggette al principio di tassatività e non possono essere desunte in assenza di una specifica previsione.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione leggibile o l'assenza di un particolare elemento formale non rende automaticamente invalido un atto amministrativo, se l'atto è comunque chiaramente riconducibile all'autorità competente.
- Nelle notifiche postali occorre verificare soprattutto che l'attività notificatoria sia stata svolta dall'agente postale e che l'atto abbia raggiunto il destinatario; la collocazione della relata non è di per sé decisiva.
- Un vizio formale della notificazione può essere sanato quando il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
- La costituzione tardiva dell'amministrazione nel processo non determina automaticamente la nullità dell'atto impugnato: produce soltanto le decadenze processuali espressamente previste o derivanti dalle regole sulle preclusioni.
- Le nullità processuali richiedono una base normativa o la concreta dimostrazione che l'irregolarità abbia impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto o leso il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 332 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 390 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 1403 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →