Corte di giustizia, Sentenza C-600/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2024. — Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliverescontro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Comunicazione ufficiale da parte degli Stati membri dei nomi dei deputati eletti – Poteri del Parlamento – Richiesta di difesa dell’immunità – Atti che non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. — Causa C-600/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Puigdemont e Comín contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso di annullamento. Ribadisce che il Parlamento deve attenersi ai risultati elettorali ufficialmente comunicati dallo Stato membro e non può sostituirsi alle autorità nazionali nella verifica della procedura elettorale. Conferma inoltre che il mancato esercizio del potere urgente di difesa dell’immunità del Presidente del Parlamento, così come l’asserito rifiuto di trasmettere una domanda non presentata secondo le forme degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, non costituiscono atti impugnabili.
Impugnazione respinta: il Parlamento europeo deve attenersi alla comunicazione ufficiale dei nomi degli eletti trasmessa dallo Stato membro e il mancato esercizio del potere urgente di difesa dell’immunità del Presidente del Parlamento non è atto impugnabile.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento contro, da un lato, la lettera del Presidente del Parlamento europeo del 27 giugno 2019 e, dall’altro, l’istruzione del 29 maggio 2019, nonché nel ritenere non impugnabili il mancato esercizio del potere urgente di conferma dell’immunità ex articolo 8 del regolamento interno e il preteso rifiuto di trasmettere una domanda di difesa dell’immunità; inoltre, se dovesse essere riconsiderata la giurisprudenza sulla ripartizione delle competenze in materia elettorale e sulla portata dell’articolo 12 dell’atto elettorale.
Principio di diritto
Il Parlamento europeo, in materia di elezione dei suoi membri, è vincolato a prendere atto dei risultati e dei nomi degli eletti ufficialmente comunicati dalle autorità nazionali, senza poter controllare la regolarità della procedura elettorale nazionale né discostarsi dall’elenco trasmesso. La lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, che si limita a recepire tale comunicazione, e l’istruzione organizzativa del 29 maggio 2019 non incidono autonomamente sulla situazione giuridica degli interessati e non sono quindi atti impugnabili ex articolo 263 TFUE; inoltre, il mancato esercizio del potere urgente di conferma dell’immunità ex articolo 8 del regolamento interno rientra nella sfera discrezionale del Presidente e non è sindacabile con ricorso di annullamento, mentre la richiesta di difesa dell’immunità presuppone l’attivazione delle procedure degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
- Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (atto elettorale)
- Articolo 5 dell'atto elettorale
- Articolo 8 dell'atto elettorale
- Articolo 12 dell'atto elettorale
- Articolo 13 dell'atto elettorale
- Articolo 223 TFUE
- Articolo 232 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 5 TUE
- Articolo 13 TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 14 TUE
- Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, articolo 9
- Regolamento interno del Parlamento europeo, articoli 3, 5, 7, 8 e 9
- Allegato I del regolamento interno del Parlamento europeo, articolo 4, paragrafo 1
- Ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, articolo 224
Impugnazione di Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres contro il Parlamento europeo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro due atti del Presidente del Parlamento europeo del 2019. La controversia si inserisce nel contesto delle elezioni europee del 26 maggio 2019, della comunicazione dei deputati eletti da parte delle autorità spagnole e delle richieste dei ricorrenti di essere riconosciuti come membri del Parlamento e di ottenere la tutela della loro immunità.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti erano stati eletti al Parlamento europeo nelle elezioni del 26 maggio 2019. Tuttavia, le autorità spagnole avevano comunicato al Parlamento un elenco dei deputati eletti nel quale i loro nomi non figuravano, poiché non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola.
In precedenza, il Presidente del Parlamento aveva adottato l’istruzione del 29 maggio 2019, con cui aveva disposto di negare ai candidati eletti in Spagna il servizio speciale di accoglienza e l’accreditamento temporaneo fino alla conferma ufficiale delle elezioni. Successivamente, con lettera del 27 giugno 2019, aveva comunicato ai ricorrenti che non potevano essere trattati come futuri membri del Parlamento, poiché i loro nomi non figuravano nell’elenco ufficialmente trasmesso dalle autorità spagnole.
I ricorrenti avevano adito il Tribunale chiedendo l’annullamento di tali atti e, in particolare, anche il riconoscimento del loro status di deputati europei e la difesa urgente dei loro privilegi e immunità.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’atto elettorale del 1976, in particolare gli articoli 5, 8, 12 e 13;
- il regolamento interno del Parlamento europeo, in particolare gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9;
- il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità, articolo 9;
- il TFUE, in particolare gli articoli 223, 232, 258, 263 e 267;
- la Carta, in particolare l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 47.
Questioni sollevate in impugnazione
I ricorrenti articolavano quattro motivi principali:
- contestazione dell’affermazione del Tribunale secondo cui la lettera del 27 giugno 2019 e l’istruzione del 29 maggio 2019 non avrebbero modificato la loro situazione giuridica;
- richiesta di riconsiderare la giurisprudenza della sentenza Italia e Donnici e, in subordine, eccezione di illegittimità dell’articolo 12 dell’atto elettorale;
- censura del rigetto della domanda relativa all’iniziativa urgente del Presidente del Parlamento ex articolo 8 del regolamento interno;
- censura del rigetto della domanda concernente la presunta mancata trasmissione alla commissione competente di una richiesta di difesa dell’immunità.
Ragionamento della Corte sulla lettera del 27 giugno 2019
La Corte ribadisce che, in assenza di una procedura elettorale uniforme, la materia elettorale resta disciplinata dal diritto nazionale, nei limiti dell’atto elettorale. L’articolo 12 dell’atto elettorale impone al Parlamento di prendere atto dei risultati ufficialmente proclamati dagli Stati membri, senza margine di discrezionalità, e non gli conferisce il potere di controllare la legittimità della procedura elettorale nazionale o la conformità al diritto dell’Unione delle comunicazioni statali.
Il Parlamento è dunque tenuto a fare affidamento sull’elenco ufficialmente comunicato dalle autorità nazionali. Se tale elenco è errato o incompleto, il controllo della sua regolarità spetta ai giudici nazionali, eventualmente con rinvio pregiudiziale, o alla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento.
Alla luce di questo quadro, la lettera del 27 giugno 2019 non faceva che recepire una situazione preesistente e non poteva essere qualificata come atto idoneo a modificare la situazione giuridica dei ricorrenti. La Corte conferma quindi la conclusione del Tribunale sull’irricevibilità del ricorso di annullamento contro tale lettera.
Ragionamento sulla questione del giuramento imposto dal diritto spagnolo
La Corte precisa che l’eventuale contrasto dell’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola con il diritto dell’Unione non può essere risolto dal Parlamento nell’ambito della verifica dei poteri. Anche se tale requisito fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, ciò non autorizzerebbe il Parlamento a discostarsi dai nomi ufficialmente comunicati dalle autorità spagnole.
La sentenza Junqueras Vies non è considerata decisiva in senso favorevole ai ricorrenti, poiché verteva sul momento di acquisizione dello status di membro del Parlamento ai fini dell’immunità, non sulla competenza del Parlamento a rimettere in discussione i risultati comunicati dallo Stato membro.
Ragionamento sull’istruzione del 29 maggio 2019
Quanto all’istruzione del 29 maggio 2019, la Corte conferma che si trattava di una misura organizzativa interna e provvisoria, limitata al blocco del servizio speciale di accoglienza e dell’accreditamento temporaneo in attesa della conferma ufficiale dei risultati. Essa non impediva ai ricorrenti di compiere le formalità previste dal regolamento interno, né era all’origine della loro impossibilità di sedere in Parlamento.
Di conseguenza, tale istruzione non aveva effetti giuridici autonomi idonei a incidere sulla loro situazione giuridica e non poteva quindi essere impugnata ex articolo 263 TFUE.
Ragionamento sui poteri in materia di immunità e privilegio
La Corte distingue nettamente due meccanismi del regolamento interno:
- gli articoli 7 e 9, che disciplinano la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità presentata da un deputato o ex deputato e che sfociano in una decisione del Parlamento, potenzialmente impugnabile;
- l’articolo 8, che attribuisce al Presidente del Parlamento un potere autonomo e discrezionale di iniziativa urgente per confermare l’immunità in caso di arresto o restrizioni alla libertà di movimento.
Il mancato esercizio di tale potere discrezionale non è, in quanto tale, un atto impugnabile. La Corte respinge anche la censura relativa alla presunta mancata trasmissione di una richiesta alla commissione competente, osservando che i ricorrenti non avevano formulato una domanda ai sensi degli articoli 7 e 9, ma avevano invocato l’articolo 8; pertanto, non vi era alcun atto procedurale omesso che potesse essere censurato.
Esito della controversia e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento europeo; il Regno di Spagna, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- il Parlamento europeo non può sindacare la regolarità della procedura elettorale nazionale né sostituirsi alle autorità dello Stato membro nella proclamazione e comunicazione degli eletti;
- la comunicazione ufficiale dello Stato membro vincola il Parlamento;
- gli atti meramente organizzativi o provvisori privi di effetti giuridici autonomi non sono impugnabili;
- il potere urgente del Presidente del Parlamento ex articolo 8 del regolamento interno è discrezionale e il suo mancato esercizio non è azionabile con ricorso di annullamento;
- una pretesa difesa dell’immunità deve essere ricondotta alle procedure formali degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.
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