Ordinanza n. 1132/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ALTRA MISURA CAUTELARE, ▪ del provvedimento dell’ANAS s.p.a., Struttura Territoriale Sicilia, prot. U. 0952834 del 5/11/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione presentata dalle ricorrenti per la regolarizzazione di un passaggio di accesso lungo la S.S. 290 al km 47+177 ricadente nel territorio di Calascibetta (all. 1) ▪ di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, il preavviso di rigetto prot. U. 0967120 del 7/12/2023 (all. 2) e il parere tecnico reso dall’Area Rete Palermo, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ANAS dell’autorizzazione alla regolarizzazione di un passaggio di accesso lungo la S.S. 290, al km 47+177, nel territorio di Calascibetta
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui ANAS ha rigettato la richiesta di autorizzazione per la regolarizzazione di un accesso al fondo, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di rigetto e il parere tecnico dell’Area Rete Palermo. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti puntuali sull’effettiva praticabilità dell’accesso alternativo individuato dall’amministrazione, costituito dalla trazzera indicata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. ANAS dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, descrivere puntualmente lo stato della trazzera indicata come ingresso alternativo al fondo, producendo documentazione fotografica ed elaborati tecnici, previo eventuale nuovo sopralluogo, e chiarendo la possibilità del suo utilizzo come accesso carrabile. L’udienza di discussione del merito è stata fissata al 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego amministrativo dipende dalla concreta praticabilità di un’alternativa indicata dall’amministrazione, il giudice può disporre incombenti istruttori per accertare puntualmente lo stato dei luoghi e l’effettiva utilizzabilità dell’alternativa.
- La verifica della possibilità di utilizzare un percorso alternativo come accesso carrabile richiede, ove necessario, documentazione fotografica, elaborati tecnici e un sopralluogo aggiornato; il mero richiamo astratto all’esistenza del percorso non è sufficiente per definire la controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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