Circolare numero 03 del 05-02-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento delle aliquote contributive dovute per i lavoratori dello spettacolo e per i giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti, in attuazione del D.M. 15 gennaio 1996. Vengono indicate le nuove percentuali in vigore dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996, la ripartizione dell’aumento tra lavoratore e datore di lavoro, la disciplina della rivalsa e il conguaglio da versare entro il 20 febbraio 1996. È inoltre chiarito che dall’1 gennaio 1996 non è più dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% per i lavoratori del 1° gruppo con retribuzioni giornaliere superiori a lire 194.510, mentre per il 1996 il contributo aggiuntivo dell’1% resta applicabile ad alcune categorie oltre il massimale annuo previsto.
Aumento delle aliquote contributive per spettacolo e sportivi professionisti dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996
Aumento delle aliquote contributive per spettacolo e sportivi professionisti
La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti al D.M. 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 1996, che ha disposto l’aumento delle aliquote contributive per alcune gestioni pensionistiche. Le indicazioni riguardano in particolare i lavoratori dello spettacolo, i giocatori e allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, con distinte decorrenze dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996.
Quadro normativo e decorrenza dell’aumento
Il decreto ministeriale, in attuazione dell’art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce che le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche aumentano con effetto dal 1° ottobre 1995. La circolare recepisce tali disposizioni e specifica che l’aumento è ripartito per un terzo a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di lavoro. Viene inoltre precisato che, se corrisposto secondo le modalità ordinarie di assolvimento degli adempimenti contributivi, l’aumento non è soggetto a sanzioni, interessi o altri oneri per i periodi anteriori alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Aliquote applicabili dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995
Per il periodo 1/10/1995-31/12/1995 la circolare indica le seguenti misure:
- lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: aliquota complessiva 27,47%, di cui 27,26% fondo pensioni lavoratori (9,75% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- lavoratori dello spettacolo appartenenti al 2° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: aliquota complessiva 27,47%, di cui 27,26% fondo pensioni lavoratori (8,47% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico del 2° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: aliquota complessiva 25,37%, di cui 25,16% fondo pensioni lavoratori (8,47% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- retribuzioni eccedenti il massimale di lire 1.000.000, per entrambi i gruppi: contributo di solidarietà 5,00%, di cui 2,50% a carico del lavoratore, più 0,10% asili-nido comunali, per un totale di 5,10%;
- giocatori e allenatori di calcio e sportivi professionisti, entro il massimale mensile di lire 8.190.000: aliquota complessiva 10,36%, di cui 10,15% fondo pensioni lavoratori (4,08% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base.
Aliquote applicabili dall’1 gennaio 1996
Dal 1° gennaio 1996 le aliquote risultano aumentate come segue:
- lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: 28,17%, di cui 27,96% fondo pensioni lavoratori (10,10% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- lavoratori dello spettacolo appartenenti al 2° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: 28,17%, di cui 27,96% fondo pensioni lavoratori (8,82% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico del 2° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere: 26,07%, di cui 25,86% fondo pensioni lavoratori (8,82% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base;
- retribuzioni eccedenti il massimale di lire 1.000.000, per entrambi i gruppi: contributo di solidarietà 5,10%, composto dal 5,00% di solidarietà (con 2,50% a carico del lavoratore) e dallo 0,10% per asili-nido comunali;
- giocatori e allenatori di calcio e sportivi professionisti, entro il massimale mensile di lire 8.190.000: 11,06%, di cui 10,85% fondo pensioni lavoratori (4,43% a carico del lavoratore), 0,10% asili-nido comunali e 0,11% contributo base.
Contributo aggiuntivo dell’1% e soglie di retribuzione
La circolare precisa che, per effetto dell’aumento delle aliquote contributive a carico del lavoratore, dall’1 gennaio 1996 non è più dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% per i lavoratori del 1° gruppo con retribuzioni giornaliere superiori a lire 194.510. Viene inoltre richiamata la disciplina del contributo aggiuntivo dell’1% prevista dalla legge n. 438/1992, che per l’anno 1996 resta applicabile alle retribuzioni annue eccedenti lire 60.687.000, equivalenti a lire 194.510 giornaliere, corrisposte ai lavoratori del 2° gruppo e ai giocatori e allenatori di calcio e sportivi professionisti.
Conguaglio e adempimenti operativi
Per il conguaglio dovuto in relazione alla maggiorazione dell’aliquota con decorrenza 1/10/1995, la circolare richiede l’indicazione nel quadro C del modello 031/R del codice causale n. 027. Il versamento del conguaglio deve essere eseguito entro il 20 febbraio 1996.
Rivalsa e esempio di calcolo
È richiamata la possibilità per l’impresa, per le retribuzioni giornaliere superiori a lire 80.000, di esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente tale importo. A supporto della modalità di calcolo viene riportato un esempio relativo a un lavoratore del 1° gruppo con retribuzione giornaliera di lire 200.000 e aliquota del 28,17%, che determina una contribuzione giornaliera complessiva di lire 56.340. Nell’esempio la quota complessiva è ripartita tra lavoratore e datore di lavoro, con totale di lire 25.342 a carico del lavoratore e lire 30.998 a carico del datore di lavoro.
Punti principali
Provvedimento e decorrenze
La circolare dà attuazione al D.M. 15 gennaio 1996, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 1996, che dispone l’aumento delle aliquote contributive con effetto dal 1° ottobre 1995. Le istruzioni distinguono le aliquote applicabili nel periodo 1/10/1995-31/12/1995 e quelle in vigore dall’1/1/1996.
Ripartizione dell’aumento contributivo
L’aumento delle aliquote contributive previsto dal decreto è ripartito per un terzo a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di lavoro. Il decreto precisa inoltre che l’aumento corrisposto secondo le ordinarie modalità di assolvimento degli adempimenti contributivi non è soggetto a sanzioni, interessi o altri oneri per i periodi anteriori alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nuove aliquote per i lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo, fino a lire 1.000.000 giornaliere, l’aliquota dal 1/1/1996 sale al 28,17% (fondo pensioni lavoratori 27,96%, di cui 10,10% a carico del lavoratore, più asili-nido comunali 0,10% e contributo base 0,11%). Per il 2° gruppo l’aliquota complessiva è pari al 28,17% (fondo pensioni lavoratori 27,96%, di cui 8,82% a carico del lavoratore, più 0,10% e 0,11%). Per i lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico del 2° gruppo l’aliquota è pari al 26,07% (fondo pensioni lavoratori 25,86%, di cui 8,82% a carico del lavoratore, più 0,10% e 0,11%).
Aliquota per retribuzioni eccedenti il massimale di lire 1.000.000
Per le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale di lire 1.000.000, sia per il 1° sia per il 2° gruppo, è dovuto il contributo di solidarietà del 5,00%, di cui 2,50% a carico del lavoratore, oltre all’asili-nido comunali 0,10%, per un totale del 5,10%.
Sportivi professionisti e calcio
Per i giocatori e allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, entro il massimale di retribuzione mensile di lire 8.190.000, l’aliquota dal 1/1/1996 è pari all’11,06% (fondo pensioni lavoratori 10,85%, di cui 4,43% a carico del lavoratore, più asili-nido comunali 0,10% e contributo base 0,11%). Nel periodo 1/10/1995-31/12/1995 l’aliquota indicata è del 10,36% (fondo pensioni lavoratori 10,15%, di cui 4,08% a carico del lavoratore, più 0,10% e 0,11%).
Revoca dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per il 1° gruppo
Dall’1 gennaio 1996 non è più dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dalla legge n. 438/1992 per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo con retribuzioni giornaliere superiori a lire 194.510.
Conguaglio contributivo e modalità di versamento
Per il versamento del conguaglio dovuto a seguito della maggiorazione dell’aliquota contributiva con decorrenza 1/10/1995, occorre indicare nel quadro C del modello 031/R il codice causale n. 027. Il pagamento del conguaglio deve essere effettuato entro il 20 febbraio 1996.
Esempio di calcolo della rivalsa
La circolare fornisce un esempio per un lavoratore del 1° gruppo con retribuzione giornaliera di lire 200.000 e aliquota in vigore dall’1/1/1996 del 28,17%, da cui deriva una contribuzione giornaliera complessiva di lire 56.340. L’esempio mostra la ripartizione della contribuzione tra lavoratore e datore di lavoro fino a lire 80.000 e sulla parte eccedente, evidenziando i totali di lire 25.342 a carico del lavoratore e lire 30.998 a carico del datore di lavoro.
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