Cassazione Penale, Sentenza n. 23193/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato di una bicicletta, lamentando: 1) violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione perché l'editto accusatorio avrebbe richiamato genericamente gli nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. senza specificare in fatto l'utilizzo di violenza sulle cose o l'esposizione alla pubblica fede; 2) inutilizzabilità di dichiarazioni de relato (madre della vittima) acquisite con il consenso delle parti, sostenendo che non potevano supplire all'escussione della fonte diretta e che la Corte non avrebbe valutato alternative compatibili con l'assenza di effrazione; 3) vizi nella pronuncia sulla recidiva per aver applicato la circostanza sulla sola base della presenza di precedenti non messi in relazione col fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: 1) l'imputazione era sufficientemente dettagliata per far comprendere la contestazione della violenza sulle cose (menzione della catena) e dell'esposizione alla pubblica fede (commesso in cortile aperto dell'istituto), oltre a richiamare la giurisprudenza che esclude che la sola videosorveglianza equivalga a vigilanza diretta; 2) le dichiarazioni de relato acquisite consensualmente sono utilizzabili se la parte non chiede l'escussione della fonte diretta, sicché il regime probatorio applicabile è quello di cui all'art. 195 c.p.p.; 3) la recidiva è stata adeguatamente motivata sulla base di plurimi precedenti, anche specifici, che giustificavano la qualificazione della personalità pericolosa. Conseguentemente è stato confermato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)
La Corte ha ritenuto che la previsione delle aggravanti fosse adeguatamente richiamata: la presenza della catena giustifica la valutazione della violenza sulle cose (n.2) e il fatto consumato in cortile aperto giustifica l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (n.7); la sola videosorveglianza non esclude automaticamente l'esposizione alla pubblica fede.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati come principio di correlazione tra sentenza e imputazione: la motivazione deve essere riferita all'imputazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale correlazione rispettata in ragione della descrizione fattuale contenuta nell'atto di accusa.
art. 195 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato: quando le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo e nessuna parte chiede l'escussione della fonte diretta, le dichiarazioni possono essere valutate. Il giudice deve applicare il regime di cui all'art.195 per valutare tali elementi.
art. 431 cod. proc. pen., comma 2
"le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva"
La disposizione autorizza le parti a concordare l'acquisizione di atti al fascicolo dibattimentale; la Corte ha spiegato che tale consenso non impedisce il successivo controllo di utilizzabilità e non elimina l'applicazione delle regole sul contraddittorio se una parte richiede l'escussione.
art. 491 cod. proc. pen.
Riferito sul punto della indeterminatezza dell'imputazione: la nullità derivante dall'indeterminatezza è relativa e deve essere eccepita tempestivamente ai sensi di questa norma, pena decadenza.
art. 493 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato nella doglianza difensiva sul tema dell'inutilizzabilità della testimonianza indiretta; la Corte ha comunque fondato la decisione sull'applicazione dell'art.195 e sul principio che la prova consensualmente acquisita è utilizzabile a meno che la parte non chieda l'escussione della fonte diretta.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai limiti della formazione della prova: la Corte ha osservato che il legislatore ammette l'acquisizione concordata di prove non contraddittorie purché sia rispettato il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale sulla utilizzabilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; usata per delimitare la portata dei motivi esaminati dalla Corte.
Massime di principio
- La contestazione di aggravanti richiede una descrizione fattuale tale da rendere comprensibile a quale ipotesi normativa si riferisce l'accusa; un riferimento alla norma integrato da elementi fattuali concreti può essere sufficiente.
- Le dichiarazioni 'de relato' acquisite al fascicolo con il consenso delle parti sono utilizzabili se la parte interessata non richiede l'escussione della fonte diretta: in tal caso si applica il regime probatorio di cui all'art.195 c.p.p.
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; solo una vigilanza diretta e costante può farlo venire meno.
- La nullità per indeterminatezza dell'imputazione è relativa e deve essere tempestivamente eccepita ai sensi dell'art.491 c.p.p.; in assenza di tempestiva eccezione si perde il vizio.
- Per l'applicazione della recidiva facoltativa è necessario motivare la ritenuta pericolosità del soggetto; tale onere può essere assolto anche implicitamente quando si evidenziano plurimi e specifici precedenti che dimostrano riprovevolezza e pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23106/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23108/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23110/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23116/2025 del 20/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →