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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14929/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli (Giudice dell'esecuzione) che aveva rigettato la richiesta di revoca della condanna per il reato indicato al capo 1 della sentenza n. 3246/2024 ritenendolo non assorbito nella precedente sentenza n. 2422/2023; richiesta alternativa di riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati residui indicati nei capi 2, 7, 12, 13 della sentenza n. 3246/2024 e quelli accertati nella sentenza n. 2422/2023 o, in via subordinata, tra tutti i delitti. Il ricorrente deduceva identità delle condotte (ne bis in idem e assorbimento), sovrapposizione dei ruoli e coincidenza temporale delle forniture di stupefacente, nonché nullità per mancata comunicazione della requisitoria del Procuratore generale lesiva del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (23 gennaio 2026). Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla presunta identità storico-naturalistica dei reati e all'assorbimento, confermando la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha individuato differenze di composizione soggettiva e di ruolo tra le due associazioni e la mancanza di totale sovrapposizione delle condotte; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sul riconoscimento della continuazione, richiamando il principio che la continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso programmato già al momento del primo fatto e che tale prova si desume da indici concreti (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione, ecc.). Ha inoltre respinto la censura sulla mancata comunicazione della requisitoria del Procuratore generale, ricordando che, secondo l'attuale disciplina (riforma cartabia e art. 611 c.p.p.) e la giurisprudenza, non è prevista obbligatorietà di comunicazione da parte della cancelleria nei procedimenti in camera di consiglio e che un eventuale ritardo nella comunicazione determina rinvio solo se effettivamente pregiudizievole per la difesa. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma penale che disciplina il traffico di sostanze stupefacenti; nell'ordinanza è la fattispecie contestata al capo 1 della sentenza n. 3246/2024 e il giudice ha ritenuto che la relativa condotta non fosse assorbita nella precedente sentenza.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nella versione vigente (procedimento cartolare post-riforma): prevede che le richieste del Procuratore generale siano depositate con congruo anticipo e che le parti possano depositare memorie e repliche, ma non impone alla cancelleria l'obbligo di comunicare d'ufficio alle altre parti la requisitoria del Procuratore generale nei ricorsi in camera di consiglio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata per ricordare la giurisprudenza emergenziale che aveva escluso sanzioni automatiche per la mancata comunicazione della requisitoria e aveva ammesso il rinvio solo se il ritardo avesse pregiudicato l'assistenza di parte; la Corte ha distinto tale disciplina emergenziale dall'attuale quadro normativo.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie contro la doppia punizione: la Corte richiama la necessità che l'identità del fatto sia valutata nella sua dimensione empirica per presidiare le garanzie tutelate da questa norma.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. n. 200/2016; Sez. U n. 34655/2005 Donati; Sez. U n. 28659/2017 Gargiulo)

    Corte Cost. n. 200 del 30/05/2016; Sez. U n. 34655 del 28/06/2005; Sez. U n. 28659 del 18/05/2017

    La Corte ha applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza: identità del fatto (ne bis in idem) si verifica solo quando c'è corrispondenza storico-naturalistica considerata in tutti gli elementi costitutivi del reato; il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un unico e preesistente disegno criminoso ricavabile da indici concreti.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca di una condanna per assorbimento in una sentenza anteriore è necessario dimostrare l'identità storico-naturalistica del fatto: coincidenza di condotta, evento e nesso causale, valutati con riferimento a tempo, luogo e persone.
  • La sussistenza della continuazione richiede la prova che, al momento del primo reato, l'agente avesse già programmato anche i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali; non basta la mera contiguità spazio-temporale, la ricorrenza di ruoli simili o l'appartenenza a più compagini se non emergono indici concreti di un disegno unitario.
  • Differenze nella composizione soggettiva delle compagini o nell'esistenza di circostanze aggravanti riconosciute per una sola delle parti possono ostare al riconoscimento dell'identità o della continuazione.
  • In sede di ricorso in camera di consiglio (procedimento cartolare) la comunicazione d'ufficio da parte della cancelleria della requisitoria del Procuratore generale non è sempre obbligatoria: la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio per mancata comunicazione deve dimostrare l'effettivo nocumento; in mancanza, il vizio non comporta automaticamente l'annullamento o il rinvio.
  • Le questioni di fatto (es. valutazione della sovrapposizione delle condotte o della diversa portata delle responsabilità) sono soggette alla valutazione del giudice dell'esecuzione e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di diritto ben dimostrata.

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