Decreto ministeriale n. 196 del 13/09/2023
Il Decreto Interministeriale MIT MEF 196 del 4 agosto 2023 definisce criteri e modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 144 del 2022, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Autotrasporto di merci in conto proprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l'attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 144/2022 per mitigare l'impatto degli aumenti eccezionali dei prezzi del gasolio sulle imprese di autotrasporto. Vengono definiti beneficiari, misura del beneficio, procedura di domanda tramite piattaforma informatica, modalità di utilizzo in compensazione, trasmissione dei dati tra MIT, Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane, nonché controlli, revoche e recuperi. È inoltre prevista, in caso di risorse residue, l'estensione del beneficio a ulteriori imprese di trasporto per spese del secondo trimestre 2022, con misura massima del 12%.
Criteri e modalità per il credito d'imposta sul gasolio per le imprese di autotrasporto, ai sensi dell'art. 14, d.l. n. 144/2022
Credito d'imposta per il gasolio delle imprese di autotrasporto
Il decreto ministeriale disciplina l'attuazione del contributo straordinario previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge n. 175/2022, come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85/2023. La misura è finalizzata a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e del quadro temporaneo di crisi della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023.
Base normativa e finalità
Il decreto dà attuazione alla previsione legislativa che autorizza la spesa di 85 milioni di euro per riconoscere un credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto indicate nel testo unico accise di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il beneficio è costruito come misura emergenziale di sostegno alla liquidità delle imprese di autotrasporto merci, colpite dall'incremento dei costi del gasolio nel corso del 2022. La concessione è subordinata alla compatibilità con il mercato interno dichiarata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), TFUE.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2), del d.lgs. n. 504/1995. Il requisito oggettivo riguarda l'impiego di veicoli:
- di categoria euro V o superiore;
- di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto agevolate.
Misura del credito d'imposta
Il beneficio è riconosciuto, entro il limite di spesa autorizzato, nella misura massima del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio, al netto dell'IVA, e documentate dalle fatture di acquisto. Il decreto richiama espressamente la nozione di spesa effettivamente sostenuta ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.
Eventuale utilizzo delle risorse residue
Qualora, esaurite le domande relative alla misura principale, residuino risorse, esse possono essere utilizzate per riconoscere un ulteriore credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), del d.lgs. n. 504/1995. In tal caso il credito è calcolato nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio, alle medesime condizioni di veicolo e documentazione.
Procedura di concessione e presentazione delle istanze
Il MIT è incaricato di predisporre gli atti per l'individuazione dei beneficiari, la determinazione del credito concedibile e l'approvazione degli atti di riconoscimento. Le imprese presentano l'istanza tramite una piattaforma informatica dedicata, i cui termini e modalità saranno definiti con successivo decreto direttoriale del MIT. La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell'impresa;
- le fatture di acquisto del gasolio;
- gli importi spesi;
- l'indicazione dei veicoli per i quali il carburante è stato acquistato.
La piattaforma è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la relativa realizzazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Verifiche, Registro aiuti di Stato e approvazione finale
Il MIT disciplina con decreto direttoriale anche le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Inoltre provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 8 e 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato. All'esito di tali adempimenti, il Ministero approva il contributo con uno o più decreti direttoriali, comunica immediatamente al MEF l'importo complessivamente concesso e trasmette i dati all'Agenzia delle entrate. I decreti direttoriali sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito MIT.
Fruizione del credito e regime fiscale
Il credito d'imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il credito è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. L'importo utilizzato non può eccedere quello concesso dal MIT, pena lo scarto dell'operazione. Non si applicano i limiti generali di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all'art. 34 della legge n. 388/2000. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità previsti dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Trasmissione dei dati tra amministrazioni
Il MIT trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse e l'importo del credito riconosciuto, nonché eventuali variazioni o revoche, anche parziali. A sua volta l'Agenzia delle entrate comunica al MIT, con modalità e termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno effettivamente compensato il credito e i relativi importi.
Controlli, revoca e recupero
Il MIT conserva il potere di effettuare accertamenti e verifiche anche dopo l'erogazione. Può revocare in autotutela il provvedimento di accoglimento e disporre la restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, in particolare in caso di cumulo che superi il costo sostenuto o di gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive. Se il credito è indebitamente utilizzato, il recupero avviene ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 40/2010, con interessi e sanzioni. Se l'indebita fruizione è accertata dall'Agenzia delle entrate, questa ne dà comunicazione al MIT, che procede alle verifiche e al recupero.
Entrata in vigore e condizione sospensiva
La concessione dei ristori è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Finalità e base normativa
Il decreto attua l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 144/2022, come modificato dal d.l. n. 48/2023, definendo criteri e modalità di concessione di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per attenuare gli effetti degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti. La disciplina è adottata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e del quadro temporaneo di crisi della Commissione europea C(2023) 1711 del 9 marzo 2023.
Beneficiari e misura del credito
Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2) del d.lgs. n. 504/1995 e che utilizzano veicoli euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il credito è riconosciuto nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio, al netto dell'IVA, comprovata dalle fatture. Le eventuali risorse residue possono finanziare un ulteriore credito fino al 12% per le imprese di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), riferito al secondo trimestre 2022.
Procedura di domanda e istruttoria
Le istanze sono presentate tramite apposita piattaforma informatica, predisposta dal MIT e implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con successivo decreto direttoriale che disciplinerà termini e modalità di presentazione. La domanda deve indicare i dati identificativi dell'impresa, le fatture di acquisto del gasolio, le somme spese e i veicoli interessati. Il MIT effettua le verifiche sui requisiti, cura gli adempimenti per il Registro nazionale degli aiuti di Stato e approva il credito con uno o più decreti direttoriali, trasmettendo gli esiti al MEF e all'Agenzia delle entrate.
Utilizzo, controlli e recuperi
Il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione tramite modello F24 inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, ed è disponibile dopo dieci giorni dalla trasmissione dei dati. Non si applicano i limiti generali di utilizzo dei crediti d'imposta previsti da norme ordinarie; il credito non concorre a reddito, IRAP né ai rapporti di deducibilità del TUIR. Sono previsti controlli successivi, revoca in autotutela in caso di irregolarità o cumulo oltre il costo sostenuto, e recupero con interessi e sanzioni se il credito è indebitamente fruito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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