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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 194 del 20/09/2023

Decreto Ministeriale di esenzione degli speditori dalla nomina del consulente ADR per il trasporto di merci pericolose

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina quando le imprese che svolgono spedizione, trasporto e attività collegate di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose su strada possono essere esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza. Le esenzioni sono ricondotte alle ipotesi già previste dall’ADR e sono specificate per trasporti in colli, spedizioni occasionali e casi di esclusione dal campo di applicazione. Il decreto fissa inoltre obblighi di registrazione interna, formazione, conservazione della documentazione e gestione della relazione di incidente, e abroga il previgente decreto ministeriale n. 90/T del 4 luglio 2000.

Individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada

Esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada

Il decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto e operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose su strada sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza. Il provvedimento si fonda sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sul paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR e tiene conto dell’accordo multilaterale M351, sottoscritto dall’Italia il 21 febbraio 2023.

Definizioni e impianto normativo

Ai fini del decreto si richiamano le definizioni dell’ADR vigente, in particolare quelle del capitolo 1.2 e la figura del consulente per la sicurezza di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3. Il campo di applicazione riguarda le imprese che effettuano attività di spedizione o trasporto, ovvero le correlate fasi di imballaggio, carico, riempimento e scarico.

Casi generali di esenzione

Sono esentate dalla nomina del consulente le imprese che operano in ipotesi già espressamente escluse dall’ADR oppure che rientrano nei regimi speciali relativi a:

  • disposizioni speciali per alcune materie o oggetti di cui al capitolo 3.3 ADR;
  • merci pericolose imballate in quantità limitate, capitolo 3.4 ADR;
  • merci pericolose imballate in quantità esenti, capitolo 3.5 ADR.

Trasporti in colli: condizioni e limiti

Per le merci pericolose confezionate in colli, l’esenzione opera se sono rispettate tutte le condizioni previste dal decreto:

  • massimo 24 operazioni per operatore e per anno solare;
  • massimo 3 operazioni per mese solare;
  • rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla tabella 1.1.3.6.3 ADR, oppure dalla sezione 1.1.3.6.4 ADR se le merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
  • tenuta di un registro interno annuale con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e quantitativo netto.

Il registro può essere tenuto in forma cartacea o digitale, deve essere conservato per almeno 5 anni e reso disponibile all’amministrazione su richiesta. Sono comunque escluse dall’esenzione le materie della classe 7.

Spedizioni occasionali o saltuarie in ambito nazionale

Per le attività occasionali o saltuarie svolte in ambito nazionale, l’esenzione è riconosciuta se le merci pericolose:

  • sono caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  • appartengono al III gruppo di imballaggio oppure alle categorie di trasporto 3 o 4;
  • non superano 12 operazioni per anno solare e 2 per mese solare;
  • non superano complessivamente 50 tonnellate annue.

Anche in questo caso è obbligatoria la tenuta di un registro interno, da conservare per 5 anni, con esclusione delle materie di classe 7.

Destinatari finali delle spedizioni

Il decreto esenta inoltre le imprese che siano unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa, quando il luogo di ricezione costituisca la destinazione finale delle merci. L’esenzione opera sia se il destinatario esegue direttamente lo scarico, sia se affida a terzi lo scarico dei colli, lo svuotamento di cisterne o lo scarico di merci alla rinfusa.

Obblighi di sicurezza, formazione e responsabilità

L’eventuale ricorso all’esenzione non esonera dal rispetto delle altre disposizioni ADR applicabili. Il legale rappresentante deve assicurare che le norme e le procedure interne siano costantemente aggiornate e correttamente rispettate. Inoltre, resta a suo carico la formazione continua del personale ai sensi del capitolo 1.3 ADR, con obbligo di conservare la registrazione della formazione per almeno 5 anni e di esibirla all’autorità competente su richiesta.

Gestione degli incidenti e notifica

In caso di incidenti gravi o eventi imprevisti verificatisi nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico, quando sia richiesta una notifica ai sensi della sezione 1.8.5 ADR, il legale rappresentante deve assicurare l’invio del rapporto al competente ufficio di Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il rapporto deve essere redatto secondo la sezione 1.8.5.4 ADR e indicare in copertina la condizione di esenzione dalla nomina del consulente.

Disposizioni finali e abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, e le relative disposizioni attuative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Punti principali

Ambito e finalità

Il provvedimento individua le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza per le imprese che effettuano spedizione o trasporto di merci pericolose su strada, nonché le attività connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico. Il riferimento sostanziale è il paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, richiamato in coerenza con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e con l’aggiornamento dell’ADR recepito dal decreto ministeriale 23 gennaio 2023.

Esenzioni generali e per regimi speciali ADR

Sono esentate le imprese che operano in casi di esenzione già previsti dall’ADR oppure che beneficiano dei regimi speciali di cui al capitolo 3.3, delle quantità limitate del capitolo 3.4 e delle quantità esenti del capitolo 3.5. La norma collega quindi l’esenzione alla natura del trasporto e all’applicazione di specifiche discipline ADR semplificate.

Trasporti in colli: limiti e registro

Per i trasporti di merci pericolose confezionate in colli, l’esenzione opera entro un massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 per mese solare per ciascun operatore, con il rispetto dei limiti quantitativi della tabella 1.1.3.6.3 ADR o della sezione 1.1.3.6.4 ADR se applicabile. È imposto un registro interno annuale con dati di classificazione e identificazione della spedizione, data, tipo di confezionamento e quantitativo netto; il registro va conservato per almeno 5 anni e reso disponibile all’amministrazione. Restano escluse le materie di classe 7.

Spedizioni occasionali in ambito nazionale

È prevista l’esenzione per attività occasionali o saltuarie, svolte in ambito nazionale, relative a merci pericolose caricate alla rinfusa o in cisterna, purché assegnate al III gruppo di imballaggio o alle categorie di trasporto 3 o 4. Il limite è di 12 operazioni per anno solare, 2 per mese solare e 50 tonnellate annue complessive; anche in questo caso è obbligatorio un registro interno conservato per 5 anni. Le materie di classe 7 sono escluse.

Destinatari finali delle spedizioni

Sono esentate anche le imprese che siano unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa, quando il luogo di ricezione costituisca la destinazione finale delle merci. La previsione comprende sia il caso in cui il destinatario effettui direttamente lo scarico, sia quello in cui affidi a terzi le operazioni di scarico colli, svuotamento di cisterne o scarico di merci alla rinfusa.

Obblighi del legale rappresentante e gestione degli incidenti

Il legale rappresentante deve comunque assicurare il rispetto di tutte le altre disposizioni ADR applicabili e la costante formazione del personale in materia di merci pericolose ai sensi del capitolo 1.3 ADR. La documentazione della formazione va conservata per almeno 5 anni. In caso di incidenti gravi o eventi imprevisti soggetti a notifica ai sensi della sezione 1.8.5 ADR, il rapporto va trasmesso al competente ufficio della Motorizzazione Civile e deve riportare in copertina la condizione di esenzione dalla nomina del consulente.

Abrogazione del previgente regime

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, e le conseguenti disposizioni attuative, in materia di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia.

Come è indicizzato

Materiemerci pericoloseautotrasportosicurezza stradalemotorizzazione

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