Decreto ministeriale n. 197 del 12/09/2023
Il Decreto Interministeriale MIT MEF n. 197 del 8 agosto 2023 definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 503 e seguenti della legge 197/2022, così come modificati dal D.L. 48/23, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Autotrasporto di merci per conto di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, previsto dalla legge di bilancio 2023 e modificato dal D.L. 48/2023 per attenuare gli effetti dell’aumento del prezzo del gasolio. La misura è destinata alle imprese di autotrasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, per gli acquisti di gasolio del secondo trimestre 2022 impiegato su veicoli euro V o superiori di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il decreto stabilisce risorse, soggetti beneficiari, misura del credito, modalità di domanda tramite piattaforma informatica, controlli, revoche, modalità di fruizione in compensazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Modalità e termini per il contributo straordinario in credito d’imposta per l’acquisto di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto.
Contributo straordinario in credito d’imposta per il gasolio nell’autotrasporto
Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione del contributo straordinario riconosciuto alle imprese di autotrasporto sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. La misura è finalizzata a compensare, in parte, gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio.
Base normativa e cornice europea
Il provvedimento richiama, oltre alla legge di bilancio 2023 e al D.L. 48/2023, le norme fiscali e di sistema rilevanti per la gestione del credito d’imposta e dei controlli: il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare gli articoli 61 e 109, comma 5; il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17, sulla compensazione; i limiti di utilizzo dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, e il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, per il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sul piano europeo, il decreto si colloca nel quadro della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023, sezione 2.1, e richiama gli articoli 107 e 108 TFUE.
Risorse disponibili e misura dell’agevolazione
Le risorse stanziate per l’intervento sono pari a 200.000.000 euro per l’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato nei veicoli agevolati, al netto dell’IVA, purché comprovate dalle fatture d’acquisto.
Il decreto precisa che i contributi sono concedibili entro il termine previsto dal punto 61 della sezione 2.1 della comunicazione C(2023) 1711 e che l’intervento è considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. È inoltre stabilito che il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi solo entro il limite del costo effettivamente sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Soggetti beneficiari e requisiti oggettivi
Possono accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del d.lgs. 504/1995. Il requisito oggettivo riguarda l’utilizzo, per l’esercizio dell’attività, di veicoli:
- di categoria euro V o superiore;
- di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Procedura di concessione e piattaforma digitale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti per l’individuazione dei beneficiari, la determinazione del credito concedibile e l’approvazione degli atti di riconoscimento. Con successivo decreto direttoriale saranno definiti termini e modalità di presentazione delle istanze.
Le domande sono presentate tramite apposita piattaforma informatica, implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che consente di inserire:
- i dati identificativi dell’impresa;
- le fatture di acquisto del gasolio;
- gli importi spesi;
- l’indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo l’articolo 109 del d.P.R. 917/1986, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. La predisposizione della piattaforma avviene senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando risorse già previste a legislazione vigente.
Verifiche, Registro aiuti di Stato e approvazione dei benefici
Il MIT definisce anche, con decreto direttoriale, le modalità per le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Inoltre, adempie agli obblighi previsti dagli articoli 8 e 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, relativi alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
All’esito di tali adempimenti, il Ministero approva con uno o più decreti direttoriali il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie, comunica immediatamente al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato l’importo complessivamente concesso e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. I decreti direttoriali sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del MIT.
Il riconoscimento avviene comunque entro il limite delle risorse disponibili e secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
Fruizione del credito e compensazione fiscale
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito diventa disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati previsti dall’articolo 6, comma 1.
L’importo utilizzato in compensazione non può eccedere quello concesso dal MIT, pena lo scarto dell’operazione. Non si applicano i limiti generali di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, e all’articolo 34 della legge 388/2000. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Trasmissione dei dati tra MIT e Agenzia delle entrate
Il MIT trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse con l’indicazione dell’importo concesso. Le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, sono comunicate con le stesse modalità. A sua volta, l’Agenzia delle entrate trasmette al MIT l’elenco delle imprese che hanno effettivamente utilizzato il credito in compensazione, con i relativi importi.
Controlli, revoche e recupero delle somme
Il Ministero conserva la facoltà di svolgere accertamenti e verifiche anche dopo l’erogazione e di intervenire in autotutela con revoca del provvedimento di accoglimento e recupero delle somme all’entrata del bilancio dello Stato. La revoca può intervenire anche in caso di cumulo eccedente il costo sostenuto o di gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari.
Qualora il credito sia stato indebitamente utilizzato, il MIT procede al recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, con applicazione di interessi e sanzioni. Se l’Agenzia delle entrate accerta un’indebita fruizione, totale o parziale, ne dà comunicazione al MIT, che provvede alle verifiche di competenza e al recupero.
Entrata in vigore
La concessione dei contributi è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023. Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 503 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dall’articolo 34 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La misura è finalizzata a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio per le imprese di autotrasporto.
Beneficiari e spese agevolabili
Possono accedere al contributo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del d.lgs. 504/1995. Il beneficio riguarda il gasolio acquistato nel secondo trimestre 2022 e impiegato in veicoli euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Misura del credito e limiti finanziari
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, ed è finanziato entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2023. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi solo se il cumulo non supera il costo sostenuto.
Procedura di domanda e concessione
Le istanze sono presentate tramite una piattaforma informatica, implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo termini e modalità definiti con successivo decreto direttoriale del MIT. La domanda deve indicare i dati identificativi dell’impresa, le fatture di acquisto del gasolio, gli importi spesi e i veicoli cui il carburante è destinato.
Fruizione del credito, controlli e revoche
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Il MIT effettua verifiche, può disporre revoche e recuperare le somme indebitamente fruite, anche per cumulo eccedente o per irregolarità nelle dichiarazioni; l’Agenzia delle Entrate segnala eventuali indebite compensazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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