Sentenza del 08/01/2021 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRES - plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda - successivo annullamento della predetta vendita- criteri di tassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disciplina fiscale della plusvalenza prodotta dalla vendita di un'azienda e questione se tale plusvalenza debba essere tassata nel periodo in cui la vendita è stata formalmente realizzata anche se successivamente la vendita viene annullata e l'incasso restituito; valutazione se gli eventi (realizzazione della plusvalenza e successiva restituzione) siano fiscalmente collegabili o autonomi.
La decisione
La Corte ha stabilito che la plusvalenza derivante dalla vendita dell'azienda deve essere dichiarata nel periodo d'imposta in cui la vendita si è formalmente realizzata. L'eventuale successivo annullamento della vendita e la restituzione dell'incasso costituiscono un evento fiscalmente autonomo che deve essere rilevato come perdita nel periodo in cui si verifica. In sostanza il guadagno e la successiva perdita sono distinti e vanno dichiarati nei rispettivi periodi d'imposta; non è possibile sterilizzare la tassazione del primo evento con il semplice fatto che poi la vendita venga annullata.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al principio del momento di manifestazione del fatto imponibile: la cessione si considera realizzata al momento formale previsto dalla norma e da tale momento deriva l'obbligo di dichiarazione fiscale del corrispondente effetto economico.
Cass. sentenza n. 24378 del 30/11/2016
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui plusvalenza e successiva restituzione sono eventi fiscalmente autonomi, imponendo la tassazione del primo evento nel periodo della sua realizzazione e la deduzione della perdita nel periodo in cui avviene la restituzione.
Massime di principio
- Il criterio temporale della realizzazione prevale: una plusvalenza va tassata nel periodo in cui l'operazione si è formalmente perfezionata, indipendentemente da vicende successive che possano annullarla.
- L'annullamento di una vendita e la restituzione dei corrispettivi costituiscono un evento distinto e deducibile nel periodo in cui avvengono, non retroattivamente sul periodo in cui era stata tassata la plusvalenza.
- Le due operazioni (cessione e restituzione) hanno effetti fiscali autonomi: contabilmente vanno registrate separatamente e fiscalmente dichiarate nei differenti periodi d'imposta.
- Per il contribuente è fondamentale documentare i momenti formali di perfezionamento, annullamento e restituzione (atti, sentenze, scritture contabili, flussi finanziari) per provare correttamente il periodo d'imposta rilevante per ciascun evento.
- Se gli eventi si verificano nello stesso periodo d'imposta, gli effetti positivi e negativi possono compensarsi nel medesimo esercizio; se avvengono in periodi diversi non è possibile neutralizzare automaticamente la tassazione del primo periodo.
- Occorre valutare separatamente effetti ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi, richiamando le norme specifiche (es. art. 41 DPR 633/1972 per profili di manifestazione dell'imponibile IVA) e la disciplina IRES/IRPEF per la tassazione delle plusvalenze.
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