Cassazione Civile, Ordinanza n. 16880/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una procedura fallimentare ha agito in revocatoria fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una serie di pagamenti effettuati dalla società poi fallita in favore della fornitrice, per un importo complessivo di euro 17.542,82 oltre interessi legali dalla domanda. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello ha invece accolto la revocatoria, ritenendo valida la notificazione dell'appello e provata, tramite elementi presuntivi, la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla beneficiaria dei pagamenti al momento delle erogazioni. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione dell'appello e conseguente inammissibilità del gravame per asserita inesistenza della notifica, poiché eseguita presso l'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario e non presso la PEC del difensore; 2) violazione delle norme sulla prova per presunzioni e della disciplina della revocatoria fallimentare, sostenendo che non fosse legittimo il ricorso alle presunzioni per dimostrare la conoscenza dell'insolvenza; 3) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile in punto di interessi legali ex art. 1284 c.c. La parte fallimentare ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha escluso l'inesistenza della notificazione dell'appello, rilevando che la doglianza, anche se correttamente qualificata, attingeva al più una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo; ha inoltre affermato che la domiciliazione presso un avvocato consente la notificazione anche al suo domicilio digitale, e che il precedente richiamato dalla ricorrente non era idoneo a sovvertire il principio delle Sezioni unite sulla nozione restrittiva di inesistenza della notifica. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, perché volta in realtà a contestare la valutazione di merito degli indizi compiuta dalla corte territoriale; ha ribadito che, per provare la conoscenza dello stato di insolvenza, è legittimo il ricorso alle presunzioni semplici secondo gli artt. 2727 ss. c.c. e 116 c.p.c., salvo norme speciali derogatorie non ravvisate nella specie. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la censura di motivazione, osservando che la sentenza d'appello era chiara nel disporre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda e che ogni ulteriore questione sulla misura degli interessi poteva essere affrontata in sede esecutiva; ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui, se il titolo giudiziale dispone genericamente "interessi legali", gli interessi successivi alla domanda si calcolano al saggio dell'art. 1284, comma 1, c.c., in assenza di specifico accertamento diverso. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un'ulteriore somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
La doglianza sulla notificazione dell'appello è stata ritenuta infondata; la notifica eseguita presso il domicilio digitale del domiciliatario non integra inesistenza della notificazione.
L. n. 53 del 1994
Richiamata per la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata; la Corte ha ritenuto la modalità di notifica compatibile con il sistema quando eseguita presso il domicilio digitale del difensore domiciliatario.
art. 137 c.p.c.
Richiamato per il modello legale della notificazione; ogni difformità dal modello che non privi l'atto degli elementi essenziali determina nullità e non inesistenza.
art. 67 l.fall.
Richiamato con riferimento alla revocatoria fallimentare e alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono state ritenute utilizzabili per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, in assenza di divieti speciali.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva della conoscenza dell'insolvenza è stata ritenuta legittima secondo i requisiti generali delle presunzioni semplici.
art. 1284 c.c.
"interessi legali"; "art. 1284, comma 1, c.c."; "art. 1284, comma 4, c.c."
La generica condanna agli interessi legali dalla domanda è stata ritenuta chiara; in mancanza di specifico accertamento diverso, gli interessi successivi alla domanda si applicano secondo il saggio del comma 1, con questioni ulteriori rinviabili alla fase esecutiva.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è stata reputata sufficiente perché comprensibile nella statuizione sugli interessi; non sussisteva nullità della sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata; la conformità del ricorso alla proposta ha fondato la condanna all'ulteriore somma equitativa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio dopo istanza di decisione del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha disposto la condanna equitativa come conseguenza della definizione del ricorso in conformità alla proposta, qualificandola come responsabilità aggravata da abuso del processo.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in combinato con l'art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza di mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione; tutte le altre difformità dal modello legale integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- La domiciliazione presso un avvocato consente la notificazione presso il domicilio digitale del domiciliatario; l'eventuale erronea indicazione del canale notificatorio non basta, da sola, a trasformare il vizio in inesistenza.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione degli indizi è inammissibile in cassazione.
- Per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza nella revocatoria fallimentare è legittimo il ricorso alle presunzioni semplici, secondo i criteri generali degli artt. 2727 e 2729 c.c., salvo specifiche deroghe normative.
- Una condanna generica agli "interessi legali" dalla domanda è sufficiente a rendere chiaro il decisum; l'eventuale precisazione della misura degli interessi può rilevare in sede esecutiva e, in mancanza di diversa statuizione, si applica il saggio legale ordinario.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può legittimare la condanna dell'impugnante a un'ulteriore somma equitativa per responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite.
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