Ordinanza n. 1780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Difesa ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del privato. Il privato si è costituito e ha proposto appello incidentale. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici dell’appello principale né di quello incidentale, né il contenuto della controversia sostanziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal Ministero potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre una sospensione immediata dell’efficacia della sentenza con effetti ulteriori. Ha quindi accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito, fissando l’udienza pubblica per il 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della trattazione ravvicinata del merito, senza accordare una sospensione ulteriore dell’efficacia della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudice ravvisi validi motivi, senza definire in via anticipata la regolazione delle spese del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 290/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1072/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1083/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →