Circolare numero 54 del 17-04-2019
Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018 ha prorogato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. INDICE 1. Premessa 2. Importi stanziati 3. Rapporti incentivati 4. Assetto e misura dell’incentivo 5. Condizioni di spettanza dell’incentivo 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 7. Coordinamento con altri incentivi 7.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 9. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET 10. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 11. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG 12. Datori di lavoro Uniemens sezione . Compilazione della dichiarazione contributiva 13. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET prorogato dall’ANPAL per il 2019. Conferma i destinatari già individuati dalla circolare n. 48/2018, illustra risorse disponibili, rapporti agevolati, misura del beneficio, condizioni di spettanza, compatibilità con gli aiuti di Stato e coordinamento con l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile. Definisce inoltre il procedimento di ammissione tramite istanza telematica, i termini di conferma, le modalità di esposizione nei flussi contributivi Uniemens, DMAG e ListaPosPA, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione dell’onere.
Proroga e istruzioni operative per l’incentivo Occupazione NEET 2019
Proroga dell’incentivo Occupazione NEET e finalità della circolare
La circolare illustra le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET prorogato dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018. La misura è finalizzata a favorire l’occupazione dei giovani tra 16 e 29 anni che non risultino inseriti in un percorso di studio o formazione, confermando quanto già chiarito nella circolare n. 48/2018 e integrando le indicazioni con i successivi chiarimenti ANPAL del 22 febbraio 2019.
Dotazione finanziaria della misura
Per l’anno 2019 la dotazione dell’incentivo è stata incrementata di 60 milioni di euro. La circolare precisa che la gestione dell’agevolazione avverrà entro il limite della dotazione complessiva destinata al finanziamento della misura, pari a 160 milioni di euro. Di questi, 100 milioni risultavano già stanziati per le assunzioni effettuate nel 2018.
Ambito soggettivo e rapporti incentivati
Restano fermi i soggetti già individuati nella circolare n. 48/2018 quanto a datori di lavoro ammissibili, lavoratori interessati e ambito territoriale di applicazione.
L’incentivo è riconoscibile per:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con estensione anche alla somministrazione a tempo determinato e ai periodi di attesa di assegnazione;
- rapporti di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro.
Il beneficio spetta sia per rapporti a tempo pieno sia per rapporti a tempo parziale.
Sono invece esclusi:
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato di alta formazione e ricerca;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, poiché in tali ipotesi manca il requisito della condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.
Per lo stesso lavoratore il beneficio può essere riconosciuto una sola volta. Dopo la prima concessione non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per ulteriori assunzioni, indipendentemente dalla cessazione del rapporto precedente o dall’effettiva fruizione del beneficio. Tale regola vale anche se il medesimo incentivo era già stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel 2018.
Misura dell’incentivo, durata e termini di fruizione
L’agevolazione coincide con la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 8.060 euro annui. L’importo è riparametrato su base mensile per 12 mensilità, con soglia massima di 671,66 euro al mese.
Per i rapporti iniziati o cessati nel corso del mese, il limite giornaliero è di 21,66 euro per ogni giornata di fruizione.
Nei contratti part-time il massimale va proporzionalmente ridotto.
L’incentivo è fruibile dalla data di assunzione e fino al termine decadenziale del 28 febbraio 2021. La circolare chiarisce che la sospensione del periodo di godimento è ammessa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento temporale della fruizione. Tuttavia, anche in tale ipotesi il beneficio deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, senza possibilità di recuperare quote oltre tale data. L’ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2021.
Condizioni di spettanza
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dai commi 1175 e 1176 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, e in particolare a:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Devono inoltre essere rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015.
Aiuti di Stato e regimi alternativi
La circolare precisa che l’incentivo può essere fruito:
- nel regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- oppure, in alternativa, oltre i limiti de minimis, alle condizioni dell’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018.
Per i lavoratori di età compresa tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, è necessario che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- mancanza di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica/diploma di istruzione e formazione professionale;
- completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- assunzione in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% alla disparità media nazionale, secondo il decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420.
I due regimi di aiuto sono alternativi per il singolo rapporto di lavoro: la scelta di uno esclude l’altro.
Cumulo con l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile
La circolare conferma la cumulabilità dell’incentivo Occupazione NEET con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.
La non cumulabilità prevista dall’articolo 1, comma 114, della medesima legge non impedisce il cumulo con una misura successiva come l’incentivo NEET. La cumulabilità è inoltre ritenuta coerente con i principi che regolano i Fondi strutturali e di investimento europei.
In caso di cumulo, l’incentivo NEET spetta per la parte residua fino a coprire il 100% della contribuzione previdenziale datoriale, esclusi i premi INAIL, entro il limite massimo annuo di 8.060 euro complessivi. Sottraendo il massimo riconoscibile per l’esonero della legge n. 205/2017, il massimale residuo per NEET è pari a 5.060 euro annui, corrispondenti a 421,66 euro mensili e a 13,60 euro giornalieri nei rapporti iniziati e cessati nel medesimo mese.
Procedura di ammissione: domanda preliminare e prenotazione
Per conoscere con certezza la disponibilità delle risorse prima dell’assunzione, il datore di lavoro deve presentare una domanda preliminare di ammissione tramite il modulo on-line "NEET" del Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS.
Nella domanda devono essere indicati:
- il lavoratore per il quale è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la retribuzione mensile media, comprensiva di tredicesima e quattordicesima;
- l’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio;
- l’eventuale volontà di fruire anche dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017.
Il modulo si raggiunge, previa autenticazione, attraverso il percorso indicato dalla circolare nel portale INPS.
L’INPS verifica i dati con gli archivi ANPAL, accerta se il giovane risulti iscritto a Garanzia Giovani, profilato e preso in carico, calcola l’importo spettante, verifica la copertura finanziaria e comunica la prenotazione delle risorse.
Se la domanda è inizialmente non accolta per carenza di fondi, la prenotazione resta valida per 30 giorni conservando la priorità acquisita. Se entro tale termine si liberano risorse, la richiesta viene accolta automaticamente; in caso contrario decade e va ripresentata.
La stessa regola vale quando la domanda non è accolta perché il giovane risulta iscritto a Garanzia Giovani ma non ancora preso in carico dalla struttura competente. In tal caso l’ANPAL coinvolge la Regione interessata, che deve provvedere entro 15 giorni. Se ciò non avviene, l’ANPAL effettua la presa in carico centralizzata anche tramite autodichiarazione del giovane. Se entro 30 giorni interviene la presa in carico o l’autodichiarazione, la domanda può essere accolta; altrimenti decade.
Conferma dell’assunzione e controlli sui dati
Se l’istanza è accolta, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario, a pena di decadenza, chiedendo la conferma della prenotazione.
La circolare raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei moduli telematici INPS e delle comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm. La domanda di conferma non può essere accolta se contiene dati diversi da quelli già indicati nella prenotazione o se la comunicazione obbligatoria non è coerente.
Devono coincidere almeno:
- il codice fiscale del datore di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro agevolato;
- il codice fiscale del lavoratore.
L’importo massimo mensile dell’incentivo non può superare 671,66 euro; in caso di cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017, tale importo comprende anche il beneficio riconosciuto a quest’ultimo titolo, pari a un massimo di 250 euro mensili.
Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse, il beneficiario fruisce dell’importo in 12 quote mensili, purché permanga il rapporto di lavoro. Per apprendistati con durata formativa inferiore a 12 mesi si applica la disciplina speciale richiamata dalla circolare.
La fruizione avviene tramite conguaglio o compensazione nelle denunce contributive Uniemens, ListaPosPA o DMAG. Il datore di lavoro deve evitare di imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche dopo l’autorizzazione, INPS, ANPAL e INL effettuano i controlli di competenza.
Indicazioni operative per i datori di lavoro Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, dal flusso di competenza aprile 2019 si distinguono due ipotesi.
Nel caso di incentivo fruito nei limiti de minimis, devono essere utilizzati i codici:
- NE19, con significato di incentivo Occupazione NEET 2019 nel rispetto degli aiuti de minimis;
- H00;
- gli importi del conguaglio del mese corrente e degli eventuali arretrati gennaio-marzo 2019, questi ultimi valorizzabili solo nei flussi di aprile, maggio e giugno 2019.
I dati confluiscono nel DM2013 virtuale con i codici:
- L510 per il conguaglio corrente;
- L511 per gli arretrati gennaio-marzo 2019.
Nel caso di incentivo oltre de minimis si utilizzano:
- NEDE;
- H00;
- gli importi del mese corrente e degli arretrati gennaio-marzo 2019, sempre nei flussi aprile-giugno 2019.
Nel DM2013 virtuale vengono riportati i codici:
- L512 per il conguaglio corrente;
- L513 per gli arretrati.
Gli eventuali importi non conguagliati o le somme indebitamente fruite devono essere regolarizzati tramite la procedura UniEmens/vig. La stessa procedura si applica anche ai datori di lavoro che hanno titolo al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono recuperarlo.
In caso di trasferimento del lavoratore tra datori di lavoro per cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., il subentrante può continuare a fruire del beneficio residuo previa verifica di legittimità da parte della Struttura territoriale competente. La circolare descrive gli adempimenti da effettuare nei flussi con i codici specifici di assunzione/cessazione 2T e con il richiamo alla posizione contributiva del precedente datore. Analoghe indicazioni si applicano al cedente.
Indicazioni operative per il cumulo con l’esonero legge n. 205/2017 nei flussi Uniemens
Per i datori che cumulano l’incentivo NEET con l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017, la rappresentazione in Uniemens segue una distinta codifica.
Nel caso di cumulo entro i limiti de minimis si usano:
- NEGE, con significato di incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017 nel rispetto degli aiuti de minimis;
- H00;
- gli importi di conguaglio corrente e degli arretrati gennaio-marzo 2019, valorizzabili nei flussi di aprile, maggio e giugno 2019.
Nel DM2013 virtuale vengono riportati i codici:
- L514 per il conguaglio corrente;
- L515 per gli arretrati.
Nel caso di cumulo oltre de minimis si usano:
- NEC9, con il significato di incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017 oltre i limiti de minimis;
- H00;
- gli importi del mese corrente e degli arretrati, sempre nel perimetro aprile-giugno 2019.
Nel DM2013 virtuale vengono utilizzati i codici:
- L516 per il conguaglio corrente;
- L517 per gli arretrati.
Anche in questo caso eventuali recuperi o restituzioni devono essere effettuati mediante la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig, e valgono le medesime regole per i passaggi di lavoratore tra datori di lavoro già agevolati.
Indicazioni per i datori agricoli e il sistema DMAG
Per i datori agricoli la prenotazione dell’incentivo tramite il Portale delle agevolazioni deve riportare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, anche l’aliquota contributiva a carico del datore al netto delle riduzioni per zone svantaggiate e/o montane. La circolare ribadisce che il beneficio riguarda la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile, quindi al netto delle riduzioni previste per i lavoratori occupati in Comuni ricadenti in tali zone.
Una volta ammessi, i datori agricoli possono fruire dell’incentivo a decorrere dalle denunce DMAG del secondo trimestre 2019. È istituito il codice di autorizzazione NE, attribuito automaticamente alla posizione aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’esito positivo della domanda di conferma. La correttezza del codice può essere verificata nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione è sottoposta a controlli di coerenza tra i dati denunciati e quelli della richiesta di ammissione; la validazione segue le stesse modalità del codice CIDA e uno scarto è motivato con apposito messaggio di errore.
Nelle denunce principali o sostitutive il datore deve indicare, per il lavoratore agevolato:
- tipo retribuzione “Y”;
- codice autorizzazione NE nel campo CODAGIO;
- importo del bonus autorizzato, riparametrato su base mensile.
L’importo effettivo è calcolato dall’INPS in sede di elaborazione DMAG. Se il calcolo delle aliquote al netto delle riduzioni produce un importo inferiore rispetto a quello esposto con tipo retribuzione “Y”, prevale l’importo calcolato dall’Istituto; se invece è superiore, resta fermo il valore indicato dal datore, in quanto rappresenta il massimo impegnato.
Se l’agevolazione spetta per periodi pregressi già denunciati nel primo trimestre 2019, la fruizione avviene con DMAG di variazione. In caso di cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017, devono essere indicati anche i relativi codici previsti per l’assunzione agevolata.
Indicazioni per la Gestione Pubblica – ListaPosPA
Per i datori iscritti alla Gestione Pubblica, dal periodo retributivo di aprile 2019 l’incentivo è esposto nella sezione ListaPosPA. Si indicano la contribuzione piena sull’imponibile pensionistico del mese e gli specifici elementi richiesti dalla denuncia.
Per il solo incentivo NEET, nei flussi di competenza aprile 2019 si utilizza il codice L, con importi riferiti al mese e all’eventuale recupero dei mesi gennaio-marzo 2019, quest’ultimo consentito solo nei flussi di aprile, maggio e giugno 2019.
Per il cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017, si utilizza il codice N. Per l’incentivo cumulato oltre de minimis si utilizza il codice O. In tutti i casi l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.
Le variazioni di dati già trasmessi devono essere comunicate tramite l’elemento V1_PeriodoPrecedente con codice causale variazione 5, sempre nel rispetto dei limiti di importo ammessi allo sgravio.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo sono istituiti nuovi conti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW.
Sono previsti due conti principali:
- GAW32175, per l’incentivo nel rispetto degli aiuti de minimis, anche in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017;
- GAW32176, per l’incentivo oltre i limiti de minimis, anche in cumulo con l’esonero della legge n. 205/2017.
Al conto GAW32175 sono imputati gli importi esposti in Uniemens con i codici L510 e L514 per il beneficio corrente, e L511 e L515 per gli arretrati di gennaio-febbraio-marzo 2019. Al conto GAW32176 sono imputati gli importi evidenziati con i codici L512 e L516 per il corrente, e L513 e L517 per gli arretrati.
Per i datori agricoli che utilizzano DMAG le istruzioni contabili sono demandate agli adeguamenti della procedura conferente. Gli oneri relativi ai lavoratori esposti nella sezione ListaPosPA seguono le medesime logiche di imputazione. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri connessi alla misura.
Punti principali
Proroga dell’incentivo e rinvio alla circolare n. 48/2018
L’ANPAL ha prorogato l’incentivo "Occupazione NEET" con decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018. La circolare richiama integralmente, per datori di lavoro, lavoratori agevolabili e ambito territoriale, quanto già chiarito nella circolare n. 48/2018, fornendo solo le istruzioni operative aggiornate anche alla luce dei chiarimenti ANPAL del 22 febbraio 2019.
Dotazione finanziaria
Per il 2019 la dotazione è stata incrementata di ulteriori 60 milioni di euro. La gestione e il riconoscimento dell’agevolazione avvengono entro il limite della dotazione complessiva pari a 160 milioni di euro, di cui 100 milioni già stanziati per assunzioni effettuate nel 2018.
Rapporti di lavoro incentivati e esclusioni
L’incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, per rapporti di apprendistato professionalizzante e per rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro. È riconoscibile sia per rapporti a tempo pieno sia part-time. Restano esclusi lavoro domestico, intermittente e prestazioni di lavoro occasionale; non sono ammessi apprendistato per qualifica e diploma professionale, apprendistato di alta formazione e ricerca e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Per lo stesso lavoratore il beneficio può essere riconosciuto una sola volta, senza nuove autorizzazioni dopo una prima concessione, anche se il precedente rapporto è cessato o il beneficio è stato fruito solo in parte.
Misura, durata e limiti temporali del beneficio
L’agevolazione coincide con la contribuzione previdenziale datoriale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 8.060 euro annui, pari a 671,66 euro mensili. Per rapporti iniziati o cessati nel mese il limite è riproporzionato in 21,66 euro giornalieri. Nel part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. L’incentivo è fruibile dalla data di assunzione fino al 28 febbraio 2021; eventuali sospensioni sono ammesse solo per maternità obbligatoria, con differimento del periodo di fruizione, ma sempre entro il medesimo termine decadenziale. L’ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2021.
Condizioni di spettanza e regolarità contributiva
La fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dalla legge n. 296/2006: regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e applicazione dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Si applicano inoltre i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015.
Aiuti di Stato e regimi alternativi
L’incentivo è fruibile nel regime de minimis del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure, in alternativa, oltre tali limiti alle condizioni dell’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018. Per i lavoratori tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto, è necessario che ricorra uno dei requisiti aggiuntivi previsti: stato di disoccupazione da almeno sei mesi, assenza di diploma/qualifica di secondo livello, completamento della formazione da non oltre due anni senza primo impiego regolarmente retribuito, oppure assunzione in settori/professioni con disparità uomo-donna superiore almeno del 25% alla media nazionale. I due regimi aiuti di Stato sono alternativi tra loro per il singolo rapporto.
Cumulo con l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile
L’incentivo NEET può essere cumulato con l’esonero strutturale di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017. In caso di cumulo, l’incentivo NEET è fruibile per la parte residua fino a copertura del 100% della contribuzione datoriale, entro il tetto annuo di 8.060 euro complessivi; sottratto il massimo riconoscibile dell’esonero 2018, il limite annuale residuo per NEET è 5.060 euro, pari a 421,66 euro mensili e 13,60 euro giornalieri per rapporti iniziati e cessati nel mese.
Procedura di ammissione e prenotazione
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare telematica tramite il modulo "NEET" del Portale delle agevolazioni (ex DiResCo), indicando lavoratore, regione e provincia di lavoro, retribuzione mensile media comprensiva di tredicesima e quattordicesima, aliquota contributiva datoriale sgravabile ed eventuale intenzione di cumulo con l’esonero legge n. 205/2017. L’INPS verifica i dati con gli archivi ANPAL, calcola l’importo, controlla la copertura finanziaria e prenota le risorse. Se la prenotazione non è accolta per carenza fondi o per mancata presa in carico del giovane nel Programma Garanzia Giovani, l’istanza resta valida per 30 giorni; se in tale termine si rendono disponibili risorse o interviene la presa in carico/autodichiarazione, la domanda viene accolta, altrimenti decade.
Conferma dell’assunzione e controlli di coerenza
Se la prenotazione è accolta, il datore di lavoro deve confermare l’assunzione entro 10 giorni di calendario, a pena di decadenza, tramite domanda definitiva e con comunicazioni Unilav/Unisomm coerenti. Devono coincidere codice fiscale del datore, tipologia di rapporto e codice fiscale del lavoratore. Dopo l’autorizzazione, INPS, ANPAL e INL svolgono i controlli di rispettiva competenza.
Esposizione nei flussi Uniemens e regolarizzazioni
Per i datori che operano con Uniemens, dal flusso di competenza aprile 2019 si usano specifici codici causale: NE19 per il solo incentivo in de minimis, NEDE per quello oltre de minimis; L510/L511 e L512/L513 per conguagli e arretrati gennaio-marzo 2019. In caso di cumulo con l’esonero legge n. 205/2017 si utilizzano NEGE o NEC9 con i rispettivi codici DM2013 L514-L517. Le regolarizzazioni e i recuperi di somme non conguagliate o indebite si effettuano tramite UniEmens/vig. Sono previste regole specifiche per passaggio di lavoratore tra aziende per cessione di contratto o trasferimento d’azienda ex articoli 1406 e 2112 c.c.
Istruzioni per i datori agricoli DMAG
I datori agricoli, in sede di prenotazione, devono indicare anche l’aliquota contributiva a proprio carico al netto delle riduzioni per zone svantaggiate o montane, perché il beneficio riguarda la contribuzione effettivamente sgravabile. L’incentivo decorre dalle denunce DMAG del secondo trimestre 2019. È istituito il codice di autorizzazione NE, attribuito automaticamente alla posizione aziendale. Nelle denunce DMAG principali o sostitutive il datore indica tipo retribuzione Y, codice NE e importo del bonus mensile; l’INPS ricalcola l’importo effettivo. Per periodi pregressi del primo trimestre 2019 si usa il DMAG di variazione. In caso di cumulo con l’esonero legge n. 205/2017, devono essere esposti anche i relativi codici. Le operazioni di passaggio del lavoratore tra aziende agricole sono gestite previa verifica della Struttura territoriale.
Istruzioni per la Gestione Pubblica - ListaPosPA
Per gli iscritti alla Gestione Pubblica, dal periodo retributivo aprile 2019 l’incentivo è esposto nella sezione ListaPosPA indicando la contribuzione piena e compilando gli appositi elementi con anno, mese, codice di incentivo e importo. Per il solo incentivo si usa il codice L, per il cumulo con l’esonero legge n. 205/2017 il codice N; oltre i limiti de minimis si usano rispettivamente M e O. Il recupero dei mesi gennaio-marzo 2019 è ammesso solo nei flussi di competenza aprile-giugno 2019. L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica e le variazioni pregresse si comunicano con V1_PeriodoPrecedente, causale 5.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti nuovi conti della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW. Il conto GAW32175 è destinato all’incentivo nel rispetto dei de minimis, anche in cumulo con l’esonero legge n. 205/2017, mentre il conto GAW32176 riguarda le fattispecie oltre i limiti de minimis, sempre anche in cumulo. Gli importi vengono imputati in base ai codici Uniemens/DM2013 indicati per incentivi correnti e arretrati. Per i datori agricoli e per gli utilizzatori della sezione ListaPosPA sono previste modalità di contabilizzazione coordinate; i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sono curati dalla Direzione generale.
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