Circolare numero 52 del 11-04-2019
Con la presente circolare si illustra, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quadro normativo in materia di retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell’articolo 152 del D.P.R. n. 18/1967 e del personale locale delle scuole statali all’estero assunto ai sensi degli articoli da 31 a 33 del D.lgs n. 64/2017. INDICE 1. Premessa 2. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali all’estero. La disciplina del rapporto di lavoro 3. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali all’estero. La tutela previdenziale 4. Il regime di salvaguardia per il personale di nazionalità italiana o di cittadinanza italiana in servizio all’entrata in vigore del D.lgs n. 103/2000 5. Il reddito imponibile ai fini previdenziali fino al 31 marzo 2018. La norma di interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986 6. Il reddito imponibile ai fini previdenziali a decorrere dal 1° aprile 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime lavoristico e previdenziale degli impiegati a contratto presso rappresentanze diplomatiche, consolari e istituti di cultura, nonché del personale locale delle scuole statali all’estero. Ricostruisce la disciplina del D.P.R. 18/1967, del D.lgs. 103/2000 e del D.lgs. 64/2017, con particolare attenzione alla tutela previdenziale nei diversi Paesi e alle opzioni per i cittadini italiani. Il punto centrale è la base imponibile contributiva: fino al 31 marzo 2018 si applica, in linea generale, il 50% della retribuzione; dal 1° aprile 2018 i contributi e i premi previdenziali si calcolano sull’intera retribuzione effettivamente percepita, con abrogazione delle retribuzioni convenzionali per i casi interessati.
retribuzione imponibile ai fini previdenziali del personale MAECI e scuole statali all’estero
Retribuzione imponibile ai fini previdenziali del personale MAECI e delle scuole statali all’estero
La circolare ricostruisce il quadro normativo applicabile agli impiegati assunti a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura del MAECI, nonché al personale locale delle scuole statali all’estero. L’obiettivo è chiarire, da un lato, la disciplina del rapporto di lavoro e della tutela previdenziale nei diversi contesti territoriali e, dall’altro, il criterio di determinazione della base imponibile contributiva prima e dopo l’intervento della legge di bilancio 2018.
Quadro normativo e soggetti interessati
Il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto è disciplinato dal titolo VI del D.P.R. 18/1967, come riformato dal D.lgs. 103/2000. Per le scuole italiane all’estero, l’art. 33 del D.lgs. 64/2017 estende tale disciplina al personale assunto localmente, con alcune eccezioni specifiche. La circolare precisa che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura sono strutture del MAECI prive di personalità giuridica.
Sul piano generale, il rapporto è regolato dalla legge locale, salvo le norme speciali del D.P.R. 18/1967. Le controversie lavoristiche sono rimesse al foro locale, ferma restando l’applicazione delle norme di diritto internazionale e convenzionale.
Disciplina del rapporto di lavoro
La circolare riepiloga i principali articoli del titolo VI del D.P.R. 18/1967:
- l’art. 154, che stabilisce la regola generale della disciplina del rapporto e il rinvio alla normativa locale in caso di incompatibilità o per gli aspetti non regolati;
- l’art. 155, sulle modalità di assunzione e sull’approvazione del contratto con decreto MAECI;
- l’art. 156, che richiama doveri e obblighi del personale;
- l’art. 157, che rimette la misura della retribuzione al contratto individuale, tenendo conto del mercato del lavoro locale, del costo della vita e delle retribuzioni corrisposte da altre rappresentanze nella stessa sede;
- l’art. 157-bis, sugli assegni per il nucleo familiare, con rinvio alla normativa italiana salvo norme locali più favorevoli;
- gli artt. 157-ter, 157-quater, 157-quinquies e 157-sexies, relativi a orario, ferie, permessi e assenze;
- l’art. 158, in materia di previdenza e assistenza;
- l’art. 158-bis, sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’art. 158-ter, sulle provvidenze scolastiche;
- l’art. 159, sui viaggi di servizio e sulla relativa indennità giornaliera;
- l’art. 160, che prevede il ricollocamento presso altro ufficio estero entro tre mesi in caso di chiusura o soppressione dell’ufficio;
- l’art. 161, sulla cessazione dal servizio al compimento dei 65 anni, salvo limiti diversi previsti dalla normativa locale;
- l’art. 164, sulle sanzioni disciplinari;
- l’art. 166, sulle cause di risoluzione del contratto.
Sono inoltre richiamate la disciplina dell’indennità sostitutiva del preavviso, che rientra nella base imponibile contributiva, e le abrogazioni degli artt. 162, 163 e 165 operata dal D.lgs. 103/2000.
Regime di salvaguardia per il personale italiano
Il D.lgs. 103/2000 ha introdotto un regime di salvaguardia per il personale di nazionalità o cittadinanza italiana in servizio al 13 maggio 2000. Restano disciplinati dalle norme del CCNL Comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e dalla contrattazione successiva i rapporti di lavoro delle categorie che, entro i termini previsti, non hanno aderito alle nuove regole o hanno optato per un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.
Per tali soggetti, fino al 31 marzo 2018, la tutela previdenziale continua a essere assicurata tramite il meccanismo delle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 2, comma 3, del D.lgs. 103/2000. La misura di tali retribuzioni è stata fissata dal decreto interministeriale 1° agosto 2003, che ne prevede l’adeguamento secondo la perequazione automatica delle pensioni.
Tutela previdenziale nei diversi contesti territoriali
L’art. 158 del D.P.R. 18/1967 prevede che la tutela previdenziale sia assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, incluse convenzioni e accordi internazionali in vigore. Ne deriva che il MAECI e i lavoratori devono assolvere gli obblighi contributivi secondo la disciplina del Paese in cui si svolge il rapporto, tenendo conto del quadro convenzionale applicabile.
La circolare distingue tre situazioni:
- nei Paesi dell’Unione Europea, si applicano le assicurazioni obbligatorie dello Stato di occupazione, salvo accordi in deroga ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004;
- nei Paesi extracomunitari con convenzione bilaterale di sicurezza sociale, si applicano le regole della convenzione; per i cittadini italiani possono operare forme di tutela previste dalla convenzione stessa e, in alcuni casi, anche per cittadini non italiani se l’accordo non fa riferimento alla cittadinanza;
- nei Paesi extracomunitari senza convenzione, si applicano le assicurazioni obbligatorie del Paese estero di lavoro.
La circolare precisa inoltre che, quando la normativa locale non prevede alcuna tutela o la prevede in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o esteri. Il criterio di insufficienza va valutato avendo riguardo al sistema di sicurezza sociale del Paese di origine del lavoratore.
Opzione per la legislazione italiana
Il secondo comma dell’art. 158 consente agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di optare per l’applicazione della legislazione previdenziale italiana, ma i limiti di esercizio variano in base al Paese di lavoro:
- nei Paesi UE l’opzione è ammessa solo se è stato stipulato un accordo in deroga ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004;
- nei Paesi extracomunitari con convenzione bilaterale, l’opzione è possibile nei limiti di compatibilità con la convenzione;
- nei Paesi extracomunitari non convenzionati, l’opzione è possibile solo se non è obbligatoria l’iscrizione al sistema locale di sicurezza sociale e se non è stata chiesta tutela tramite enti assicurativi italiani o esteri.
La circolare ricorda anche che il personale che aveva già optato per la legislazione italiana ai sensi dell’art. 16, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 1408/71 può mantenere tale assoggettamento fino al 30 aprile 2020, in forza delle disposizioni transitorie dell’art. 87, par. 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Per chi opta per la legislazione italiana, la copertura riguarda:
- l’assicurazione IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con aliquota complessiva del 32,65%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore;
- la NASpI, solo per i rapporti a tempo determinato, con aliquota dell’1,61%;
- la cassa unica assegni familiari, se non è assicurato un trattamento di famiglia almeno pari ai minimi di legge.
Base imponibile previdenziale fino al 31 marzo 2018
Per il periodo anteriore al 1° aprile 2018, la legge di bilancio 2018 ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 51, comma 8, primo periodo, del TUIR. Secondo tale lettura, le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto e del personale locale delle scuole statali all’estero costituiscono reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione di contributi e premi previdenziali, in funzione della normativa applicabile nel Paese estero di lavoro.
La circolare evidenzia che questa interpretazione ha risolto le incertezze applicative sorte sul punto. Restava escluso dal meccanismo del 50% il personale di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, per il quale continuava a valere il sistema delle retribuzioni convenzionali del D.lgs. 103/2000.
Base imponibile previdenziale dal 1° aprile 2018
A decorrere dal 1° aprile 2018, l’art. 1, comma 271, secondo periodo, della legge n. 205/2017 stabilisce che i contributi e i premi previdenziali sono determinati sulla base dell’intera retribuzione. La norma ha abrogato, da tale data, anche le disposizioni che prevedevano per il personale italiano con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana la parametrazione dell’imponibile alle retribuzioni convenzionali del decreto interministeriale 1° agosto 2003.
Ne consegue che, dal 1° aprile 2018, l’imponibile previdenziale di tutto il personale considerato dalla circolare, sia esso assunto sulla base della legge locale con obblighi assicurativi assolti secondo la legislazione italiana, sia esso italiano o di cittadinanza italiana, è calcolato sull’intera retribuzione percepita.
La circolare aggiunge che la retribuzione assunta a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana non può comunque essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
Punti principali
Quadro normativo e ambito soggettivo
La circolare riguarda gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura del MAECI, nonché il personale locale delle scuole statali all’estero del MIUR. Viene richiamato il regime del titolo VI del D.P.R. 18/1967, integrato dal D.lgs. 103/2000 e, per le scuole all’estero, dall’art. 33 del D.lgs. 64/2017, che estende la disciplina generale salvo alcune eccezioni.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è, in via generale, regolato dalla legge locale, salvo le disposizioni del D.P.R. 18/1967. La circolare riepiloga i principali articoli del titolo VI: assunzione, doveri, retribuzione, assegno per il nucleo familiare, orario, ferie, permessi, assenze, previdenza, infortuni, provvidenze scolastiche, viaggi di servizio, ricollocamento in caso di chiusura dell’ufficio, cessazione, sanzioni e risoluzione del contratto.
Tutela previdenziale nei diversi Paesi
Per la previdenza vale il principio di territorialità: in UE si applicano le assicurazioni obbligatorie dello Stato di lavoro, salvo accordi in deroga ai sensi del Regolamento 883/2004; nei Paesi extracomunitari con convenzione bilaterale si applicano le regole della convenzione; nei Paesi extracomunitari privi di convenzione si applicano le assicurazioni del Paese estero. Se la normativa locale non prevede tutela o questa è manifestamente insufficiente, è possibile ricorrere, su richiesta, a enti assicurativi italiani o esteri. I cittadini italiani possono inoltre optare, entro i limiti indicati, per la legislazione italiana.
Regime di salvaguardia e retribuzioni convenzionali
Per il personale di nazionalità o cittadinanza italiana in servizio al 13 maggio 2000, che rientra nelle ipotesi di salvaguardia del D.lgs. 103/2000, continuano ad applicarsi il CCNL Comparto Ministeri e la contrattazione collettiva. Per tali soggetti, fino al 31 marzo 2018, la base contributiva è commisurata alle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 1° agosto 2003, con aggiornamenti per perequazione automatica.
Nuova base imponibile dal 1° aprile 2018
La legge di bilancio 2018, art. 1, comma 271, ha introdotto una regola innovativa: dal 1° aprile 2018 i contributi e i premi previdenziali sono calcolati sull’intera retribuzione effettivamente percepita per tutto il personale interessato, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto. La norma abroga, per i casi rilevanti, il ricorso alle retribuzioni convenzionali e rende superato il criterio del 50% previsto in via interpretativa per il periodo precedente.
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