Circolare numero 53 del 12-04-2019
L’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento a prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Con la presente circolare, dopo l’illustrazione della disciplina sul piano generale, si forniscono le istruzioni operative e contabili con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. INDICE 1. Quadro normativo 2. Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato 3. Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione 4. Contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 148/2015 5. Modalità di determinazione della contribuzione correlata 6. Istruzioni operative - Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato 6.1 Codifica aziende 6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento 6.3 Pagamento della contribuzione correlata 6.4 Flusso di gestione delle prestazioni deliberate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato 6.5 Controlli da parte dell’Istituto 7. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 148/2015 ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, chiarendo che la contribuzione correlata alle prestazioni deve essere accreditata all’INPS anche per le prestazioni erogate da fondi esterni all’Istituto. Vengono richiamati l’ambito del FSBA e del fondo per la somministrazione, il criterio di calcolo della contribuzione correlata, nonché le regole operative e contabili per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. La parte più dettagliata riguarda codifica aziende, compilazione Uniemens, ticket, versamento tramite F24, controlli INPS e imputazione contabile; per il fondo della somministrazione viene annunciata una successiva circolare.
Istruzioni sull’accredito e versamento della contribuzione correlata per i fondi bilaterali alternativi, con focus sul Fondo Artigianato
Contribuzione correlata per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi
La circolare fornisce istruzioni sull’applicazione dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, con particolare attenzione al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. L’obiettivo è disciplinare l’accredito della contribuzione correlata anche per prestazioni erogate da fondi esterni all’INPS, rafforzando la tutela previdenziale dei lavoratori interessati.
Quadro normativo e fondi interessati
L’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 si applica ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che dispongono già di sistemi di bilateralità adeguati alle finalità di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro. I fondi di riferimento sono:
- il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato;
- il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.
Tali fondi non sono istituiti presso l’INPS; la loro disciplina è rinviata ai decreti ministeriali istitutivi, agli statuti, agli accordi e alle disposizioni applicative degli organi gestori. La circolare chiarisce che l’accredito della contribuzione correlata deve avvenire anche per le prestazioni di tali fondi.
Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato: destinatari
Sono destinatari delle tutele FSBA le imprese che possiedono le caratteristiche delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il Ministero del Lavoro ha precisato che rientrano nell’ambito del fondo anche:
- Confederazioni di settore;
- Società di servizio alle imprese associate costituite, partecipate o promosse dalle stesse;
- enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Le imprese artigiane che non possiedono i requisiti della legge n. 443/1985 e operano in settori non coperti da CIGO/CIGS o da altri fondi di solidarietà sono iscritte al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015.
Fondo per i lavoratori in somministrazione
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei lavoratori in somministrazione è volto a garantire una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro. La finalità è assicurare ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di somministrazione una protezione nei casi di riduzione o sospensione dell’attività dell’azienda utilizzatrice per causali riconducibili all’integrazione salariale ordinaria o straordinaria. La circolare rinvia a un successivo intervento per le istruzioni operative relative a questo fondo.
Contribuzione correlata: principi generali
I fondi bilaterali alternativi devono garantire almeno una delle seguenti prestazioni:
- assegno ordinario, di durata e misura pari a quello previsto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015;
- assegno di solidarietà, anche con riduzione del periodo massimo di corresponsione previsto dalla legge.
Possono inoltre erogare:
- prestazioni integrative, in termini di importo o durata, di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale;
- assegni straordinari di sostegno al reddito nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo per lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei cinque anni successivi.
Per assegno ordinario e assegno di solidarietà la contribuzione correlata è anticipata dal datore di lavoro all’INPS, con successivo rimborso da parte del fondo. Per le prestazioni integrative, invece, il versamento può essere gestito direttamente dal fondo. La circolare segnala che la soluzione procedurale adottata trasferisce l’onere operativo del versamento direttamente ai fondi, così da evitare rischi di mancato accredito sul conto assicurativo individuale per eventuali inadempienze o omissioni informative dei datori di lavoro.
Determinazione della contribuzione correlata
La contribuzione correlata è calcolata secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010, prendendo a riferimento la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese in cui si colloca l’evento. Operativamente, la base imponibile corrisponde alla retribuzione globale persa per le ore non lavorate, determinata in base agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Per il calcolo occorre attenersi alle regole già utilizzate per la determinazione dell’integrazione salariale, richiamate dalla circolare n. 9/2017. Le somme necessarie alla copertura sono calcolate applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente nel tempo. Per il 2019:
- aliquota ordinaria: 33%;
- aliquota aggiuntiva: 1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992;
- per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, si considera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di € 102.543,00.
La contribuzione correlata accreditata è utile sia per il diritto a pensione, compresa quella anticipata, sia per la determinazione della misura della prestazione.
Codifica aziende e attribuzione del codice di autorizzazione
Per il FSBA, le matricole delle aziende artigiane ai sensi della legge n. 443/1985 sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "7B", che dal periodo di paga in corso alla data del primo evento autorizzato dal fondo, aprile 2016, assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato".
Sono escluse le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti CIGO/CIGS, identificate dai c.s.c. indicati nella circolare. L’attribuzione del codice avviene:
- automaticamente per le matricole già presenti in archivio, con visibilità nel Cassetto previdenziale aziende;
- su richiesta del datore di lavoro per le aziende di nuova costituzione, tramite le strutture territoriali competenti.
Per Confederazioni di settore, società di servizio e relativi enti bilaterali, il codice è attribuito su richiesta presentata tramite Cassetto previdenziale aziende, con dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato e sui contratti complementari.
Uniemens, Ticket ed esposizione degli eventi
Per i periodi di paga da maggio 2019 e per quelli pregressi da aprile 2016 ad aprile 2019, il datore di lavoro o il consulente/intermediario deve associare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici, prelevato dal servizio web Uniemens, e comunicarlo al comitato amministratore contestualmente alla domanda.
Nel flusso Uniemens i datori di lavoro devono indicare gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai fondi, compilando i relativi elementi secondo le regole tecniche richiamate dalla circolare. I codici evento previsti per FSBA sono:
- AOA: assegno ordinario;
- ASA: assegno di solidarietà.
Per i trattamenti già autorizzati al 30 aprile 2019, o presentati al fondo entro tale data e ancora in istruttoria, l’INPS fornisce il Ticket alle aziende e al comitato amministratore, per consentire le variazioni dei flussi Uniemens già trasmessi.
Pagamento della contribuzione correlata da parte del Fondo Artigianato
L’INPS calcola mensilmente la contribuzione correlata sulla base della retribuzione persa esposta dalle aziende e trasmette al fondo gli elementi informativi necessari al versamento. Al fondo è attribuita, con decorrenza 1° maggio 2019, una matricola con codice di autorizzazione "7E", che significa "Azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata art. 27, c. 1, del D.Lgs. n. 148/2015".
Il flusso operativo previsto è il seguente:
- entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, il fondo riceve dall’INPS il modello F24 precompilato con il dovuto;
- il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di competenza della denuncia contributiva.
A titolo esemplificativo, per i trattamenti esposti in denuncia di gennaio 2020 il versamento deve avvenire entro il 16 aprile 2020. Per i trattamenti già erogati al 30 aprile 2019, l’importo è calcolato dall’Istituto sulle denunce di variazione e confluisce nel totale della contribuzione correlata del mese corrente, seguendo le medesime modalità di regolazione.
In sede di F24, la causale contributo è "DM10" e va valorizzata nella colonna "Importi a debito versati". Dopo il pagamento, e comunque entro la fine del terzo mese di riferimento, il fondo trasmette l’Uniemens aziendale compilato con:
- codice causale "M406", avente il significato di contribuzione correlata ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015;
- importo da versare.
A seguito del pagamento e della denuncia, la contribuzione correlata risulta accreditata sul conto assicurativo del lavoratore, previa verifica dell’INPS dell’effettivo versamento, della titolarità del rapporto di lavoro e dell’assenza di incompatibilità con altre prestazioni.
Flusso di gestione delle delibere del Fondo Artigianato
Poiché i fondi bilaterali alternativi non sono istituiti presso l’INPS, essi gestiscono autonomamente autorizzazione ed erogazione delle prestazioni. Per il FSBA il comitato amministratore invia all’Istituto la domanda e l’autorizzazione con il Ticket tramite la procedura disponibile nell’area "CIG e Fondi".
La trasmissione deve contenere gli elementi essenziali dell’autorizzazione, tra cui:
- numero/anno della delibera;
- esito della delibera, accoglimento o reiezione;
- identificativo del fondo;
- matricola aziendale;
- tipologia di prestazione autorizzata;
- elenco dei lavoratori beneficiari con codici fiscali;
- numero di ore autorizzate;
- periodo di intervento;
- Ticket.
Le delibere di reiezione sono comunicate all’Istituto con le relative informazioni; in tal caso permane l’obbligo retributivo del datore di lavoro e i flussi Uniemens devono essere corretti. Le sedi INPS possono monitorare gli eventi collegati a domande rigettate tramite l’applicativo "Cig-Fondi".
Controlli INPS e conseguenze degli esiti negativi
L’Istituto effettua controlli di autorizzazione e di compatibilità al momento dell’invio dei flussi Uniemens. I controlli non si applicano alle delibere di reiezione. In particolare, l’INPS verifica che la delibera provenga da un datore di lavoro rientrante nell’ambito soggettivo del FSBA.
Se il controllo ha esito negativo perché l’azienda non rientra nell’ambito di intervento della circolare:
- la domanda viene scartata;
- non si procede all’accredito della contribuzione correlata;
- al fondo viene trasmesso un report delle domande scartate per consentire l’eventuale annullamento dell’autorizzazione.
Le delibere che superano i controlli transitano su "Digiweb" e vengono trasferite automaticamente sul "Sistema Unico", che comunica all’azienda, tramite il Fascicolo aziendale, gli estremi dell’autorizzazione.
Aspetti contabili
La contribuzione correlata versata direttamente dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato tramite modello F24, con codice tributo DM10 e valorizzazione in Uniemens con causale M406, è rilevata contabilmente mediante la procedura di ripartizione dei DM sui conti già utilizzati per la contribuzione obbligatoria al fondo di iscrizione dei lavoratori.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
L’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 disciplina i fondi di solidarietà bilaterali alternativi per i settori artigianato e somministrazione, già adeguati alle finalità di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro. La circolare si concentra sull’art. 34, comma 1, che estende anche a tali fondi l’accredito della contribuzione correlata alle prestazioni erogate, pur essendo fondi esterni all’INPS.
Destinatari e ambito del FSBA
Per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA) sono destinatari le imprese con caratteristiche di impresa artigiana ai sensi della legge n. 443/1985. Sono inclusi anche Confederazioni di settore, società di servizio alle imprese associate, enti bilaterali nazionali e territoriali, indipendentemente dal settore di inquadramento. Le imprese artigiane prive dei requisiti della legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti da CIGO/CIGS o altri fondi, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale.
Fondo per i lavoratori in somministrazione
Il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione è finalizzato a garantire tutela reddituale in costanza di rapporto ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di somministrazione, in caso di riduzione o sospensione dell’attività dell’azienda utilizzatrice per causali di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. La circolare rinvia a successivi chiarimenti operativi specifici per questo fondo.
Contribuzione correlata: regole generali
I fondi alternativi devono assicurare almeno assegno ordinario o assegno di solidarietà; possono inoltre erogare prestazioni integrative e assegni straordinari. Nei casi di assegno ordinario o di solidarietà, la contribuzione correlata è anticipata dal datore di lavoro all’INPS, con successivo rimborso da parte del fondo; per le prestazioni integrative, il versamento può essere gestito direttamente dal fondo. La circolare evidenzia il rischio di mancato accredito corretto sul conto assicurativo in caso di inadempienze del datore di lavoro e trasferisce, sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento direttamente ai fondi.
Criterio di calcolo della contribuzione correlata
La contribuzione correlata si calcola secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010, assumendo la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento. Operativamente la base imponibile è la retribuzione globale persa per le ore non lavorate, determinata con gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Per il calcolo si applica l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente; per il 2019 è pari al 33%, con aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il contributivo si applica il massimale 2019 di € 102.543,00.
Codifica aziende FSBA
Le matricole delle imprese artigiane sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "7B", che dal periodo di paga relativo al primo evento autorizzato dal fondo (aprile 2016) assume il significato di Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. Sono escluse le aziende artigiane già soggette a CIGO/CIGS secondo i codici c.s.c. indicati. Per le matricole già presenti l’attribuzione è automatica; per le nuove aziende avviene su richiesta del datore di lavoro alle strutture territoriali. Per Confederazioni, società di servizio ed enti bilaterali l’attribuzione avviene su richiesta tramite Cassetto previdenziale aziende con dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato.
Compilazione Uniemens e utilizzo del Ticket
Per i periodi di paga da maggio 2019 e per quelli pregressi da aprile 2016 ad aprile 2019, i datori di lavoro devono associare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici, prelevato dal servizio web Uniemens e comunicato al comitato amministratore al momento della domanda. Il Ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione e va riportato in Uniemens insieme ai codici evento. I codici evento previsti per FSBA sono AOA (Assegno ordinario) e ASA (Assegno di solidarietà). Per domande già autorizzate al 30 aprile 2019 o presentate entro tale data, l’Istituto fornisce il Ticket per le variazioni Uniemens.
Pagamento della contribuzione correlata e flusso F24/Uniemens
L’INPS quantifica mensilmente la contribuzione correlata sulla base della retribuzione persa esposta dalle aziende e trasmette al fondo gli elementi per il versamento. Al fondo è attribuito dal 1° maggio 2019 il codice di autorizzazione "7E", con il significato di azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata ex art. 27. Il fondo riceve entro la fine del secondo mese successivo il modello F24 precompilato e paga entro il 16 del terzo mese successivo a quello di competenza; ad esempio, per gennaio 2020 il versamento va effettuato entro il 16 aprile 2020. Il modello F24 usa la causale DM10; dopo il pagamento il fondo trasmette Uniemens con il codice causale M406 e l’importo da versare.
Controlli INPS e gestione delle autorizzazioni
Prima dell’accredito, l’INPS verifica l’avvenuto versamento da parte del fondo, la sussistenza del rapporto di lavoro con l’azienda autorizzata e l’assenza di prestazioni incompatibili. Il comitato del fondo invia all’Istituto domanda e autorizzazione con Ticket tramite la procedura "CIG e Fondi"; a ogni domanda corrisponde una sola autorizzazione. Le delibere di reiezione sono comunicate all’INPS con il relativo Ticket, e in tal caso i datori di lavoro devono correggere i flussi Uniemens. Le sedi possono monitorare gli eventi esposti in Uniemens associati a domande rigettate.
Controlli di compatibilità e gestione degli esiti
L’Istituto esegue controlli sulle delibere per verificare che siano state emesse a favore di soggetti rientranti nell’ambito del FSBA. Se il controllo è negativo perché l’inquadramento previdenziale non rientra nell’ambito, la domanda è scartata e non si accredita la contribuzione correlata; al fondo viene inviato un report per l’eventuale annullamento dell’autorizzazione. Le delibere che superano i controlli confluiscono nella piattaforma Digiweb e sono trasferite automaticamente al Sistema Unico, che comunica all’azienda gli estremi dell’autorizzazione tramite il Fascicolo aziendale.
Istruzioni contabili
La contribuzione correlata versata dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato tramite F24 con codice tributo DM10 e valorizzata in Uniemens con causale M406 è rilevata contabilmente tramite la procedura di ripartizione dei DM sui conti già in uso per la contribuzione obbligatoria al fondo di iscrizione dei lavoratori.
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