Sentenza del 04/12/2017 n. 5054 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Agevolazione "prima casa" - Fabbricato inagibile - Inagibilità conosciuta in sede di acquisto - Causa sopravvenuta imprevedibile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi comporta la perdita dell'agevolazione, poiché l'inagibilità dell'immobile era preesistente e conosciuta al momento dell'acquisto. Non è stata quindi riconosciuta una causa di forza maggiore o un impedimento imprevedibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dall'acquisto, requisito previsto per l'agevolazione "prima casa". Il Comune aveva negato il trasferimento a causa dell'inagibilità dell'immobile. Tuttavia, l'inagibilità era già conosciuta dall'acquirente al momento dell'acquisto e, pertanto, non costituiva una causa sopravvenuta, imprevedibile e non imputabile idonea a giustificare il mancato rispetto del termine.
Norme richiamate
Numero 21, Tabella A, Parte Seconda, d.P.R. 633/1972
La disposizione disciplina l'agevolazione IVA per l'acquisto della prima casa e richiede, tra l'altro, il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza può essere giustificato solo da eventi sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili al contribuente.
- Una condizione dell'immobile già conosciuta o conoscibile al momento dell'acquisto non integra, di regola, una causa di forza maggiore.
- Prima di acquistare con agevolazione prima casa, l'acquirente deve verificare concretamente l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile e la possibilità di ottenere la residenza entro il termine previsto.
- Il diniego del Comune al trasferimento della residenza non esclude automaticamente la decadenza dall'agevolazione: occorre accertare se il diniego dipenda da una circostanza successiva e imprevedibile oppure da una situazione preesistente già nota.
- Quando l'impedimento era prevedibile al momento dell'acquisto, il rischio ricade normalmente sul contribuente e l'Amministrazione può recuperare il beneficio fiscale.
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