Cassazione Civile, Ordinanza n. 12094/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una condomina ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di spese condominiali. Nei giudizi di merito l’opposizione è stata dichiarata improcedibile perché la mediazione obbligatoria, ritenuta necessaria, era stata considerata non validamente svolta dalla parte opponente, in quanto la persona delegata a parteciparvi sarebbe stata priva di idonea procura sostanziale con poteri dispositivi autenticata da pubblico ufficiale. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello denunciando violazione dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, sostenendo che nel procedimento di mediazione la parte può farsi rappresentare da un delegato munito di procura sostanziale e che, fuori dall’ambito dei diritti soggetti a forma scritta ex art. 1350 c.c., non sarebbe necessaria l’autentica notarile o equipollente. La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta e non sull’opponente; pertanto, l’eventuale difetto di attivazione o di partecipazione della parte onerata non poteva essere opposto alla ricorrente, con conseguente sanatoria del vizio di procedibilità già rilevato nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, affinché decida nel merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria grava sulla parte opposta che ha chiesto il decreto; poiché i giudici di merito avevano erroneamente posto tale onere sull’opponente, la dichiarazione di improcedibilità non poteva reggere.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 28/2010
disciplina la comparizione e la partecipazione al procedimento di mediazione; la Corte non decide sul requisito della procura, perché ritiene assorbente l’erronea individuazione della parte onerata di attivare la mediazione.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’improcedibilità consegue alla mancata attivazione della mediazione da parte della parte onerata; nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere non grava sull’opponente.
art. 5-bis d.lgs. 28/2010
disposizione introdotta successivamente che recepisce l’orientamento secondo cui, quando la domanda è stata proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
art. 1350 c.c.
richiamato dalla ricorrente solo per sostenere che, fuori dai casi di atti soggetti a forma scritta ad substantiam, non sarebbe necessaria l’autentica della procura sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, l’onere di promuovere la procedura grava sulla parte opposta, cioè su chi ha richiesto il decreto ingiuntivo, non sull’opponente.
- Se il giudice di merito attribuisce erroneamente l’onere di mediazione alla parte sbagliata, il mancato rilievo del difetto di mediazione non può fondare l’improcedibilità nei confronti della parte non onerata; il vizio risulta sanato rispetto a tale parte.
- In sede di legittimità la Corte può accogliere il ricorso anche per una diversa ragione giuridica rispetto a quella dedotta, purché la soluzione sia fondata sui fatti allegati dalle parti e già emersi nel processo.
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