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Ordinanza

Ordinanza n. 2643/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, adozione delle idonee misure cautelati, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta presso l’università degli studi di Firenze; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta presso l’università degli studi di Firenze; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta presso l’università degli studi di Firenze; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 9 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 9 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 9 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 9 dell’esame di Chimica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 9 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Firenze) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, unitamente agli atti della procedura selettiva, ai decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e alla mancata ammissione presso la sede preferita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali e gli atti della procedura di accesso a Medicina e Chirurgia, chiedendo in via cautelare l'ammissione al corso presso la sede di Firenze. Ha contestato il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025, sostenendo che esso avrebbe violato la par condicio, l'affidamento e la ragionevolezza, anche mediante la valorizzazione differenziata dei voti rifiutati e delle insufficienze. Ha inoltre censurato la mancata assegnazione alla sede preferita, il regime delle decadenze e la chiusura degli scorrimenti; la mancata redistribuzione dei posti residui; l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 9 della prova di Chimica; la violazione dell'anonimato e l'insufficienza delle cautele organizzative, quali schermatura delle aule e metal detector; la trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione, gli elenchi dei sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e sproporzione delle prove e la disomogeneità delle attività didattiche; l'eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, con riferimento anche all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese. Ha chiesto anche l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati privi di tutte le sufficienze, ma li colloca in fasce differenziate in base alla distanza dalle condizioni originarie di accesso, preservando la posizione di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole iniziali. Il sistema è stato ritenuto coerente con l'affidamento dei candidati, la par condicio e l'imparzialità, anche perché tutti hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e le modifiche hanno inciso solo sulla valorizzazione successiva dei risultati. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura delle prove quali esami di profitto. Il ricorrente, che non possedeva tutte le sufficienze richieste dal sistema originario, era stato ammesso in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta ed era stato collocato utilmente per l'immatricolazione a Sassari; la pretesa di valorizzare indistintamente anche le insufficienze avrebbe comportato una diversa rimodulazione del modello ministeriale, non consentita al giudice nella fase cautelare. La mancata assegnazione a Firenze e il regime delle decadenze sono stati ritenuti coerenti con l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di definire tempestivamente le immatricolazioni, dato che gli studenti avevano già iniziato il percorso formativo. Anche la mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, potendo tali posti essere destinati a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. La censura sul quesito di Chimica è stata ritenuta priva di adeguato fumus alla luce del parere della Commissione. Le censure sull'anonimato sono state ritenute non dimostrate, poiché fondate su una sequenza ipotetica e non idonea a evidenziare una concreta possibilità di alterazione della valutazione; la correzione informatizzata e l'abbinamento successivo tra codici e identità escludevano, allo stato, un concreto favoritismo. Sono state però ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio le questioni relative alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri di valutazione e ai verbali di correzione. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, a CINECA e alle università, per quanto di competenza, di depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni e ha onerato il ricorrente di comunicare l'ordinanza a CINECA. Ha escluso, allo stato, sia la violazione del d.lgs. n. 71/2025 sia l'eccesso di delega. Ha inoltre ritenuto manifestamente non fondata e comunque priva di rilevanza, rispetto alla posizione del ricorrente, la questione di costituzionalità relativa alla differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, entro 20 giorni, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori in favore del Ministero, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione o altra misura cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Costituisce il fondamento normativo dell'assegnazione alla prima sede utile indicata e, in mancanza di disponibilità, dell'assegnazione ad altra sede; giustifica inoltre l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza e la definizione tempestiva delle assegnazioni.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di costituzionalità relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus e dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La doglianza è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreto collegamento con la posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura non è stata ritenuta adeguatamente specificata; il sistema di graduatoria è stato valutato, in sede cautelare, non manifestamente lesivo dell'imparzialità.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Rilevano per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell'accordo Stato-Regioni relativo al fabbisogno formativo.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 71/2025

    La disposizione è stata esaminata in relazione alla disciplina transitoria e differenziata dei corsi e degli atenei nella prima applicazione della riforma.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema di graduatoria sopravvenuto può ampliare la platea degli ammessi rispetto alle condizioni originarie senza violare affidamento e par condicio, purché conservi la priorità dei candidati che avevano soddisfatto integralmente le condizioni iniziali e ordini gli altri candidati secondo fasce correlate alla distanza da tali condizioni.
  • Quando una procedura selettiva coincide anche con esami universitari di profitto, è ragionevole che una votazione positiva conseguita al secondo appello sostituisca quella precedentemente rifiutata e che il recupero dei voti rifiutati sia ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina ministeriale.
  • La mancata protrazione indefinita degli scorrimenti e la definizione tempestiva delle immatricolazioni non sono di per sé illegittime quando il nuovo sistema prevede che gli studenti abbiano già iniziato il percorso formativo e impone di assicurare la continuità didattica del semestre successivo.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive rileva solo quando l'irregolarità sia concreta e non meramente ipotetica e sia idonea a incidere effettivamente sull'imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta di associare codici e candidati non è sufficiente.
  • Le questioni relative alla trasparenza dei criteri di correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi e al funzionamento dei sistemi informatici possono richiedere specifici chiarimenti documentali e giustificare un'istruttoria anche quando, allo stato, non sussistano i presupposti per la tutela cautelare.
  • La differenziazione transitoria tra categorie di atenei o corsi nella prima applicazione di una riforma dell'accesso universitario non viola di per sé gli artt. 3 e 76 Cost. quando è sorretta da ragioni organizzative oggettive, dalla gradualità della riforma e da esigenze di tutela dell'affidamento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processualeRito elettorale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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