Sentenza del 17/03/2016 n. 1403 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Presupposti e condizioni di esperibilità del rimedio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la precedente sentenza tributaria imponesse all'amministrazione di restituire un'imposta. Tuttavia, tale sentenza si era limitata ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica relativo a un'imposta non dovuta, senza decidere espressamente su una domanda di rimborso né impartire specifiche prescrizioni esecutive.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto inammissibile. Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato soltanto quando esista una sentenza esecutiva che abbia deciso nel merito la controversia e contenga obblighi o prescrizioni specifiche a carico dell'amministrazione. L'accertamento dell'illegittimità di un avviso di rettifica, da solo, non comporta automaticamente l'obbligo di rimborso e non consente di ottenere tale rimborso mediante ottemperanza.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il giudizio di ottemperanza alle sentenze tributarie. Il rimedio è esperibile quando occorre dare concreta esecuzione a una decisione esecutiva contenente obblighi specifici, non per introdurre una nuova domanda o ottenere un risultato non previsto dalla sentenza.
Cassazione n. 28286/2013
Conferma che il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere il rimborso di un'imposta quando la precedente sentenza si sia limitata ad annullare o dichiarare illegittimo un atto impositivo senza pronunciarsi sull'istanza di rimborso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone una sentenza esecutiva e sufficientemente precisa, che stabilisca uno specifico obbligo a carico dell'amministrazione.
- L'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità di un atto impositivo non equivale automaticamente al riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta.
- Se il contribuente intende ottenere un rimborso, la relativa domanda deve essere proposta e decisa espressamente nel giudizio di merito oppure mediante l'apposita procedura amministrativa e contenziosa.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ampliare il contenuto della sentenza, introdurre domande nuove o ottenere statuizioni che il giudice non ha pronunciato.
- Prima di proporre ottemperanza occorre verificare che il dispositivo della sentenza contenga un obbligo concreto, attuale e individuabile, la cui esecuzione richieda un'attività dell'amministrazione.
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