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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento degli accertamenti relativi agli anni 1997 e 1998, riguardanti imposte dirette e IVA della società e IRPEF sui redditi di partecipazione dei soci. In particolare, l'Agenzia contestava che l'appello contro la società fosse stato dichiarato tardivo, nonostante una precedente notifica non perfezionata per cause non imputabili al notificante e una successiva riattivazione del procedimento notificatorio. Contestava inoltre la conseguente decisione sui soci, fondata esclusivamente sull'inammissibilità dell'appello relativo alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo inammissibile il primo per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. e infondato il secondo, poiché la valida instaurazione del rapporto processuale non implica automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che, quando una notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la tempestività può essere conservata se il procedimento viene riattivato entro un termine ragionevole. Inoltre, trattandosi di litisconsorzio necessario tra società e soci, l'eventuale mancata notifica a uno dei litisconsorti avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio, non la dichiarazione di inammissibilità. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    sintesi specifica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione

    Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se non contiene una sintesi specifica del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sostenere la decisione.

  • Art. 324 c.p.c.

    La corretta instaurazione del rapporto processuale in appello non comporta automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione né impedisce, di per sé, la formazione del giudicato quando l'appello sia tardivo.

  • Art. 149 c.p.c.

    La notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario può rilevare, ai fini della tempestività, anche quando il primo tentativo non si perfezioni per cause non imputabili al notificante, purché il procedimento venga tempestivamente riattivato.

  • Art. 102 c.p.c.

    In presenza di litisconsorzio necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, invece di dichiarare automaticamente inammissibile l'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Nel processo tributario, quando la controversia riguarda una situazione inscindibile tra più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare al giudizio e, se necessario, il contraddittorio deve essere integrato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27

    La disciplina della dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve essere coordinata con le regole generali sulla validità e sulla tempestività delle notificazioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La disposizione riguarda la ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa; nel caso concreto, il relativo motivo dell'Agenzia è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura sulla notifica.

Massime di principio

  • Quando una notifica processuale non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, il termine può essere salvaguardato se il notificante riattiva il procedimento entro un termine ragionevole, usando la necessaria diligenza.
  • La data iniziale della notifica può rilevare per il notificante in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, mentre per il destinatario rileva il momento in cui la notifica si perfeziona.
  • Nei giudizi con litisconsorzio necessario, la mancata notifica a uno dei soggetti coinvolti non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve normalmente disporre l'integrazione del contraddittorio.
  • La validità della notificazione e la tempestività dell'impugnazione sono questioni distinte: una notifica può essere validamente eseguita ma l'impugnazione risultare comunque tardiva.
  • Nel contenzioso tra società di persone e soci, le posizioni fiscali possono essere strettamente collegate; tuttavia, il giudice deve esaminare correttamente tutte le posizioni processuali e non può decidere quelle dei soci soltanto sulla base di una pronuncia processuale riguardante la società.
  • Un ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione deve indicare in modo autonomo e puntuale il fatto controverso e le ragioni dell'inadeguatezza della motivazione, altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.

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