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Circolare

Circolare numero 94 del 18-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene sulla disciplina dei rimborsi per i dirigenti trasferiti d'ufficio ad altra sede, modificando la precedente deliberazione n. 284/1989. Viene esteso e precisato il rimborso integrale delle spese per il solo alloggio in strutture non di lusso, in via prioritaria se convenzionate e, in via sussidiaria, anche se non convenzionate in casi adeguatamente motivati, per un periodo massimo di un anno. La circolare disciplina anche l'applicazione transitoria, chiarisce il regime fiscale e contributivo dei rimborsi e richiama il criterio di classificazione delle strutture alberghiere.

Mobilita' d'ufficio dei dirigenti: rimborso delle spese di alloggio in alberghi o residences

Mobilita' d'ufficio dei dirigenti: rimborso delle spese di alloggio

La circolare disciplina l'attuazione della nuova normativa interna in materia di mobilità d'ufficio dei dirigenti trasferiti ad altra sede, sostituendo il precedente criterio di rimborso previsto dalla deliberazione n. 284 del 6 aprile 1989. L'intervento nasce dalle difficoltà riscontrate dai dirigenti nel reperire un'abitazione idonea nella nuova sede e dalla necessità di evitare oneri economici eccessivi durante il periodo di sistemazione provvisoria.

Quadro normativo e modifica della deliberazione n. 284/1989

In origine, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 88/1989, era stato riconosciuto al personale dirigente trasferito d'ufficio il rimborso integrale delle spese di locazione di un'abitazione non di lusso, rapportata alle esigenze del nucleo familiare, per due anni, nonché il rimborso delle spese per alberghi o residences fino al reperimento dell'abitazione, entro il limite della spesa presunta per quest'ultima.

La deliberazione n. 45 del 2 febbraio 1990 modifica tale assetto. Il Comitato esecutivo, preso atto delle difficoltà del mercato abitativo e del fatto che i costi degli alloggi temporanei risultavano spesso superiori ai limiti teorici rimborsabili, ha ritenuto necessario garantire sistemazioni dignitose e non gravate da oneri aggiuntivi rispetto alla previsione legislativa di integrale rimborso.

Nuova disciplina del rimborso

La nuova formulazione stabilisce che:

  • in via primaria, sono rimborsate integralmente le spese per il solo alloggio in alberghi o residences non di lusso, purché appositamente convenzionati;
  • il rimborso è ammesso per periodi non superiori a un anno;
  • in via sussidiaria, per particolari ragioni obiettivamente riscontrabili, il rimborso può essere esteso anche a strutture non convenzionate, sempre nel limite temporale di un anno.

La deliberazione allegata precisa inoltre che, nel testo della precedente deliberazione n. 284/1989, le parole relative al limite di spesa presunta per l'abitazione sono sostituite dalla nuova clausola che limita il rimborso a strutture non di lusso convenzionate per il solo alloggio e consente eccezioni motivate in assenza di convenzione.

Applicazione transitoria e decorrenza

Poiché la convenzione con agenzie esterne non era ancora perfezionata, la circolare dispone misure transitorie immediate per rendere operativo il beneficio.

Dal mese di febbraio 1990 le spese sostenute dai dirigenti trasferiti d'ufficio per il solo alloggio in strutture alberghiere o residences non di lusso sono rimborsate integralmente, quando non sia stato possibile locare un'abitazione congrua nella nuova sede di servizio.

Il beneficio:

  • ha durata massima di un anno;
  • decorre dalla data dell'effettivo movimento d'ufficio;
  • si applica anche ai dirigenti trasferiti prima del 2 febbraio 1990, per la sola parte di periodo ancora non decorso.

Documentazione e trattamento fiscale-contributivo

Il rimborso è subordinato alla presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, integrate con il nominativo del dirigente interessato.

La circolare chiarisce che tali somme sono soggette:

  • alla contribuzione obbligatoria previdenziale e assistenziale;
  • alle ritenute d'acconto IRPEF.

Ciò in quanto le spese sono considerate sostenute dal lavoratore nella sede di servizio per lo svolgimento della normale attività lavorativa e, pertanto, integrano il trattamento retributivo.

Classificazione degli alberghi e dei residences

Per distinguere tra strutture di lusso e non di lusso, si deve fare riferimento alla più recente edizione dell'annuario "Alberghi d'Italia" pubblicato dall'ENIT.

Disciplina residuale

La circolare precisa infine che, in attesa della nuova normativa da predisporre in regime di convenzione, resta valida pro tempore ogni altra disposizione già emanata in materia di mobilità d'ufficio dei dirigenti, purché compatibile con la nuova disciplina.

Punti principali

Modifica della disciplina sul rimborso dell'alloggio

La deliberazione n. 45 del 2 febbraio 1990 modifica la precedente disciplina introdotta con deliberazione n. 284 del 6 aprile 1989 per i dirigenti trasferiti d'ufficio. Il rimborso non è più parametrato al limite di spesa presunta per l'abitazione, ma viene riconosciuto integralmente per il solo alloggio in alberghi o residences non di lusso, nei limiti e alle condizioni previste dalla nuova formulazione.

Condizioni e durata del beneficio

Il rimborso integrale riguarda le spese sostenute per il solo alloggio in strutture non di lusso appositamente convenzionate, per periodi non superiori a un anno. In via sussidiaria, per particolari ragioni obiettivamente riscontrabili, il rimborso può essere esteso anche a strutture non convenzionate, sempre entro il medesimo limite temporale.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Nelle more della convenzione con agenzie esterne, la circolare rende immediatamente operativa la nuova disciplina. Dal mese di febbraio 1990 le spese per il solo alloggio in strutture alberghiere o residences non di lusso sono rimborsate integralmente quando non sia stato possibile reperire un'abitazione congrua nella nuova sede di servizio. Il beneficio decorre dalla data dell'effettivo trasferimento d'ufficio e si applica anche ai dirigenti trasferiti prima del 2 febbraio 1990, limitatamente alla parte di periodo residuo non ancora decorso.

Documentazione richiesta e trattamento fiscale

Il rimborso è subordinato alla presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, integrate con il nominativo del richiedente. Le somme rimborsate sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale e alle ritenute d'acconto IRPEF, poiché considerate spese sostenute dal lavoratore nella sede di servizio per lo svolgimento della normale attività e quindi integrative del trattamento retributivo.

Criterio di classificazione delle strutture

Per stabilire se alberghi e residences siano di lusso o non di lusso si deve fare riferimento alle risultanze della più recente edizione dell'annuario "Alberghi d'Italia" pubblicato dall'ENIT.

Conferma della normativa previgente

La circolare conferma che restano valide, in via temporanea e se compatibili, le altre disposizioni già emanate in materia di mobilità d'ufficio dei dirigenti, in attesa della nuova normativa da adottarsi in regime di convenzione.

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